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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Odontotecnica/Odontotecnico con attestato federale di capacità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Odontotecnica/Odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)

del 17 ottobre 2017

54104 Odontotecnica AFC/Odontotecnico AFC

Zahntechnikerin EFZ/Zahntechniker EFZ Technicienne-dentiste CFC/ Technicien-dentiste CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale Gli odontotecnici di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. identificano i bisogni dei clienti, definiscono i lavori necessari e ne pianifi- cano le fasi di realizzazione; b. identificano i requisiti funzionali ed estetici delle protesi amovibili e realiz- zano protesi parziali, totali e ibride; c. identificano i requisiti funzionali ed estetici delle protesi fisse e realizzano armature per corone e ponti su denti naturali o su impianti;

RS 412.101.220.70

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d. realizzano apparecchi ortodontici e ferule occlusali mediante procedimenti adeguati; e. effettuano riparazioni dei prodotti e lavorazioni successive mediante proce- dimenti adeguati e offrono prestazioni di servizi e modifiche; f. in tutti gli ambiti di attività osservano le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione dell’ambiente e all’igiene.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. organizzazione del processo di lavoro:

1. identificare i bisogni dei clienti e definire i requisiti di prestazione,

2. definire e ottimizzare le tecniche e i processi di lavoro,

3. ordinare, immagazzinare e gestire in modo sostenibile materiali di con-

sumo e di vendita,

4. utilizzare gli strumenti e gli apparecchi e assicurarne il funzionamento;

b. realizzazione di protesi amovibili:

1. identificare i requisiti estetici e funzionali di protesi parziali, totali e

ibride e pianificare i lavori,

2. scegliere i sistemi e i metodi di montaggio,

3. scegliere gli elementi di fissaggio e di ancoraggio,

4. realizzare protesi parziali, totali e ibride;

c. realizzazione di protesi fisse:

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1. identificare i requisiti estetici e funzionali per corone e ponti e pianifi- care i lavori,

2. scegliere le mesostrutture e le soprastrutture secondo il tipo di impianto,

creare il progetto e procedere alla realizzazione,

3. realizzare armature per corone e ponti su denti naturali o su impianti,

4. realizzare mascheramenti di corone e ponti con tecniche e materiali

idonei e individualizzarli; d. realizzazione di apparecchi ortodontici e di ferule occlusali:

1. per i disallineamenti mandibolari e dentali, analizzare il piano di tratta-

mento e l’ordine del dentista di apparecchi ortodontici e di ferule occlu- sali,

2. scegliere gli elementi di fissaggio, di movimento e di estensione,

3. realizzare apparecchi ortodontici e ferule occlusali;

e. esecuzione di lavorazioni successive, di prestazioni di servizi, di riparazioni e di modifiche:

1. valutare usura e danni su protesi amovibili, amovo-inamovibili, appa-

recchi ortodontici e ferule occlusali; proporre soluzioni e pianificare i lavori,

2. effettuare lavorazioni successive, prestazioni di servizi, riparazioni e

modifiche su protesi amovibili e amovo-inamovibili,

3. effettuare lavorazioni successive, prestazioni di servizi, riparazioni e

modifiche su apparecchi ortodontici e su ferule occlusali.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

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5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440

lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale

a. Conoscenze professionali – organizzazione del processo 40 40 20 100 di lavoro – realizzazione di protesi amo- 70 70 70 60 270 vibili – realizzazione di protesi fisse 70 70 90 80 310 – realizzazione di apparecchi 40 40 ortodontici e di ferule occlu- sali – esecuzione di lavorazioni 20 20 20 20 80 successive, di prestazioni di servizi, di riparazioni e di modifiche Totale conoscenze professionali 200 200 200 200 800 b. Cultura generale 120 120 120 120 480 c. Educazione fisica 40 40 40 40 160 Totale delle lezioni 360 360 360 360 1440

2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiun- gimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

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3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono 33 giornate di otto ore.

2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in nove corsi come segue:

Anno Corso Competenza operativa Durata

1. Corso 1 Realizzare protesi parziali, totali e ibride 3 giorni

Corso 2 Realizzare armature per corone e ponti su denti naturali 3 giorni o su impianti

2. Corso 3 Realizzare protesi parziali, totali e ibride 4 giorni

Corso 4 Realizzare armature per corone e ponti su denti naturali 3 giorni o su impianti

3. Corso 5 Realizzare armature per corone e ponti su denti naturali 4 giorni

o su impianti Realizzare mascheramenti di corone e ponti con tecniche e materiali idonei e individualizzarli Corso 6 Realizzare protesi parziali, totali e ibride 4 giorni Corso 7 Realizzare armature per corone e ponti su denti naturali 4 giorni o su impianti Realizzare mascheramenti di corone e ponti con tecniche e materiali idonei e individualizzarli

4. Corso 8 Realizzare protesi parziali, totali e ibride 4 giorni

Corso 9 Realizzare apparecchi ortodontici e ferule occlusali 4 giorni

3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svol- gere corsi interaziendali.

4 RS 412.101.241

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Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di forma- zione5, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di odontotecnico AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di odontotecnico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente; d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

5 Il piano è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Elenco delle professioni SEFRI

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Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di

persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

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Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura genera- le e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze dei corsi 3, 5, 8 e 9. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo

dell’odontotecnico AFC, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di

32 ore. Vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

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2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e

dei corsi interaziendali,

4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

e il colloquio professionale della durata di 40 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Realizzazione di protesi amovibili 40 %

2 Realizzazione di protesi fisse 40 %

3 Organizzazione del processo di lavoro 10 %

(colloquio professionale)

4 Esecuzione di lavorazioni successive, di prestazioni 10 %

di servizi, di riparazioni e di modifiche

b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore e 20 minuti. Vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende

i campi di competenze operative sottoelencati con la durata e le ponde- razioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione

1 Organizzazione del processo di lavoro 20 min. 10 %

Esecuzione di lavorazioni successive, di prestazioni di servizi, di riparazioni e di modifiche

2 Organizzazione del processo di lavoro 80 min. 40 %

Realizzazione di protesi amovibili

3 Organizzazione del processo di lavoro 80 min. 40 %

Realizzazione di protesi fisse

4 Organizzazione del processo di lavoro 20 min. 10 %

Realizzazione di apparecchi ortodontici e di ferule occlusali

c. «cultura generale», a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

6 RS 412.101.241

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Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la ponderazione seguente: a. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento; b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento. 4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali. 5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei quattro controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento

delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien- dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

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Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «odontotecnica AFC»/«odontotecnico AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli odontotecnici AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazio- ne degli odontotecnici AFC è composta da: a. tre rappresentanti dell’associazione Swiss Dental Laboratories; b. due rappresentanti dell’Associazione svizzera odontotecnici; c. due rappresentanti dei docenti di materie professionali; d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

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b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere:

1. riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti,

2. riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione

professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare alle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali 1 È responsabile dei corsi interaziendali l’associazione Swiss Dental Laboratories:

2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 30 novembre 20077 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC) è abroga- ta.

7 RU 2008 105

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Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di odontotecnico prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per odon- totecnico entro il 31 dicembre 2023 sono valutati in base al diritto anteriore. I candi- dati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo dirit- to. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano dal 1° gennaio 2022.

Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

17 ottobre 2017 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

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