AS 2017 5847
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni)
Modifica del 26 settembre 2017
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza dell’11 marzo 20111 sulle funi è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 La nota a piè di pagina contenuta negli articoli 12 capoverso 2, 17 capoverso 1,
18 capoverso 1, 19 capoverso 1, 21 capoverso 1, 25 capoverso 1, 29 capoverso 1,
35 capoverso 1, 38 capoverso 2 lettera b, 39 capoverso 2, 40 capoverso 1, 45 capo- verso 1 e 47, nonché negli allegati 2 numero 1 e 5 numero 1 è sostituita dalla se- guente: «La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.» 2 La nota a piè di pagina contenuta negli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 1, 13 capoverso 1, 27 capoverso 1, 36 capoverso 4 e 42 capoverso 3, nonché nell’allegato 1 numero 1, è sostituita dalla seguente: «Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consultate presso l’Ufficio federale dei tra- sporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.»
Art. 11 Giunzioni mediante impalmatura
1 Le impalmature necessitano di:
a. una dichiarazione di conformità e un certificato di conformità; oppure b. una dichiarazione equivalente, se il fabbricante è certificato da un servizio accreditato secondo la norma ISO / IEC 17024:20032.
1 RS 743.011.11 2 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
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2 I Cantoni, nel caso degli impianti soggetti ad autorizzazione cantonale, possono riconoscere gli impalmatori e stabilire le condizioni per il loro riconoscimento.
Art. 11a Responsabilità e assicurazione 1 Gli impalmatori non possono limitare la loro responsabilità in modo sproporziona- to. 2 L’impresa di trasporto a fune concorda con gli impalmatori la portata della loro responsabilità e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.
Art. 16 cpv. 1 1 Le funi traenti, portanti, spiroidali chiuse e di recupero nonché le funi tenditrici di diametro superiore a 30 mm devono essere esaminate da un organo di controllo delle funi accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 19963 sull’accreditamento e sulla designazione (art. 17).
Art. 19 cpv. 3 lett. a
3 Il certificato va presentato:
a. all’Ufficio federale dei trasporti (UFT), per gli impianti a fune soggetti a concessione federale;
Art. 23 Teste fuse e teste autobloccanti Le teste fuse e le teste autobloccanti necessitano di: a. una dichiarazione di conformità e un certificato di conformità; oppure b. una dichiarazione equivalente, se il fabbricante è certificato da un servizio accreditato secondo la norma ISO / IEC 17024:20034.
Art. 24 Responsabilità e assicurazione 1 I fabbricanti di teste fuse e di teste autobloccanti non possono limitare la loro responsabilità in modo sproporzionato. 2 L’impresa di trasporto a fune concorda con il fabbricante di teste fuse e di teste autobloccanti la portata della responsabilità di quest’ultimo e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.
3 RS 946.512 4 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
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1 Gli esami non distruttivi delle funi possono essere effettuati solo da un organo di controllo delle funi accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accre- ditamento e sulla designazione. 1bis L’impresa di trasporto a fune concorda con l’organo di controllo delle funi la portata della responsabilità di quest’ultimo e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.
Art. 41 Abrogato
Titolo prima dell’art. 43a Sezione 5a: Requisiti relativi agli organi di controllo delle funi
Art. 43a Requisiti relativi al personale di controllo 1 I requisiti relativi al personale di controllo sono retti dalle norme SN EN 12927-7 e SN EN 12927-8 (all. 1 n. 1)6. 2 Gli addetti al controllo devono possedere sufficiente facoltà visiva secondo la norma EN 473 numero 6.4 (all. 1 n.. 8).
Art. 43b Requisiti relativi ai responsabili del controllo
1 Oltre a possedere le competenze di livello 1 e 2 richieste dalla norma SN EN
12927-87, i responsabili del controllo impiegati da un organismo di controllo delle funi devono soddisfare i seguenti requisiti: a. aver dimostrato competenza nell’esecuzione di esami non distruttivi delle funi; b. essere responsabili dell’intero processo di controllo e della qualificazione professionale del personale di controllo; c. essere in grado di elaborare e validare procedure di controllo; d. essere in grado di analizzare e interpretare norme, specifiche, metodi opera- tivi e procedure; e. possedere le conoscenze necessarie per progettare ulteriori esami non di- struttivi; f. possedere le competenze specialistiche necessarie per istruire addetti al con- trollo delle funi di livello 1 e 2 e sorvegliarne il lavoro; e
5 RS 946.512 6 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consulta- te presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. 7 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
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g. essere in grado di assistere nel lavoro quotidiano il personale di controllo di qualsiasi livello.
2 I responsabili del controllo devono essere in possesso di un diploma di laurea
triennale a indirizzo tecnico (ingegneria) e aver eseguito durante la loro attività professionale almeno 100 controlli delle funi in qualità di addetti al controllo di livello 2. Inoltre, devono dimostrare di aver eseguito almeno dieci controlli delle funi durante l’anno precedente.
Art. 43c Requisiti relativi agli apparecchi di controllo L’unità di magnetizzazione degli apparecchi di controllo deve soddisfare i requisiti prescritti nell’allegato B della norma prEN 12927:20168.
Art. 47 Documentazione delle riparazioni 1 Chi effettua riparazioni di funi o giunzioni deve documentare i lavori effettuati e redigere un rapporto. Vanno osservate le seguenti norme9: a. SN EN 12927-3 numero 8 (all. 1 n. 1); b. SN EN 12927-4 numero 6.4 (all. 1 n. 1).
2 Deve inoltre:
a. se fabbrica teste fuse e teste autobloccanti:
1. produrre una dichiarazione di conformità del fabbricante e un certifica-
to di conformità, oppure
2. produrre una dichiarazione equivalente del fabbricante, che deve di-
sporre di una certificazione secondo l’articolo 24; b. per le impalmature:
1. produrre una dichiarazione di conformità del fabbricante e un certifica-
to di conformità,
2. produrre una dichiarazione equivalente di un impalmatore certificato,
oppure
3. produrre una dichiarazione equivalente di un impalmatore riconosciuto
a livello cantonale; c. per tutti gli altri lavori di riparazione:
1. produrre una dichiarazione di conformità del fabbricante e un certifi-
cato di conformità, oppure
2. produrre una dichiarazione equivalente di un fabbricante certificato.
3 Le dichiarazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b numeri 2 e 3 devono contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
8 La norma può essere ottenuta presso l’ente nazionale di normazione oppure consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. 9 Le norme possono essere ottenute presso l’ente nazionale di normazione oppure consulta- te presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
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a. nominativo, ditta e indirizzo completo della persona che ha eseguito il lavo- ro; b. descrizione del componente (marca, tipo ecc.); c. attestato di certificazione o di riconoscimento cantonale; d. data e firma.
Art. 51 Fatti relativi alla sicurezza 1 Gli organi di controllo delle funi notificano all’UFT o al servizio tecnico di con- trollo CITS i fatti rilevanti relativi alla sicurezza. 2 L’UFT, il servizio tecnico di controllo CITS, il servizio di accreditamento, gli organi di controllo delle funi, i fabbricanti di funi e le imprese di trasporto a fune si comunicano reciprocamente i fatti relativi alla sicurezza e verificano l’eventuale necessità di adottare misure.
Art. 53 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 53a Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2017 Le impalmature eseguite su impianti retti dal diritto anteriore da personale specializ- zato riconosciuto dall’UFT prima del 1° aprile 2011 non necessitano di un certificato CE di conformità.
II Allegato 1 n. 9 frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018
26 settembre 2017 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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