AS 2017 5787
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base. Meccanica di manutenzione per automobili/Meccanico di manutenzione per automobili con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Meccanica di manutenzione per automobili/ Meccanico di manutenzione per automobili con attestato federale di capacità (AFC)
del 12 ottobre 2017
46324 Meccanica/Meccanico di manutenzione per automobili AFC
Automobil-Fachfrau EFZ/Automobil-Fachmann EFZ Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC/ Mécanicien en maintenance d’automobiles CFC
46325 Veicoli leggeri
46326 Veicoli utilitari
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr), visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione die giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata
Art. 1 Profilo professionale e indirizzi professionali 1 I meccanici di manutenzione per automobili di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
RS 412.101.220.50
2017-0109 5787
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a. controllano, mantengono in buono stato e valutano veicoli, sottosistemi e dispositivi ausiliari tramite il tester di diagnosi secondo le raccomandazioni del costruttore e preparano i veicoli per il collaudo ufficiale; b. sostituiscono sottosistemi e componenti usurati nel rispetto delle raccoman- dazioni del costruttore; c. lavorano autonomamente secondo l’incarico dell’officina e collaborano ai principali processi aziendali. Valutano i risultati dei viaggi di prova e svol- gono attività di soccorso stradale; d. riparano i danni ai principali sottosistemi, componenti ed equipaggiamenti secondo le istruzioni di riparazione del costruttore; e. lavorano in modo responsabile, nonché autonomamente o in gruppo, e agi- scono in maniera sistematica, razionale e affidabile; sono attenti alle esigen- ze dei clienti e utilizzano metodi, attrezzi e strumenti adeguati nel rispetto delle prescrizioni e degli standard di qualità vigenti; inoltre, attuano le misu- re volte a garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell’ambiente. 2 La formazione di meccanico di manutenzione per automobili di livello AFC preve- de i seguenti indirizzi professionali: a. veicoli leggeri; b. veicoli utilitari. 3 L’indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.
Art. 2 Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura tre anni.
2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di assistente di manuten- zione per automobili CFP è convalidato il primo anno della formazione professio- nale di base. 3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali.
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3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
Art. 4 Competenze operative 1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le com- petenze operative seguenti: a. controllo e manutenzione dei veicoli:
1. effettuare il controllo e la manutenzione esterni dei veicoli,
2. effettuare il controllo e la manutenzione interni dei veicoli,
3. effettuare il controllo e la manutenzione dei componenti del vano moto-
re,
4. effettuare il controllo e la manutenzione dei componenti del fondo del
veicolo; b. sostituzione di parti usurate:
1. cambiare ruote e pneumatici,
2. sostituire i componenti dell’impianto frenante,
3. sostituire i componenti dell’impianto di scarico,
4. sostituire i componenti dell’impianto elettrico,
5. sostituire i componenti del gruppo propulsore;
c. collaborazione ai processi aziendali:
1. eseguire l’incarico dell’officina,
2. definire i numeri dei pezzi di ricambio,
3. eseguire il controllo finale,
4. eseguire la manutenzione di attrezzi e impianti aziendali,
5. rispettare le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione
della salute e dell’ambiente,
6. valutare i risultati dei viaggi di prova;
d. verifica e riparazione di sistemi:
1. riparare l’autotelaio e sostituire i pezzi,
2. riparare l’impianto frenante,
3. riparare le parti della carrozzeria e gli equipaggiamenti,
4. riparare la rete elettrica e l’impianto di illuminazione,
5. riparare i sottosistemi del motore,
6. riparare i componenti del gruppo propulsore,
7. riparare i sistemi di comfort e di sicurezza.
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Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma- zione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. 6 Per l’impiego di sostanze e preparati ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono adottate misure particolari.
Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti 1 La formazione professionale pratica in azienda comprende in media da 3,5 a quat- tro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base. 2 L’azienda di tirocinio si assume i costi di 15 lezioni di guida per il conseguimento della licenza di condurre in base all’indirizzo professionale scelto.
Art. 7 Scuola professionale
1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1240
lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
4 RS 814.81
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Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale
a. Conoscenze professionali – Controllo e manutenzione dei veicoli, sostituzione di parti usurate, collaborazio- ne ai processi aziendali 200 190 60 450 – Verifica e riparazione di sistemi – 170 140 310 Totale 200 360 200 760 b. Cultura generale 120 120 120 360 c. Educazione fisica 40 40 40 120 Totale delle lezioni 360 520 360 1240
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiun- gimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del
27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
Art. 8 Corsi interaziendali
1 I corsi interaziendali comprendono 40 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in tre corsi come segue:
Anno Corso Campo di competenze operative / competenza operativa Durata
1 Corso 1 Controllo e manutenzione dei veicoli 5 giorni
Sostituzione di parti usurate 9 giorni Collaborazione ai processi aziendali 2 giorni Totale 16 giorni
2 Corso 2 Controllo e manutenzione dei veicoli 2 giorni
Sostituzione di parti usurate 3 giorni Collaborazione ai processi aziendali 2 giorni
5 RS 412.101.241
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Anno Corso Campo di competenze operative / competenza operativa Durata
Verifica e riparazione di sistemi 5 giorni Totale 12 giorni
3 Corso 3 Controllo e manutenzione dei veicoli 2 giorni
Sostituzione di parti usurate 2 giorni Collaborazione ai processi aziendali 1 giorno Verifica e riparazione di sistemi 7 giorni Totale 12 giorni
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svol- gere corsi interaziendali.
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazio- ne6, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
2 Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; d. precisa le capacità e le conoscenze richieste per l’impiego di sostanze e pre- parati secondo l’ordinanza del DATEC del 28 giugno 20057 concernente l’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.
6 Il piano di formazione del 12 ott. 2017 relativo all’O della SEFRI sulla formazione professionale di base Meccanica di manutenzione per automobili/Meccanico di manuten- zione per automobili con attestato federale di capacità (AFC) è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch/bvz/index.html?lang=it > Professione A–Z. 7 RS 814.812.38
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Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche se- guenti: a. attestato federale di capacità meccanico di manutenzione per automobili AFC con almeno tre anni di esperienza nel campo d’insegnamento e modulo didattico dell’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) con diploma; b. attestato federale di capacità di meccatronico d’automobili AFC con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento e modulo di- dattico UPSA con diploma; c. riparatore di autoveicoli qualificato con almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento e modulo didattico UPSA con di- ploma; d. meccanico d’automobili qualificato con almeno tre anni di esperienza pro- fessionale nel campo d’insegnamento e modulo didattico UPSA con diplo- ma; e. elettricista-elettronico per autoveicoli qualificato con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento e modulo didattico UPSA con diploma; f. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certifi- cato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una
seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di
persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
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Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione
dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.
Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura genera- le e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.
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Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del
meccanico di manutenzione per automobili AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di nove ore e dieci minuti. Vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e
dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative
sottoelencati con le ponderazioni seguenti:
Voce Campi di competenze operative Ponderazione
1 Controllo e manutenzione dei veicoli 25 %
2 Sostituzione di parti usurate 25 %
3 Collaborazione ai processi aziendali 25 %
4 Verifica e riparazione di sistemi 25 %
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b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore. Vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative
e i tipi di esame sottoelencati con la durata e le ponderazioni seguenti:
Voce Campi di competenze operative Tipo di esame/Durata Ponderazione
Scritto Orale
1 Controllo e manutenzione dei veicoli 25 min. 20 %
2 Sostituzione di parti usurate 35 min. 20 %
3 Collaborazione ai processi aziendali 15 min. 20 %
4 Verifica e riparazione di sistemi 60 min. 20 %
5 Campi di competenze operative 1-4 combinati 45 min. 20 %
(colloquio professionale)
c. «cultura generale». A questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative: a. all’insegnamento delle conoscenze professionali; b. ai corsi interaziendali. 4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagel- le semestrali. 5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.
8 RS 412.101.241
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6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la pondera- zione seguente: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.
Art. 20 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento
delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazienda- li, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la ponderazione seguente: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
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2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «meccanica di manutenzione per automobili AFC»/«meccanico di manutenzione per automobili AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione; c. l’indirizzo professionale.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni tecniche dell’automobile 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazio- ne delle professioni tecniche dell’automobile è composta da: a. 7-9 rappresentanti dell’UPSA; b. almeno un rappresentante dell’Associazione svizzera maestri d’officina (Verband Schweizerischer Werkstattlehrer, VSW); c. almeno un rappresentante dell’Associazione svizzera degli insegnanti pro- fessionali di tecnica automobilistica (ASITA, SVBA, ASETA); d. un rappresentante di ognuna delle parti sociali; e. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate; c. gli indirizzi professionali sono rappresentati.
3 La commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
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c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere:
1. riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti,
2. riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione
professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali
1 È responsabile dei corsi interaziendali:
a. l’UPSA. 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 20 dicembre 20069 sulla formazione professionale di base Meccanica di manutenzione per automobili/Meccanico di manutenzione per automobili con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.
Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni
1 Le persone che hanno iniziato la formazione di meccanico di manutenzione per
automobili prima del 1° gennaio 2018 la portano a termine in base al diritto anterio- re, al massimo però entro il 31 dicembre 2022. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per mec- canico di manutenzione per automobili entro il 31 dicembre 2022 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano dal 1° gennaio 2021.
9 RU 2007 723
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4 I formatori di cui all’articolo 10 lettere a–e devono aver conseguito il diploma del modulo didattico UPSA entro il 31 dicembre 2020.
Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
12 ottobre 2017 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente