AS 2017 5769
Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) (Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale)
Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP) (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale)
Modifica del 17 marzo 2017
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20131; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 17 giugno 20162, decreta:
I La legge del 19 marzo 20103 sull’organizzazione delle autorità penali è modificata come segue:
Art. 33 lett. c Il Tribunale penale federale si compone di: c. una corte d’appello.
Titolo prima dell’art. 38a Sezione 3a: Corte d’appello
Art. 38a Competenze La Corte d’appello giudica gli appelli e le domande di revisione.
Art. 38b Composizione La Corte d’appello giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la presente legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento.
2016-0799 5769
L sull’organizzazione delle autorità penali RU 2017
Art. 38c Impossibilità di deliberare validamente a causa delle ricusazioni Se il numero dei giudici della Corte d’appello dei quali è domandata la ricusazione è tale da rendere impossibile una deliberazione valida, il presidente del Tribunale penale federale designa per sorteggio, tra i presidenti dei tribunali superiori dei Cantoni non interessati nella causa, i giudici straordinari non di carriera necessari per decidere sulla ricusazione e, all’occorrenza, giudicare la causa.
2 L’effettivo delle corti penali e delle corti dei reclami penali è integrato con giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari alla metà di quello dei giudici ordinari di tali corti. 2bis L’effettivo della Corte d’appello è integrato con al massimo dieci giudici non di carriera.
1bis I giudici della Corte d’appello sono eletti specificamente per tale corte.
Art. 53 cpv. 2 lett. e ed f
2 Alla Corte plenaria competono:
e. la costituzione delle corti penali e delle corti dei reclami penali, nonché la nomina dei presidenti e vicepresidenti delle corti, su proposta della Commis- sione amministrativa; f. l’assegnazione dei giudici non di carriera alle corti penali e alle corti dei reclami penali su proposta della Commissione amministrativa;
Art. 55 cpv. 1 e 3 1 La Corte plenaria costituisce le corti penali e le corti dei reclami penali per due anni. Rende pubblica la composizione di tutte le corti. 3 Ciascun giudice delle corti penali e delle corti dei reclami penali può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una di queste corti diversa dalla sua. Se necessario, i giudici delle corti dei reclami penali prestano il proprio concorso nella Corte d’ap- pello; sono fatti salvi gli articoli 21 capoverso 2 e 56 lettera b CPP4.
Art. 56 Presidenza delle corti 1 I presidenti e i vicepresidenti delle corti sono eletti dalla Corte plenaria per due anni; sono rieleggibili due volte. 2 In caso di impedimento, il presidente di una corte è rappresentato dal vicepresiden- te o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
4 RS 312.0
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II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale
Art. 80 cpv. 1 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d’appello del Tribu- nale penale federale.
Abrogato
2. Codice penale6
Art. 374 cpv. 2
2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d’appello del
Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.
Art. 381 lett. a Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta: a. all’Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d’appello del Tribunale penale federale o da un’autorità amministrativa della Confederazione;
3. Codice di procedura penale7
Art. 59 cpv. 1 lett. d 1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricu- sazione presentata da una parte in virtù dell’articolo 56 lettere b–e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente: d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello di un Cantone.
5 RS 173.110 6 RS 311.0 7 RS 312.0
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III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017 Consiglio nazionale, 17 marzo 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
6 luglio 20178.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20199.
25 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
8 FF 2017 2113 9 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 18 ottobre 2017.