Lexipedia

AS 2017 5831

Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune, OIFT)

Modifica dell’11 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese

Art. 1 lett. a, e nonché f La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione della LIFT e della LTV per quanto riguarda gli impianti di trasporto a fune. Prevede in particolare disposi- zioni concernenti: a. la procedura di approvazione dei piani e il rilascio della concessione; e. l’immissione sul mercato di sottosistemi e componenti di sicurezza per im- pianti a fune; f. la progettazione, la costruzione e la messa in servizio di nuovi impianti a fu- ne.

Art. 3 cpv. 411 4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 punti 1–10, 12, 13, 16–18 e 22–27 del regolamento (UE) 2016/4242 (regolamento UE sugli impianti a fune). 5 L’immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di un sottosistema o di un componente di sicurezza sul mercato svizzero.

1 RS 743.011 2 Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE, versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.

2016-1879 5831

O sugli impianti a fune RU 2017

6 Il mandatario è una persona stabilita in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante il mandato scritto di svolgere per suo conto determinati compiti. 7 L’importatore è una persona stabilita in Svizzera che immette sul mercato svizzero un sottosistema o un componente di sicurezza proveniente dall’estero. 8 Le definizioni di cui all’articolo 3 punti 19‒21 del regolamento UE sugli impianti a fune sono da intendersi ai sensi della legislazione svizzera in materia di sicurezza dei prodotti e accreditamento.

9 Sono attività rilevanti per la sicurezza:

a. l’adozione delle disposizioni necessarie in caso di guasti o incidenti; b. la guida e la sorveglianza delle cabine; c. la sorveglianza dell’imbarco e sbarco dei passeggeri; d. il recupero di passeggeri.

10 L’impresa di trasporto a fune è il titolare dell’autorizzazione di esercizio.

11 Dispone di esperienza d’esercizio nel settore degli impianti a fune chi è addetto all’esercizio e alla manutenzione di tali tipi d’impianto.

Inserire prima del titolo della sezione 2 del capitolo 1

Art. 3a Disposizioni concernenti gli operatori economici 1 Gli obblighi degli operatori economici riportati di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento UE sugli impianti a fune3: a. fabbricanti: articolo 11; b. mandatari: articolo 12; c. importatori: articolo 13; d. distributori: articolo 14. 2 I casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributo- ri sono retti dall’articolo 15 del regolamento UE sugli impianti a fune. 3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di vigilanza è retta dall’articolo 16 del regolamento UE sugli impianti a fune.

Art. 4 cpv. 1 lett. a (Concerne soltanto il testo tedesco ) e cpv. 4

4 I Cantoni possono emanare disposizioni complementari e deroghe, purché la LIFT

e il regolamento UE sugli impianti a fune4 lo consentano.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

5832

O sugli impianti a fune RU 2017

Art. 5 cpv. 1, 3 e 4 1 Gli impianti a fune come pure la loro infrastruttura, i loro componenti di sicurezza e i loro sottosistemi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento UE sugli impianti a fune5.

3 Componenti di sicurezza e sottosistemi possono essere messi a disposizione sul

mercato solo se soddisfano i requisiti essenziali. 4 L’apposizione della marcatura CE non è obbligatoria. La marcatura CE è ammissi- bile purché avvenga in conformità con il diritto dell’Unione europea. L’apposizione di ulteriori indicazioni e marcature è disciplinata dall’articolo 21 punti 3 e 4 del regolamento UE sugli impianti a fune.

Art. 6 Abrogato

Art. 6a Deroga alle norme tecniche Chi intende mettere in esercizio impianti a fune o mettere a disposizione sul mercato sottosistemi o componenti di sicurezza che non corrispondono alle norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali, deve provare in altro modo che i requisiti essenziali sono adempiuti. Per fornire tale prova occorre dimostrare, mediante un’apposita analisi dei rischi, che il rischio complessivo non aumenta a seguito della deroga.

Art. 8 Funi 1 D’intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie non soggette a concessione federale (CITS), il DATEC emana prescrizioni sulla fabbricazione, il controllo, il montaggio e la manutenzione delle funi. 2 Gli organi di controllo delle funi abilitati a eseguire controlli distruttivi e non distruttivi devono essere accreditati come tali dal Servizio di accreditamento svizze- ro. 3 D’intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del CITS, il DATEC stabilisce in quali casi occorra rivolgersi a un organo di controllo delle funi accreditato.

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva

1 Assieme alla domanda di approvazione dei piani, occorre presentare all’Ufficio

federale dei trasporti (UFT):

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

5833

O sugli impianti a fune RU 2017

Art. 12, rubrica, nonché cpv. 1 Analisi di sicurezza e rapporto di sicurezza 1 L’analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza sono disciplinati dall’articolo 8 del regolamento UE sugli impianti a fune6.

Art. 20b Durata

1 La concessione è rilasciata o rinnovata per 40 anni.

2 Può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore se ciò è giustificato da importanti motivi, segnatamente se: a. il richiedente lo richiede; b. è prevedibile che le condizioni di rilascio saranno adempiute per un periodo inferiore a 40 anni.

Art. 28 Attestato di conformità

1 Occorre un attestato di conformità per:

a. ogni componente di sicurezza; b. ogni sottosistema. 2 All’attestato di conformità per un sottosistema devono essere allegati i seguenti documenti tecnici: a. le dichiarazioni di conformità per i componenti di sicurezza presenti nel sot- tosistema; b. un disegno d’insieme del sottosistema che mostri le possibili disposizioni dei componenti di sicurezza al suo interno; c. un elenco delle caratteristiche che definiscono il campo di impiego del sotto- sistema; d. le istruzioni di funzionamento e di manutenzione, oppure le indicazioni per la loro redazione. 3 Se necessario, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può richie- dere altri documenti, in conformità con l’articolo 11 paragrafo 2 e l’allegato VIII del regolamento UE sugli impianti a fune7. 4 I documenti presentati devono essere redatti in una lingua ufficiale della Confede- razione oppure in inglese.

Art. 30 cpv. 3

3 Il richiedente deve provare, fornendo all’autorità competente per il rilascio

dell’autorizzazione le dichiarazioni di conformità del fabbricante di cui all’articolo

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

5834

O sugli impianti a fune RU 2017

19 e all’allegato IX del regolamento UE sugli impianti a fune8, che le parti seguenti sono state realizzate conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento UE sugli impianti a fune: a. i componenti di sicurezza; b. i sottosistemi di cui all’allegato I del regolamento UE sugli impianti a fune.

Art. 35a Rilascio dell’autorizzazione d’esercizio

1 Le autorizzazioni d’esercizio vengono rilasciate previa domanda.

2 Esse sono valide a tempo indeterminato.

3 Le autorizzazioni d’esercizio cantonali possono essere rilasciate a tempo determi- nato.

Art. 36 cpv. 1 e 3

1 Se l’impresa di trasporto a fune prevede di modificare l’impianto a fune o

l’esercizio, è tenuta a presentare previamente una domanda all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione; fanno eccezione le modifiche di cui all’articolo 36a. 3 Se l’approvazione dei piani o l’autorizzazione d’esercizio esistente non contempla modifiche dell’impianto a fune o dell’esercizio, occorre chiedere l’adeguamento della rispettiva autorizzazione oppure il rilascio di una nuova approvazione dei piani e dell’autorizzazione d’esercizio.

Art. 36a Modifiche non soggette ad approvazione e ad autorizzazione 1 Le modifiche dell’impianto a fune o dell’esercizio non sono soggette ad approva- zione e ad autorizzazione se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15a capover- so 1 LIFT e se non sono sostanziali. 2 Non sono sostanziali le modifiche tecniche che non incidono sui punti di contatto con il resto dell’impianto né sul calcolo delle funi e che: a. interessano esclusivamente un sottosistema; b. interessano un componente infrastrutturale rilevante per la sicurezza, ma non comportano una modifica del sistema portante o del comportamento struttu- rale; oppure c. non riguardano alcun componente di sicurezza e alcun componente rilevante per la sicurezza. 3 Le modifiche dell’esercizio non sono sostanziali se non implicano rischi che inci- dono negativamente sulla sicurezza dell’impianto.

4 L’attestato di sicurezza di cui all’articolo 26 deve essere tenuto aggiornato.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

5835

O sugli impianti a fune RU 2017

Art. 38 Abrogato

Art. 39 Trasferimento dell’autorizzazione d’esercizio 1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio può trasferirla a un’altra persona. Questa deve farne domanda.

2 Nella domanda, la persona deve provare il consenso del titolare

dell’autorizzazione.

3 La domanda, inoltre, deve:

a. essere corredata dai documenti di cui all’articolo 17 capoverso 3 lettere d ed e LIFT; b. essere corredata dai documenti di cui all’articolo 57 capoverso 1; c. provare che la persona possiede una visione globale dello stato delle costru- zioni, degli impianti e dei veicoli. 4 Il titolare dell’autorizzazione d’esercizio non ha il diritto di affidare la gestione a terzi.

Art. 46 Direzione tecnica 1 Il capotecnico deve possedere le conoscenze e l’esperienza necessarie all’esercizio e alla manutenzione di costruzioni, impianti e veicoli. 2 Assume la responsabilità operativa per gli aspetti dell’esercizio e della manuten- zione dell’impianto a fune rilevanti per la sicurezza nella misura in cui l’impresa di trasporto a fune gli ha attribuito le relative competenze e messo a disposizione le relative risorse.

3 Non deve subire conseguenze negative a causa del regolare adempimento dei

compiti affidatigli nel rapporto d’impiego.

4 Può assumere anche la funzione di capo dell’esercizio.

5 Designa il personale addetto all’esercizio e alla manutenzione e attesta che

l’istruzione del personale è adeguata. La designazione e le attestazioni devono essere costantemente aggiornate. 6 l capotecnico può affidare la responsabilità operativa a un sostituto solo nella misura in cui quest’ultimo è stato adeguatamente istruito per le attività corrisponden- ti e vanta sufficiente esperienza. 7 In caso di guasti o incidenti, il capotecnico o il suo sostituto prendono le necessarie disposizioni.

Art. 46a Capitecnici

1 I capitecnici di impianti soggetti a concessione federale devono:

5836

O sugli impianti a fune RU 2017

a. possedere un attestato professionale federale di specialista degli impianti di trasporto a fune; e b. disporre di due anni di esperienza d’esercizio nel settore degli impianti di trasporto a fune. 2 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione può riconoscere attestati equivalenti conseguiti all’estero9.

Art. 46b Sostituti dei capitecnici I sostituti dei capitecnici di impianti soggetti a concessione federale devono: a. possedere un attestato professionale federale di specialista degli impianti di trasporto a fune; b. aver svolto una formazione professionale di base nell’industria metalmecca- nica, dei macchinari o elettrica, o essere in possesso di un diploma di laurea triennale in ingegneria in ambito tecnico, e disporre di due anni di esperienza d’esercizio nel settore degli impianti di trasporto a fune; oppure c. disporre di quattro anni di esperienza d’esercizio nel settore degli impianti di trasporto a fune.

Art. 46c Capitecnici di impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale Per gli impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale di costruzione e d’esercizio, i Cantoni emanano prescrizioni concernenti la formazione e l’esperienza d’esercizio dei capitecnici e dei loro sostituti. A tale scopo, consultano preventiva- mente il servizio tecnico di controllo del CITS e l’associazione Funivie Svizzere.

Art. 47a Divieto di esercitare l’attività L’autorità di vigilanza vieta a una persona, a tempo indeterminato, di esercitare l’attività di capotecnico, ovvero di sostituto del capotecnico, se: a. le capacità fisiche o psichiche non le consentono più di svolgere un’attività rilevante per la sicurezza; b. la persona in questione soffre di una forma di dipendenza che potrebbe com- promettere l’idoneità a svolgere l’attività rilevante per la sicurezza; c. per il suo precedente comportamento, non dà garanzie che in futuro rispette- rà le prescrizioni nello svolgimento dell’attività rilevante per la sicurezza.

9 I fornitori di servizi che possono avvalersi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confe- derazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) oppure della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31) devono dichiararsi all’autorità competente in conformità con la procedura stabilita nella legge federale del 14 dicembre 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (RS 935.01).

5837

O sugli impianti a fune RU 2017

Art. 47d cpv. 4

4 L’UFT emana una direttiva concernente la prova della presenza di alcol e altre

sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servizio.

Art. 50 Obbligo di registrare L’impresa di trasporto a fune conserva la documentazione concernente: a. i controlli effettuati e i relativi risultati, i lavori di manutenzione, le ispezio- ni, le esercitazioni e le misure adottate, compresi i lavori di riparazione e rinnovo (documentazione concernente la manutenzione); b. difetti e guasti determinati in altro modo, avvenimenti particolari e misure adottate; c. le modifiche di cui all’articolo 36a; d. i cambiamenti nell’attribuzione delle responsabilità di cui all’articolo 47 ca- poverso 1.

Art. 52 Pianificazione della manutenzione e rinnovo 1 L’impresa di trasporto a fune pianifica gli interventi di manutenzione e di rinnovo in modo da garantire la sicurezza dell’impianto e delle sue parti per la durata d’utilizzazione prevista. 2 Nel valutare l’impianto occorre verificare la presenza di eventuali divergenze dai requisiti essenziali di cui all’articolo 5 e la misura in cui tali divergenze compromet- tono la sicurezza dell’impianto. 3 Le singole parti dell’impianto devono essere verificate tenendo conto del sistema nel suo complesso. 4 I risultati della pianificazione devono confluire nelle prescrizioni d’esercizio e di manutenzione.

Art. 53 Controlli L’impresa di trasporto a fune fa sì che i controlli previsti nelle prescrizioni d’esercizio e di manutenzione siano svolti puntualmente e in modo professionale.

Art. 54 cpv. 4 4 L’autorità di vigilanza può ordinare che un organo di controllo accreditato esegua un controllo non distruttivo delle funi.

Art. 56 cpv. 2–4

2 Notifica immediatamente all’autorità di vigilanza:

a. la fusione, la scissione o lo scioglimento;

5838

O sugli impianti a fune RU 2017

b. l’apertura di una procedura fallimentare o l’inoltro di un’istanza di sovrain- debitamento; c. l’arresto dell’impianto, non appena constata che si protrarrà per oltre un an- no.

3 Concerne soltanto il testo francese.

4 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 57 Obbligo di conservare 1 Nel corso della durata di vita dell’impianto a fune, l’impresa che lo gestisce con- serva i seguenti documenti: a. l’analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza; b. l’attestato di sicurezza; c. le prescrizioni d’esercizio; d. la documentazione concernente la manutenzione; e. i documenti e le prove di cui all’articolo 36a; f. i documenti di cui all’articolo 37 capoverso 2. 2 L’impresa è tenuta a conservare durante dieci anni i documenti di cui all’arti- colo 58.

3 Il fabbricante è tenuto a conservare durante almeno 30 anni:

a. i documenti di cui agli allegati III–VIII del regolamento UE sugli impianti a fune10; b. i certificati concernenti i materiali e i protocolli dei controlli effettuati nell’ambito della produzione dei componenti rilevanti per la sicurezza. 4 Se il fabbricante non ha sede in Svizzera, l’obbligo di cui al capoverso 3 incombe all’importatore. 5 La documentazione deve essere concepita in modo tale che i riferimenti ai relativi componenti siano inequivocabili.

Art. 59 cpv. 1 e 2 1 L’autorità di vigilanza sorveglia il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente e delle altre prescrizioni in caso di costruzione, di eser- cizio e di manutenzione degli impianti a fune, mediante: a. la valutazione delle notifiche di cui all’articolo 56 e di altre informazioni ri- levanti per la sicurezza; b. lo svolgimento di controlli concernenti la costruzione, l’esercizio e la prote- zione dell’ambiente; c. l’esecuzione di audit.

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

5839

O sugli impianti a fune RU 2017

2 In casi fondati, può richiedere prove e perizie, nonché eseguire direttamente con- trolli per campionatura.

Art. 60 cpv. 1 e 4 1 Se constata che un impianto a fune può mettere in pericolo la sicurezza di persone o di beni o che vi sono infrazioni alle prescrizioni oppure indizi concreti in merito, l’autorità di vigilanza esige che l’impresa di trasporto a fune proponga o adotti misure atte a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni. Se la sicurezza lo impone, può vietare l’esercizio con effetto immediato. 4 Se l’autorità di vigilanza constata che un componente infrastrutturale rilevante per la sicurezza, seppur utilizzato in modo conforme, può mettere in pericolo la sicurez- za dell’impianto a fune, comunica immediatamente le misure adottate alle altre autorità di vigilanza.

Art. 61 Sorveglianza del mercato 1 Le autorità di vigilanza possono controllare i componenti di sicurezza e i sottosi- stemi immessi sul mercato e, se necessario, prelevare campioni. 2 Se, a seguito di un controllo, l’autorità di vigilanza constata che un componente di sicurezza o un sottosistema non soddisfa i requisiti essenziali, essa esige che il fabbricante, oppure in via sussidiaria l’importatore o il distributore, adotti misure atte a ristabilire la sicurezza e la conformità alla prescrizioni, oppure che il compo- nente di sicurezza o il sottosistema in oggetto venga ritirato dal mercato. 3 Se l’autorità di vigilanza constata che un componente di sicurezza o un sottosiste- ma pur soddisfacendo i requisiti essenziali può mettere in pericolo la sicurezza dell’impianto a fune, essa esige che il fabbricante, oppure in via sussidiaria l’importatore o il distributore, adotti misure atte a ristabilire la sicurezza, oppure che il componente di sicurezza o il sottosistema in oggetto venga ritirato dal mercato. 4 Se le misure proposte non sono sufficienti a ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l’autorità di vigilanza può esigere che il fabbricante, l’importatore o il distributore proponga misure di più ampia portata, oppure può prendere diretta- mente i provvedimenti adeguati. 5 Le competenze dell’autorità di vigilanza sono inoltre disciplinate dall’articolo 10 capoversi 2–6 e dagli articoli 12–14 della legge federale del 12 giugno 200911 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).

6 Le autorità di vigilanza si tengono costantemente e reciprocamente informate e

informano tempestivamente l’organismo di valutazione della conformità interessato nonché la Segreteria di Stato dell’economia. 7 L’obbligo di collaborazione e di informazione dei fabbricanti, degli importatori e di eventuali altre persone interessate è retto dall’articolo 11 LSPro.

11 RS 930.11

5840

O sugli impianti a fune RU 2017

Art. 64 Diritti e doveri Gli organismi di valutazione della conformità sono soggetti, per analogia, ai diritti e ai doveri stabiliti dagli allegati III‒VII del regolamento UE sugli impianti a fune12.

Art. 65 Sottosistemi e componenti di sicurezza

1 Sottosistemi e componenti di sicurezza possono essere immessi sul mercato solo

dopo che ne è stata valutata e certificata la conformità. 2 A scelta del fabbricante, la valutazione della conformità di sottosistemi e compo- nenti di sicurezza è eseguita secondo una delle procedure di cui all’articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE sugli impianti a fune13, ossia: a. esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato III del regolamento UE su- gli impianti a fune, in combinazione con una delle seguenti procedure:

1. garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui

all’allegato IV del regolamento UE sugli impianti a fune, oppure

2. verifica del sottosistema o del componente di sicurezza (modulo F) di

cui all’allegato V del regolamento UE sugli impianti a fune; b. conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all’allegato VI del regolamento UE sugli impianti a fune; c. conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H 1) di cui all’allegato VII del regolamento UE sugli impianti a fu- ne.

Art. 66 Lingua dell’organismo di valutazione della conformità I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della confor- mità sono redatti in una lingua ufficiale del Paese in cui è stabilito l’organismo di valutazione della conformità che esegue le procedure di cui all’articolo 65, oppure in una lingua utilizzata da tale organismo.

Art. 68c Responsabilità e assicurazione 1 Ai periti non è consentito limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti. 2 L’impresa di trasporto a fune concorda con i periti la portata della loro responsabi- lità e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.

Art. 69 A querela di parte, conformemente all’articolo 25a capoverso 2 LIFT è punito chi intenzionalmente o per negligenza infrange: a. l’articolo 34;

12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

5841

O sugli impianti a fune RU 2017

b. l’articolo 36 capoverso 1; c. l’articolo 50; d. l’articolo 56 capoversi 1–4; e. l’articolo 57.

Art. 72 Impianti esistenti 1 Le concessioni e le autorizzazioni d’esercizio federali rilasciate conformemente al diritto anteriore e le autorizzazioni d’esercizio cantonali rimangono valide.

2 L’autorità di vigilanza è competente fino al momento in cui l’impianto a fune

dispone di un’autorizzazione d’esercizio.

Art. 73 cpv. 1, frase introduttiva 1 Per gli impianti e le parti di impianti realizzati prima del 1° gennaio 2007 riman- gono applicabili le disposizioni concernenti i controlli periodici di cui ai numeri 94 e

104 e all’allegato 2 delle seguenti ordinanze:

Art. 74 Disposizioni transitorie concernenti la modifica dell’11 ottobre 2017

1 Fino al 20 aprile 2018 le domande di approvazione dei piani, debitamente docu-

mentate, possono essere presentate conformemente alle disposizioni applicabili fino all’entrata in vigore della modifica dell’11 ottobre 2017. Nel quadro della procedura di approvazione dei piani e di rilascio dell’autorizzazione d’esercizio, esse saranno valutate conformemente al diritto previgente. 2 Gli attestati di conformità di componenti di sicurezza rilasciati fino al 20 aprile

2018 secondo la direttiva 2000/9/CE14 restano validi.

3 Su domanda, le autorizzazioni d’esercizio rilasciate o rinnovate per una durata inferiore a quella della concessione vengono rinnovate a tempo indeterminato. Restano salve le misure di cui all’articolo 60. 4 Per i capitecnici riconosciuti come tali prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, la competenza professionale di cui all’articolo 46a capoverso 1 è ritenuta comprovata.

II

1 Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

14 Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21.

5842

O sugli impianti a fune RU 2017

III L’ordinanza del 13 maggio 199615 sulla formazione e il riconoscimento dei capitec- nici delle imprese di trasporto a fune è abrogata.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

11 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

15 RU 1996 1675

5843

O sugli impianti a fune RU 2017

Allegato 1 (art. 4 cpv. 2, 11 cpv. 1 lett. a e 12)

Documenti da presentare nel quadro della procedura di approvazione dei piani

Titolo

Documenti da presentare all’autorità competente nel quadro della procedura di approvazione dei piani

Cpv. 1 n. 6 e 10

6. Abrogato

10. documenti che comprovano le conoscenze specifiche e l’esperienza dei peri-

ti, nonché la loro indipendenza;

5844

O sugli impianti a fune RU 2017

Allegato 2 (art. 4 cpv. 3 e 16 lett. a)

Controlli svolti dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione nel quadro della procedura di approvazione dei piani

Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, sulla base dei documenti presentati l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può eseguire i seguenti controlli per verificare la sicurezza, procedendo per campionatura e in funzione dei rischi:

1. il tracciato nel terreno;

2. le strutture portanti delle stazioni e dei sostegni; nel caso di funicolari, strut- ture portanti di stazioni, via di corsa e costruzioni di genio civile;

3. i veicoli e i componenti meccanici;

4. i sistemi dei dispositivi elettrici di sicurezza;

5. i posti di comando;

6. la sala macchine;

7. gli spazi riservati ai passeggeri;

8. la protezione contro le intemperie;

9. le distanze, in caso di tratti paralleli e incroci, da altri impianti di trasporto, da strade o da linee elettriche, le distanze dal suolo e rispetto a oggetti fissi estranei all’impianto e gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e tra- sversali dei veicoli lungo la tratta e nelle stazioni;

10. il rispetto del tempo massimo previsto dal programma per il recupero dei

passeggeri;

11. le perizie sui fattori ambientali;

12. le sufficienti conoscenze specifiche e la sufficiente esperienza dei periti,

nonché la loro indipendenza; 13. le richieste cantonali per quanto concerne la loro rilevanza dal punto di vista della sicurezza;

14. il rapporto di sicurezza e i suoi fondamenti;

15. il rapporto di perizia di cui all’allegato 1.

5845

O sugli impianti a fune RU 2017

Allegato 3 (art. 26 cpv. 2 lett. c)

Documenti da presentare all’autorità competente insieme alla domanda di autorizzazione d’esercizio

Titolo

Documenti da presentare all’autorità competente insieme alla domanda di autorizzazione d’esercizio (attestato di sicurezza)

N. 11 Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio, l’impresa di trasporto a fune presenta all’autorità competente i seguenti documenti: 11. istruzioni d’esercizio esaustive e concretamente applicabili (art. 52a cpv. 2 lett. d), e un modello per la documentazione dei lavori di manutenzione, di controllo e di sorveglianza da eseguire periodicamente, nelle lingue richieste dall’impresa di trasporto a fune;

5846