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AS 2017 563

Ordinanza sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria

Ordinanza sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria

del 1° febbraio 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e

l’attività lucrativa

Art. 52 cpv. 1 lett. e 1 Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) siano adempite, il richiedente l’asilo può essere autorizzato a esercitare tem- poraneamente un’attività lucrativa se: e. contro di lui non è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale2 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19273.

2. Ordinanza del 22 ottobre 20084 concernente l’entrata e il rilascio

del visto

Art. 37 cpv. 1 lett. d

1 Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le

persone che: d. non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di una misu- ra di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

Codice penale5 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19276.

3. Ordinanza dell’11 agosto 19997 concernente l’esecuzione

dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri

Titolo Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 1 Disposizioni generali (art. 71 LStr)

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della LStr (espulsione) e dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale8 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19279 (espulsione giudiziaria).

Art. 2 Portata dell’aiuto all’esecuzione (art. 71 lett. a LStr)

1 La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di

viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allonta- namento, espulsione o espulsione giudiziaria. 2 È l’interlocutore delle autorità del Paese di origine, in particolare delle rappresen- tanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza di questi stranieri, nella misura in cui non sia stato pattuito altrimenti nell’ambito di un accor- do di riammissione o d’intesa con i Cantoni.

Art. 3 cpv. 1 1 La SEM verifica, nell’ambito dell’ottenimento di documenti di viaggio, l’identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.

Art. 4, rubrica e cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

5 RS 311.0 6 RS 321.0 7 RS 142.281 8 RS 311.0 9 RS 321.0

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

Art. 5 cpv. 3 3 Essa può organizzare voli speciali e, d’intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina inoltre la collaborazione fra i Cantoni coinvolti.

Art. 6 cpv. 2 2 Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allon- tanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.

Art. 7 Documentazione d’esecuzione e perfezionamento professionale 1 La SEM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rile- vanti per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudi- ziaria, in particolare sull’ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viag- gio e gli aspetti legati alla sicurezza. 2 Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di infor- mazioni sulle questioni relative all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudiziaria e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.

Art. 8 Assistenza amministrativa cantonale I Cantoni garantiscono alla SEM l’assistenza amministrativa necessaria, in particola- re per l’accompagnamento degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste con- cernenti gli accertamenti d’identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.

Art. 9 Rilascio di documenti di viaggio sostitutivi Se per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudizia- ria di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origi- ne, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest’ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

Art. 10, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a, nonché 2 Sospensione dell’aiuto all’esecuzione

1 La SEM sospende l’aiuto all’esecuzione fintantoché:

a. motivi tecnici impediscono l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsio- ne o dell’espulsione giudiziaria;

2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 11 cpv. 1 lett. a 1 La SEM gestisce un servizio aeroportuale, a cui possono essere attribuiti segnata- mente i seguenti compiti: a. coordinamento della scorta di sicurezza nell’ambito dell’esecuzione forzata di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie per via aerea;

Art. 12, rubrica Trattamento di dati relativi all’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione

Art. 13 Rimborso delle spese da parte dei Cantoni I Cantoni rimborsano alla SEM le spese di esecuzione e di partenza da essa sostenu- te per stranieri a loro carico contro i quali è stata pronunciata una decisione di allon- tanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Queste spese sono conteggiate singolarmente.

Art. 15a cpv. 1, frase introduttiva

1 Le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito

all’ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStr nei settori dell’asilo e degli stranieri:

Art. 15f cpv. 1, frase introduttiva 1 Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi:

Art. 15g cpv. 1 1 La SEM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d’asilo o nell’esecuzione di allonta- namenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.

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Art. 15h cpv. 1 lett. a e b, nonché 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 15i cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 15j lett. b ed e Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti: b. lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confedera- zione per l’esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni o delle espul- sioni giudiziarie; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcera- rio lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall’esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione; e. i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all’interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l’esecuzione dell’allontana- mento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, il buon funzionamento dello stabilimento o l’osservanza delle prescrizioni di sicurezza;

Art. 18 Abrogato

Art. 26a, rubrica, frase introduttiva e lett. d Partenza definitiva La partenza è considerata definitiva ai sensi dell’articolo 84 capoverso 4 LStr segna- tamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente: d. sia tornato al Paese d’origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 14 novembre

201210 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o

di un passaporto per stranieri ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 ODV;

10 RS 143.5

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

4. Ordinanza 1 dell’11 agosto 199911 sull’asilo

Art. 32, rubrica, cpv. 1 lett. c e d, nonché 2 Astensione dalla pronuncia dell’allontanamento (art. 44 LAsi)

1 L’allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l’asilo:

c. è colpito da una decisione di espulsione secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale12 o l’articolo 68 LStr13; o d. è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale14 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192715 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l’autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione.

Art. 34 cpv. 2 Abrogato

Art. 34a Comunicazioni delle autorità cantonali L’autorità cantonale comunica alla SEM, entro quattordici giorni, l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione giudiziaria, la partenza controllata, la consta- tazione del passaggio alla clandestinità o il disciplinamento delle condizioni di residenza.

Art. 43 cpv. 2 2 Prima dell’esecuzione dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, l’autorità can- tonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione.

5. Ordinanza 2 dell’11 agosto 199916 sull’asilo

Art. 24 cpv. 1 lett. bbis e dbis 1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apoli- di. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:

11 RS 142.311 12 RS 101 13 RS 142.20 14 RS 311.0 15 RS 321.0 16 RS 142.312

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

bbis. un rifugiato oggetto di una decisione d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale17 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale mi- litare del 13 giugno 192718 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d’asilo; dbis. un apolide oggetto di una decisione d’espulsione giudiziaria passata in giu- dicato ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere con- trollato, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata;

Art. 58a cpv. 2

2 La Confederazione versa al Cantone competente per l’esecuzione dell’allontana-

mento un importo forfettario di 300 franchi, se la persona obbligata a partire deve pernottare nella località dell’accertamento dell’identità. Tale importo forfettario comprende la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l’articolo 15 capo- verso 1 dell’ordinanza dell’11 agosto 199919 concernente l’esecuzione dell’allonta- namento e dell’espulsione di stranieri (OEAE).

Art. 59 cpv. 1 lett. d

1 La Confederazione rimborsa le spese per:

d. ogni necessario pernottamento nell’apposito reparto del carcere dell’aero- porto mediante un importo forfettario di 300 franchi; tale importo forfettario comprende già la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l’articolo 15 capoverso 1 OEAE20.

6. Ordinanza 3 dell’11 agosto 199921 sull’asilo

Art. 1a lett. j Concerne soltanto il testo tedesco

7. Ordinanza del 4 settembre 201322 sulle fasi di test

Art. 40 Concerne soltanto il testo tedesco

17 RS 311.0 18 RS 321.0 19 RS 142.281 20 RS 142.281 21 RS 142.314 22 RS 142.318.1

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

8. Ordinanza del 14 novembre 201223 concernente il rilascio di

documenti di viaggio per stranieri

Art. 1 cpv. 1 lett. d

1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) rilascia i seguenti documenti di

viaggio: d. documenti di viaggio sostitutivi per stranieri per l’esecuzione dell’allonta- namento, dell’espulsione o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale24 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale mili- tare del 13 giugno 192725 (espulsione giudiziaria).

Art. 6 Documento di viaggio sostitutivo Per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale docu- mento rende possibile il rientro nello Stato d’origine o di provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.

Art. 19 cpv. 1 lett. dbis 1 La SEM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, se:

dbis. lo straniero è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, all’espulsione giudiziaria;

Art. 28, rubrica Concerne soltanto il testo tedesco

9. Ordinanza del 19 settembre 200626 sul Codice penale e sul Codice

penale militare

Art. 1 lett. cbis La presente ordinanza disciplina: cbis. l’inizio della durata dell’espulsione;

23 RS 143.5 24 RS 311.0 25 RS 321.0 26 RS 311.01

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

Inserire gli art. 12a e 12b prima del titolo della sezione 4

Art. 12a Espulsioni eseguibili simultaneamente

1 Le espulsioni concorrenti decorrono insieme per la durata in cui sono eseguite

simultaneamente. 2 Se un’espulsione obbligatoria e una non obbligatoria sono eseguite simultaneamen- te, la sospensione dell’esecuzione è retta dall’articolo 66d CP.

Art. 12b Pene o misure privative della libertà eseguibili simultaneamente all’espulsione All’esecuzione di un’espulsione in concorso con pene o misure privative della libertà si applica l’articolo 66c capoversi 2 e 3 CP.

Art. 14a Espulsione

1 All’esecuzione di un’espulsione in concorso con pene o misure privative della

libertà pronunciate in un altro Cantone si applica l’articolo 66c capoversi 2 e 3 CP. 2 Per l’esecuzione di un’espulsione in concorso con una pena o una misura privativa della libertà pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l’espulsione. 3 Per l’esecuzione simultanea di espulsioni concorrenti pronunciate in diversi Canto- ni è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l’espulsione che termina per ultima. I Cantoni possono convenire altrimenti.

Art. 16 cpv. 1 1 Le spese d’esecuzione delle misure, compresa l’esecuzione dell’espulsione, sono assunte dal Cantone cui compete l’esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.

Titolo prima dell’art. 17a Sezione 4a: Inizio della durata dell’espulsione

Art. 17a La data di partenza ai sensi dell’articolo 66c capoverso 5 CP è la data effettiva di partenza. Se questa non è nota, la data stabilita dall’autorità d’esecuzione è conside- rata data di partenza, salvo che si accerti in seguito che il condannato non ha lasciato la Svizzera.

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

10. Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200627

Art. 4 cpv. 1 lett. ebis

1 Al momento dell’iscrizione di sentenze, sono registrati in VOSTRA come san-

zioni: ebis. l’espulsione, se pronunciata in Svizzera (art. 66a e 66abis CP e art. 49a e 49abis CPM);

Art. 6 cpv. 4 4 Se contro una persona in Svizzera è stata pronunciata un’espulsione, l’autorità competente iscrive o notifica a VOSTRA le seguenti decisioni d’esecuzione e i dati relativi all’esecuzione successivamente rilevati: a. la data di partenza effettiva o la data di partenza stabilita dall’autorità d’esecuzione secondo l’articolo 17a dell’ordinanza del 19 settembre 200628 sul Codice penale e sul Codice penale militare nonché il motivo della par- tenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero, partenza volontaria; b. la sospensione dell’esecuzione dell’espulsione; c. la revoca della sospensione dell’esecuzione dell’espulsione.

Art. 9 lett. b e bbis Non sono iscritte: b. le condanne per le quali si è rinunciato a infliggere una pena e che non pre- vedono allo stesso tempo misure la cui iscrizione è obbligatoria; bbis. le sentenze straniere che contengono soltanto un’espulsione;

Art. 12 cpv. 6 6 La domanda, ai sensi dell’articolo 369 capoverso 5bis terzo periodo CP, di calcolare il termine per eliminare, dopo l’acquisizione della cittadinanza svizzera, una senten- za che contiene l’espulsione va indirizzata all’UFG con la conferma della naturaliz- zazione.

Art. 16 cpv. 1 lett. d

1 Le autorità seguenti, se collegate a VOSTRA, vi iscrivono i loro dati:

d. le autorità cantonali di polizia degli stranieri se sono competenti per l’esecuzione dell’espulsione.

27 RS 331 28 RS 311.01

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

Art. 17 cpv. 1 e 3

1 Se non sono collegate a VOSTRA, le autorità cantonali della giustizia e

dell’esecuzione penale, nonché le autorità cantonali di polizia degli stranieri compe- tente per l’esecuzione dell’espulsione, comunicano i dati al competente servizio di coordinamento cantonale per iscrizione in VOSTRA. 3 Se non sono collegate a VOSTRA, le autorità della giustizia penale e le autorità preposte all’assistenza giudiziaria della Confederazione, nonché le autorità ammini- strative della Confederazione e dei Cantoni che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale, comunicano i dati all’UFG per iscrizione in VOSTRA.

Art. 21 cpv. 1, 2 lett. j, 5 e 6 1 L’accesso mediante procedura di richiamo è retto dall’articolo 367 capoversi 2–2ter e 4 CP. 2 L’Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti, se l’adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP): j trasmissione di informazioni a uffici SIRENE stranieri, se tali dati sono necessari a coordinare ed eseguire le misure di respingimento di stranieri. 5 Le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono accedere mediante procedu- ra di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti, nella misura in ciò è necessario per le decisioni secondo la legge federale del 16 dicembre 200529 sugli stranieri che devono essere prese in base a dati penali. 6 Le autorità di cui ai capoversi 2–5 possono consultare le sentenze che contengono un’espulsione dalla Svizzera finché l’interessato è soggetto a quest’ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell’articolo 369 capoversi 1–5 CP determina la durata della possibilità di consultazione.

Art. 22 cpv. 1quater 1quater Le autorità non collegate a VOSTRA di cui all’articolo 367 capoversi 2 lette- re c–l e 2septies CP nonché ai capoversi 1 lettere b–j e 1bis del presente articolo posso- no consultare le sentenze che contengono l’espulsione dalla Svizzera finché l’interessato è soggetto a quest’ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell’articolo 369 capoversi 1–5 CP determina la durata della possibilità di consulta- zione.

Art. 22a Comunicazione di dati alla Segreteria di Stato della migrazione Per il trasferimento dei dati riguardanti le espulsioni nel sistema centrale d’informazione sulle migrazioni (SIMIC), l’UFG comunica spontaneamente alla Segreteria di Stato della migrazione i dati seguenti:

29 RS 142.20

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

a. le sentenze passate in giudicato in cui è ordinata un’espulsione; b. le iscrizioni secondo l’articolo 6 capoverso 4; c. le modifiche riguardanti l’espulsione.

Art. 25 cpv. 2, frase introduttiva, n. 13bis e 29 2 Se il casellario giudiziale contiene una sentenza da riportare nell’estratto rilasciato a privati giusta l’articolo 371 CP, vengono indicati i seguenti dati su sentenze (all. 1 n. 4) o su decisioni successive e decisioni d’esecuzione nonché dati relativi all’esecuzione (all. 1 n. 5): 13.bis in caso di espulsione: durata dell’espulsione secondo il dispositivo della sentenza (n. 4.22); 29. in caso di espulsione, i seguenti dati relativi all’esecuzione rilevati successi- vamente: la data di partenza effettiva o, se tale data non è conosciuta, la data di partenza stabilita dall’autorità d’esecuzione nonché il motivo della parten- za: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero, partenza volontaria (n. 5.17).

Allegato 1 n. 4.22, 5 e 5.17

4.22 In caso di espulsione: durata dell’espulsione secondo il dispositivo della

sentenza

5. Dati su decisioni successive e decisioni d’esecuzione nonché dati relativi

all’esecuzione 5.17 In caso di espulsione, i seguenti dati relativi all’esecuzione rilevati successi- vamente: la data di partenza effettiva o, se tale data non è conosciuta, la data di partenza stabilita dall’autorità d’esecuzione nonché il motivo della parten- za: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero, partenza volontaria

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

Allegato 2 n. 4 nuova riga da aggiungere alla fine e n. 5 titolo e nuova riga da aggiungere alla fine

Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati

Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Autorità di Servizio Segreteria Segreteria Segreteria Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’ controllo delle di Stato di Stato di Stato preposto ammini- federale federale di compe- compe- di giustizia di polizia esercito della attività della della della all’esecu- strative di sicurezza tenti in tente in giustizia penale (AFC 1) Confedera- informati- migrazio- migrazio- migrazio- zione del federali che giustizia (SFS) e materia materia zione ve della ne ne ne servizio pronuncia- Autorità di grazia di Casella- competenti Confede- civile no Assisten- federale di amnistia rio per i razione Settore Settore Cittadi- decisioni za sorveglianza giudizia- controlli di dell’asilo degli nanza penali giudizia- dei revisori le sicurezza stranieri ria (ASR) relativi alle persone

4. Dati su sentenze

… In caso di E E A E A A A A A A A A A A A – espulsione: durata dell’espulsione secondo il dispositivo della sentenza

5. Dati su decisioni successive e decisioni d’esecuzione nonché dati relativi all’esecuzione … Per le espulsio- E A A A A A A A A A A A E A A – ni, dati relativi all’esecuzione rilevati succes- sivamente: data di partenza

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

Nome del campo con accesso diretto (on line) previa richiesta scritta di dati

Ufficio Autorità Ufficio Giustizia Personale Autorità di Servizio Segreteria Segreteria Segreteria Organo Autorità Ufficio Servizio Autorità Autorità federale della federale militare dell’ controllo delle di Stato di Stato di Stato preposto ammini- federale federale di compe- compe- di giustizia di polizia esercito della attività della della della all’esecu- strative di sicurezza tenti in tente in giustizia penale (AFC 1) Confedera- informati- migrazio- migrazio- migrazio- zione del federali che giustizia (SFS) e materia materia zione ve della ne ne ne servizio pronuncia- Autorità di grazia di Casella- competenti Confede- civile no Assisten- federale di amnistia rio per i razione Settore Settore Cittadi- decisioni za sorveglianza giudizia- controlli di dell’asilo degli nanza penali giudizia- dei revisori le sicurezza stranieri ria (ASR) relativi alle persone effettiva o data di partenza stabilita nonché motivo della partenza

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

Allegato 3, n. 4 nuova riga da aggiungere alla fine e n. 5 titolo, righe da modificare e nuova riga da aggiungere alla fine

Nome del campo di dati Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta

Servizi di Autorità della Autorità Polizia degli Autorità Uffici della Autorità Autorità Autorità Autorità Autorità coordinamen- giustizia preposte stranieri competenti circolazione tutorie30 e competenti competenti in competenti in competente in to (SCC) penale all’esecuzion per la autorità per la materia di materia di materia di e penale naturalizza- competenti in privazione controlli di grazia amnistia zione a livello materia di della libertà sicurezza cantonale adozione personale a relativi alle fini persone d’assistenza31 secondo la LMSI32

4. Dati su sentenze

… In caso di espulsione: E E A A A A A A A A – durata dell’espulsione secondo il dispositivo della sentenza, data d’inizio, data di fine prevista, approva- zione della domanda secondo l’art. 369 cpv. 5bis terzo periodo CP

5. Dati su decisioni successive e decisioni d’esecuzione nonché dati relativi all’esecuzione ...

30 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità di protezione degli adulti e dei minori. 31 Colonna irrilevante dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013. 32 RS 120

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

Nome del campo di dati Con accesso diretto (on line) Previa richiesta scritta

Servizi di Autorità della Autorità Polizia degli Autorità Uffici della Autorità Autorità Autorità Autorità Autorità coordinamen- giustizia preposte stranieri competenti circolazione tutorie30 e competenti competenti in competenti in competente in to (SCC) penale all’esecuzion per la autorità per la materia di materia di materia di e penale naturalizza- competenti in privazione controlli di grazia amnistia zione a livello materia di della libertà sicurezza cantonale adozione personale a relativi alle fini persone d’assistenza31 secondo la LMSI32

Data della decisione, della E E E E A A A A A E M notifica e del passaggio in giudicato Autorità giudicante E E E E A A A A A E M Tipo di decisione E E E E A A A A A E M … Per le espulsioni, dati E A E E A A A A A A – relativi all’esecuzione rilevati successivamente: data di partenza effettiva o data di partenza stabilita nella decisione nonché motivo della partenza

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Ordinanza RU 2017

11. Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201633

Art. 4 cpv. 1 lett. m e 2 lett. d 1 Le autorità seguenti possono notificare a fedpol le segnalazioni in vista del loro inserimento nel RIPOL: m. le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’arti- colo 66a o 66abis del Codice penale o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare (espulsione giudiziaria) per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP.

2 Nell’ambito

dei loro compiti legali, anche le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire le segnalazioni direttamente nel RIPOL: d. le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP.

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. r 1 Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare diretta- mente i dati mediante procedura di richiamo: r. le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria: in rela- zione a segnalazioni di persone.

33 RS 361.0

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Allegato 1 (art. 7)

Autorizzazione per il trattamento o la visualizzazione dei dati registrati nel RIPOL A = Visualizzazione M = Mutazione

Abbreviazioni: UFP fedpol SM Swissmedic MPC Ministero pubblico della Confederazione POLCA Autorità di polizia dei Cantoni UFG Ufficio federale di giustizia MIGRA Autorità cantonali, regionali e comunali in materia di stranieri, autorità in materia di stranieri del Principato del Liechtenstein SEM Segreteria di Stato della migrazione UCS Uffici della circolazione stradale SR Servizio dei ricorsi del DFGP SECO/UCL Segreteria di Stato dell’economia, uffici cantonali e comunali del lavoro AFD Cgcf Amministrazione federale delle dogane: Antifrode doganale e Cgcf PMCR Polizia municipale, comunale e regionale AFD Civi Amministrazione federale delle dogane senza Antifrode doganale AEEG Autorità incaricate dell’esecuzione delle espulsioni giudiziarie e Cgcf SIF Servizio centrale d’incasso dell’Amministrazione delle finanze EPM Autorità di esecuzione delle pene e delle misure CFCG Commissione federale delle case da gioco DFAE Dipartimento federale degli affari esteri GM Autorità della giustizia militare IP Servizi Interpol e Segretariato generale SIC Servizio delle attività informative della Confederazione del Sic mil Sicurezza militare Dipartimento federale della difesa, della protezione, della popolazione e dello sport ACSP Autorità della Confederazione competenti per i controlli di ARDI Autorità di rilascio in base alla legge sui documenti d’identità sicurezza relativi alle persone OESC Organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile

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1. Banca dei dati personali

a. Schema dei dati personali: Provenienza dei dati, dati di: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Allarme: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Cognome, cognome da nubile/celibe, nome, sesso: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Data di nascita, Paese di nascita, luogo di nascita: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Nazionalità, luogo d’origine: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Cognome del padre, nome del padre, cognome della M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A madre, nome della madre: Stato civile: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Cognome del coniuge, nome del coniuge: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Detentore originale e detentore attivo dei dati: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento): M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Mutazione (responsabile della mutazione, data e ora M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A della mutazione): WEB: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Documento, numero di documento, Paese di rilascio, M A A A A A A A A A A A A A A A M M A A A provenienza:

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Indizio d’identificazione, indizio, provenienza: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Incarto, numero d’incarto, provenienza: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Immagine (foto), nome dell’immagine, provenienza, M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A data del rilevamento, nome del file:

b. Generalità supplementari: Genere di cognome, stato: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Provenienza dei dati, dati di: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Detentore originale e detentore attivo dei dati: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento): M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Mutazione (responsabile della mutazione, data e ora M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A della mutazione): Cognome, cognome da nubile/celibe, nome, sesso: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Data di nascita, Paese di nascita, luogo di nascita: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Nazionalità, luogo d’origine: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Cognome del padre, nome del padre, cognome della M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A madre, nome della madre: Stato civile: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Cognome del coniuge, nome del coniuge: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A

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Documento, numero di documento, Paese di rilascio, M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A provenienza: Indizio d’identificazione, indizio, provenienza: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Incarto, numero d’incarto, provenienza: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Data, motivo e indizio della revoca: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A

c. Connotati (persona conosciuta): Connotati (numero generato automaticamente): A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento): M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Detentore originale e detentore attivo dei dati: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Mutazione (responsabile della mutazione, data e ora M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A della mutazione): Genere connotati: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Statura, corporatura, età, sesso, tipo, colore pelle: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Faccia, barba: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Colore e tonalità capelli, lunghezza, pettinatura, M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A parrucca: Colore occhi, ausilio per la vista (occhiali): M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Lingua, parole pronunciate: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A

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Altri dettagli: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A Segno particolare del corpo, parte del corpo, posizione M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A e descrizione: Data, motivo e indizio della revoca: M A A A A A A A A A A A A M A A M M A A A

d. Ricerca: Numero del caso (numero generato automaticamente), A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A versione: Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento): M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Detentore originale e detentore attivo dei dati: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Mutazione (responsabile della mutazione, data e ora M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A della mutazione): Tipo, stato, diffusione messaggio, internazionale M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A (sì/no): Servizio inquirente: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Ordine ricerca, dettaglio della ricerca, Cantone, regio- M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A ne: Articolo di legge, prescrizione: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Data della decisione: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Data di controllo e data di scadenza: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A

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Luogo del reato, data del reato: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Indizio del provvedimento, della ricerca, della seg- M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A nalazione: Autorità: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Autorità richiedente, telefono, n. CCP, referenza, M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A numero d’incarto: Tribunale: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Data del giudizio, giudizio in contumacia: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Data della revoca, data del passaggio in giudicato: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Genere di pena, durata, multa, costi: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Internazionale (SIS, IP), data della segnalazione M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A internazionale: Data di evasione, luogo di evasione: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Collegamento fra casi, motivo del collegamento, tipo M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A di ricerca, provenienza: Nome del file, tipo di documento dell’allegato: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Data, motivo e indizio della revoca: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Rilevamento dell’allegato (operatore, data e ora della M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A registrazione), nome e descrizione del file:

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Messaggio Validità del messaggio: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Testo del messaggio: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Motivo dell’annullamento del messaggio: M A A A A A A A A A A A A M A M M A A A Notificazione Destinatario, operatore: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Oggetto, testo della notificazione: M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

2. Reati non chiariti

a. Entità principale ricerca d’oggetti: Ricerca d’oggetti (numero generato automaticamente), A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A versione: Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento): M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Detentore originale e detentore attivo dei dati: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Mutazione (responsabile della mutazione, data e ora M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A della mutazione): WEB: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Data della denuncia: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A

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Autore e data del rapporto: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Servizio inquirente: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Genere d’incarto, numero d’incarto, detentore M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A d’incarto: Autorità richiedente: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Luogo e data del reato, via, coordinate: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Allarme: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Articolo di legge, dettaglio della legislazione cantona- M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A le, prescrizione, fine del termine di conservazione: Modo di operare, descrizione dei fatti, mezzo ausilia- M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A rio utilizzato, posto, nota: Bottino del delitto e importo, danno materiale: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Genere e descrizione delle tracce: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Tipo di reato, autori, fenomeno: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Rilevamento dell’allegato (operatore, data e ora della M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A registrazione), nome e descrizione del file: Ricerca e motivo del collegamento (collegamenti ad M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A altri casi), dettaglio, detentore: Data e motivo della revoca: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A

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Data, indizio e nota del chiarimento parziale: M A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A

b. Entità principale: danneggiato, testimoni, rappresentante legale, detentore, ritrovatore: Danneggiati (numero generato automaticamente): A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Chiave tecnica al sistema esterno: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento): M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A Detentore: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A Mutazione (responsabile della mutazione, data e ora M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A della mutazione): Tipo di coinvolgimento: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A Giuridica (persona fisica o giuridica): M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A Cognome, nome, sesso, nome della ditta: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A Data di nascita, nazionalità, luogo d’origine: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A Tipo d’indirizzo, indirizzo: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A Tipo di contatto, numero/indicazione: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A

c. Entità principale connotati (persona sconosciuta): Connotati (numero generato automaticamente): A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento): M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Mutazione (responsabile della mutazione, data e ora M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A della mutazione): Genere connotati: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Statura, corporatura, età, sesso, tipo, colore pelle: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Faccia, barba: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Colore e tonalità capelli, lunghezza, pettinatura, M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A parrucca: Colore occhi, ausilio per la vista (occhiali): M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Lingua, parole pronunciate: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Altri dettagli: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Segno particolare del corpo, parte del corpo, posizione M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A e descrizione: Data e motivo della revoca: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Luogo e data del ritrovamento: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Foto e numero delle foto: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento), M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A nome del file, standard e descrizione della foto:

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d. Entità principale oggetto: Oggetto (numero generato automaticamente): A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento): M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Mutazione (responsabile della mutazione, data e ora M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A della mutazione): Motivo di rilevamento: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Pubblicazione SIS, ASF (stato): A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Numero, indicazione oggetto: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Nazione, Cantone: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Numero d’identificazione, genere del numero, serie: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Marca, modello/tipo: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Incisione/indicazione, data dell’incisione: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Unità di misura, calibro, materiale, colore dell’oggetto: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Denaro contante (valuta e importo): M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Descrizione, opera di, valore dell’oggetto: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Numero, genere, colore, dimensione e descrizione M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A delle pietre, unità di misura: Provenienza dei dati: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A

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Foto e numero delle foto: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento), M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A nome del file, standard e descrizione della foto: Data e motivo della revoca: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Luogo e data del ritrovamento: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A

e. Entità principale veicolo: Dati del veicolo: Veicolo (numero generato automaticamente): A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento): M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Mutazione (responsabile della mutazione, data e ora M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A della mutazione): Motivo del rilevamento: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Genere di veicolo, forma carrozzeria, marca, tipo, M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A colore: VIN, numero matricola, numero motore: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Approvazione del tipo, altri dettagli: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Provenienza dei dati: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Segnalazione SIS, ASF (stato): M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A

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Foto e numero delle foto: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento), M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A nome del file, standard e descrizione della foto: Data e motivo della revoca: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Luogo e data del ritrovamento: M A A A A A A A A A A A M A A A M A A A A A Dati della targa: Targa (numero generato automaticamente): M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Rilevamento (operatore, data e ora del rilevamento): M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Mutazione (responsabile della mutazione, data e ora M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A della mutazione): Motivo del rilevamento: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Targa, genere di targa e colore di targa: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Posizione targa, nazione: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Provenienza dei dati, altri dettagli: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Data e motivo della revoca: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Luogo e data del ritrovamento: M A A A A A A A A A A A M A M A M A A A A A Messaggio Validità del messaggio: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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Testo del messaggio: M A A A A A A A A A A A M A A A M M A A A A A Motivo dell’annullamento del messaggio:: M A A A A A A A A A A A M A A A M M A A A A A Notificazione Destinatario, operatore: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Oggetto, testo della notificazione: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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Attuazione dell’espulsione giudiziaria. O RU 2017

12. Ordinanza del 6 dicembre 201334 sul trattamento dei dati segnaletici

di natura biometrica

Art. 17 cpv. 4 4 In caso di esecuzione di una pena detentiva, di internamento, di misure terapeuti- che o di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale35 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192736, fedpol cancella i dati 20 anni dopo la liberazione dalla pena detentiva o dall’internamento o dopo l’esecuzione della misura terapeutica o la fine dell’espulsione.

13. Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201337

Art. 5 cpv. 2

2 Il sistema racchiude le informazioni supplementari scambiate nonché le altre

comunicazioni che sono in relazione con una segnalazione, in particolare le comuni- cazioni telefoniche, via e-mail, per posta o via fax in entrata e in uscita presso l’ufficio SIRENE. Nel sistema possono essere memorizzati i dati consultabili nel casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) (art. 21 cpv. 5 dell’ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200638).

Art. 6 lett. c Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti hanno il diritto di comunicare le segnalazioni da diffondere nel SIS: c. le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione nella misura in cui svolgono i compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera b LSIP.

Art. 7 cpv. 1 lett. d, f n. 1 e i 1 Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo: d. le autorità cantonali di giustizia e polizia, nonché le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria; f. l’ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM:

1. per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno, per

ordinare e verificare le non ammissioni e i divieti di soggiorno nei con-

34 RS 361.3 35 RS 311.0 36 RS 321.0 37 RS 362.0 38 RS 331

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fronti di cittadini di Stati terzi nonché per controllare e diffondere nel SIS tali segnalazioni, i. le autorità cantonali della migrazione: per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno nonché per verificare le non ammissioni e i divieti di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nel SIS;

Art. 11 cpv. 2 lett. f e 3 2 Nelle segnalazioni di persone si registrano tutti i dati di cui all’allegato 3 capitolo 2 numero 2.1, per quanto siano disponibili. È obbligatorio registrare i dati seguenti: f. impronte digitali e fotografie della persona, sempreché disponibili. 3 Nelle segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno occorre inoltre registrare la decisione o la sentenza alla base della segnalazione e un riferimento alla decisione di iscrivere la segnalazione.

Art. 16 cpv. 1 e 2 1 Le autorità registrano le segnalazioni di persone in RIPOL o in SIMIC e trasmetto- no all’ufficio SIRENE tutte le informazioni supplementari rilevanti.

2 Abrogato

Art. 18 cpv. 4 e 5 4 Esso informa senza indugio il Servizio giuridico di fedpol quando viene fermata una persona segnalata ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno in virtù degli articoli 67 capoverso 4 o 68 capoverso 3 LStr39.

5 Esso informa senza indugio la competente autorità d’esecuzione quando viene

fermata una persona segnalata ai fini dell’espulsione giudiziaria.

Art. 20 Condizione I cittadini di Stati terzi possono essere segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno soltanto se esiste una corrispondente decisione pronunciata da un’autorità amministrativa o giudiziaria. La segnalazione dell’espulsione giudiziaria nel SIS è ordinata dal giudice che ha pronunciato la sentenza.

Art. 21 cpv. 1, 1bis e 3 1 La SEM registra in SIMIC le segnalazioni dei cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno. 1bis Le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria garantiscono la segnalazione dell’interessato in RIPOL. 3 La SEM, il Servizio giuridico di fedpol e le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria garantiscono che l’ufficio SIRENE, al fine di scambiare

39 RS 142.20

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le informazioni supplementari, riceva senza indugio, al massimo entro le 12 ore successive alla ricezione della domanda, le informazioni necessarie relative alle loro decisioni.

Art. 22 cpv. 2 2 In caso di riscontro positivo sul territorio nazionale, le autorità competenti per l’esecuzione della LStr40 o dell’espulsione giudiziaria stabiliscono la misura da adottare nel caso concreto conformemente alle basi giuridiche, sempre che non sia applicata la procedura di cui al capoverso 3.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 22a Compiti delle autorità competenti per l’esecuzione delle segnalazioni 1 Le autorità competenti per l’esecuzione delle segnalazioni ai fini della non ammis- sione verificano se le condizioni di una segnalazione nel SIS sono adempite.

2 Esse trasmettono all’ufficio SIRENE i documenti e le informazioni seguenti:

a. la sentenza o la decisione su cui si basa il divieto d’entrata; b. la decisione che estende tale divieto allo spazio di Schengen; c. una sintesi dei motivi che giustificano tale misura; e d. informazioni segnaletiche sulla persona segnalata, se disponibili. 3 Esse effettuano nel sistema le modifiche dei dati personali comunicate dall’ufficio SIRENE. 4 Esse effettuano nel sistema le modifiche loro comunicate delle segnalazioni, delle decisioni e delle sentenze su cui si basano le segnalazioni.

5 Garantiscono la propria raggiungibilità.

Art 39 cpv. 3 3 Se apprende che i dati di una segnalazione in uscita sono inesatti o sono stati trattati in modo illecito, l’ufficio SIRENE informa senza indugio l’autorità compe- tente per la segnalazione. Tale autorità effettua le modifiche necessarie in SIMIC o in RIPOL. Se si tratta di segnalazioni in entrata, l’ufficio SIRENE trasmette entro dieci giorni l’informazione allo Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione.

Art. 43 cpv. 3 3 L’ufficio SIRENE, le autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione giudi- ziaria e, per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno, la SEM sono informati automaticamente, con quattro mesi di anticipo, sulla cancellazione programmata dal sistema.

40 RS 142.20

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Art. 51, rubrica Diritto di informazione in caso d’ingiunzione di non ammissione o di divieto di soggiorno

Allegato 3 n. 2.1.3

2.1.3 Informazioni su dati binari

Tipo di immagine Grandezza del file Tipo di file Risoluzione Data in cui è stata scattata l’immagine Luogo in cui è stata scattata l’immagine Immagine più importante Qualità per il processo di automazione Qualità per l’utente Caratteristica fisica visibile Impronte digitali Immagine della persona Mandato d’arresto europeo/documento d’identità Immagine/documento d’identità scansionati Immagine di oggetto

14. Ordinanza del 12 novembre 200841 sulla coercizione

Art. 27 cpv. 5 Concerne soltanto il testo tedesco

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

1° febbraio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

41 RS 364.3

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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