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AS 2017 5819

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base. Tecnologa di fonderia/Tecnologo di fonderia con attestato federale di capacità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa di fonderia/Tecnologo di fonderia con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del 12 ottobre 2017

41211 Tecnologa di fonderia AFC/Tecnologo di fonderia AFC

Gusstechnologin EFZ/Gusstechnologe EFZ Technologue de fonderie CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), ordina:

I L’ordinanza della SEFRI del 6 dicembre 20121 sulla formazione professionale di base Tecnologa di fonderia/Tecnologo di fonderia con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 10, rubrica e frase introduttiva Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche se- guenti:

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certifi- cato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

1 RS 412.101.221.93

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4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di

persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Titolo prima dell’art. 12 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto sul periodo di pratica, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12, rubrica e cpv. 3 Documentazione dell’apprendimento e rapporto sul periodo di pratica

3 Abrogato

Art. 12a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

Art. 13, rubrica Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola

Art. 17 cpv. 3 3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle seguenti note: a. la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle otto note delle pagelle semestrali della materia «meccanica»;

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b. la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle otto note delle pagelle semestrali della materia «tecnica di fusione».

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica del 12 ottobre 2017

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di tecnologo di fonderia prima

dell’entrata in vigore della modifica del 12 ottobre 2017 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2022. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per Tecno- loga di fonderia AFC/Tecnologo di fonderia AFC entro il 31 dicembre 2024 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

12 ottobre 2017 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

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