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AS 2017 5679

*SAHRA* Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti

Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti (Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sugli emolumenti in materia di tra- pianti è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2017.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 810.215.7

2017-1248 5679

O sugli emolumenti in materia di trapianti RU 2017

Allegato (art. 3 cpv. 1)

I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 20072 sui trapianti

N. 1.5 Abrogato

N. 1.6

1.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule

embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 dell’ordinanza del 20 settembre 20133 sulle sperimenta- zioni cliniche (OSRUm) 500–10 000

N. 1.8

1.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o

cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e

2 OSRUm 500– 3 000

N. 2.5 Abrogato

N. 2.6

2.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule

embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 OSRUm 200– 500

N. 2.8

2.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o

cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e

2 OSRUm 200– 500

N. 3.5 Abrogato

2 RS 810.211 3 RS 810.305

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O sugli emolumenti in materia di trapianti RU 2017

N. 3.6

3.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule

embrionali o fetali secondo l’articolo 49 capoverso 3 OSRUm 200– 5 000

N. 3.8

3.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o

cellule di origine umana secondo l’articolo 49 capoversi 1 e

2 OSRUm 200– 3 000

N. 4.1 e 4.2 Abrogati

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