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Ordinanza sul sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA)
del 25 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 109 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI); visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC); visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale (LStat), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’esercizio e l’utilizzo del sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (LAMDA).
Art. 2 Scopo del sistema d’informazione Il sistema d’informazione LAMDA serve a: a. tenere una statistica aggiornata per l’osservazione del mercato del lavoro secondo l’articolo 36 LC e i numeri 17 e 150 dell’allegato all’ordinanza del 30 giugno 19934 sulle rilevazioni statistiche; b. effettuare la ricerca sul mercato del lavoro di cui all’articolo 73 LADI; c. fornire indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione ai servizi interessati di cui all’articolo 6.
RS 837.063.2
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Art. 3 Responsabilità L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione è responsa- bile dell’organizzazione, dello sviluppo e dell’esercizio del sistema d’informazione LAMDA. Esso coordina le proprie attività con i servizi interessati partecipanti al sistema d’informazione.
Art. 4 Raccolta dei dati L’ufficio di compensazione riprende i dati: a. dai sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SIPAD); b. dal sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di stati- stica del mercato del lavoro (COLSTA); c. dalle rilevazioni statistiche e dai registri dell’Ufficio federale di statistica.
Art. 5 Struttura del sistema d’informazione LAMDA Il sistema d’informazione LAMDA si compone dei seguenti sottosistemi: a. la banca dati centrale (Core Datawarehouse), che serve a conservare, rag- gruppare e rettificare tutti i dati raccolti; b. i dati destinati all’utilizzo (Datamart), ossia i sottoinsiemi di dati utilizzati per l’analisi.
Art. 6 Servizi interessati Per «servizi interessati» si intendono: a. gli uffici regionali di collocamento; b. i servizi incaricati dai Cantoni di applicare la LADI; c. le casse di disoccupazione; d. i servizi di logistica per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Sezione 2: Dati per l’osservazione del mercato del lavoro
Art. 7 Dati
1 Per l’osservazione del mercato del lavoro, il sistema d’informazione LAMDA
contiene dati su: a. le persone fisiche in cerca d’impiego ai sensi della LC; b. le persone fisiche e giuridiche assicurate ai sensi della LADI; c. i posti vacanti registrati; d. i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
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e. le prestazioni versate conformemente alla LADI a persone fisiche e giuri- diche.
Art. 8 Comunicazione 1 I dati personali possono essere comunicati ai seguenti servizi in virtù dell’articolo 97a capoverso 1 lettere a e d LADI se sono necessari all’adempimento dei loro compiti: a. ai servizi interessati; b. all’Ufficio federale di statistica, conformemente alla LStat. 2 I servizi interessati possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati desti- nati all’utilizzo contenuti nel sistema d’informazione LAMDA.
3 I dati statistici sono messi a disposizione del pubblico su Internet.
Sezione 3: Dati per la ricerca
Art. 9 Dati I dati utilizzati per la ricerca provengono dai dati impiegati per osservare il mercato del lavoro, per stabilire gli indicatori delle prestazioni e per misurare i risultati.
Art. 10 Comunicazione 1 I dati personali necessari alla ricerca possono essere comunicati ai seguenti servizi:
a. all’Ufficio federale di statistica, conformemente alla LStat; b. agli organi di un’assicurazione sociale diversa dall’assicurazione contro la disoccupazione, se in base a una legge federale risulta l’obbligo di comuni- care i dati. 2 I servizi interessati possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati desti- nati all’utilizzo contenuti nel sistema d’informazione LAMDA. 3 Possono essere comunicati dati personali specifici ad altre istituzioni che svolgono attività di ricerca se la comunicazione avviene una sola volta e se la persona interes- sata ha dato il suo consenso scritto. Il consenso della persona interessata non è necessario qualora i dati siano usati a fini puramente statistici o resi completamente anonimi e se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante.
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Sezione 4: Dati per gli indicatori relativi alle prestazioni e per la misurazione dei risultati
Art. 11 Dati 1 Per stabilire gli indicatori relativi alle prestazioni e per la misurazione dei risultati il sistema d’informazione LAMDA contiene i seguenti dati personali dei collabora- tori: a. cognome, nome e servizio presso il quale il collaboratore è impiegato; b. numero e tipo di prestazioni fornite e risultati ottenuti.
2 Il sistema d’informazione LAMDA contiene inoltre dati:
a. sul rapporto tra le persone fisiche in cerca d’impiego ai sensi della LC, le persone fisiche assicurate ai sensi della LADI e i posti vacanti annunciati; b. sui risultati e sulle prestazioni dei servizi interessati.
Art. 12 Comunicazione I servizi interessati possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati destina- ti all’utilizzo contenuti nel sistema d’informazione LAMDA.
Art. 13 Diritto di accesso dei superiori ai dati personali dei collaboratori I superiori possono consultare i dati personali dei loro collaboratori, se ciò è neces- sario ai fini dell’adempimento dei loro compiti.
Art. 14 Diritto di accesso dei collaboratori ai propri dati personali I collaboratori possono consultare in qualsiasi momento i dati personali che li ri- guardano e che servono a stabilire gli indicatori relativi alle prestazioni e a misurare i risultati.
Sezione 5: Raggruppamento dei dati e comunicazione a terzi
Art. 15 Raggruppamento dei dati L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione provvede al raggruppamento adeguato dei dati all’interno del sistema d’informazione LAMDA.
Art. 16 Comunicazione dei dati a terzi Nel perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 lettere b e c l’ufficio di com- pensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione può trasmettere a terzi, per lo svolgimento di sondaggi, il cognome, il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail delle persone in cerca d’impiego se:
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a. i dati sono necessari per lo svolgimento di sondaggi; e b. la persona in cerca d’impiego ha dato il suo consenso scritto.
Sezione 6: Protezione dei dati e sicurezza dei dati
Art. 17 Responsabilità in materia di protezione dei dati 1 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione è respon- sabile del trattamento dei dati e del rispetto del principio della protezione dei dati. 2 I servizi interessati sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati nel trattamento di dati provenienti dal sistema d’informazione LAMDA. 3 L’ufficio di compensazione può effettuare o far effettuare regolarmente controlli presso i servizi interessati al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni della LPD.
Art. 18 Sicurezza dei dati 1 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e i servizi interessati garantiscono la sicurezza dei dati nel trattamento dei dati personali e adottano misure tecniche e organizzative adeguate. 2 Esso fa in modo che i dati e i programmi distrutti, sottratti o perduti siano ripristi- nati. 3 Esso stabilisce le procedure di trattamento dei dati e di controllo, nonché le varie
misure di sicurezza, in un apposito regolamento.
Art. 19 Distruzione, conservazione e archiviazione dei dati personali La distruzione, la conservazione e l’archiviazione dei dati personali contenuti nel sistema d’informazione LAMDA sono disciplinati nella legge del 26 giugno 19986 sull’archiviazione.
Sezione 7: Finanziamento
Art. 20 Il sistema d’informazione LAMDA è finanziato dalla Confederazione e dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione in base alle rispettive esigenze.
5 RS 235.1 6 RS 152.1
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Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 21 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 7 giugno 20047 sul sistema d’informazione del Seco per l’analisi dei dati del mercato del lavoro è abrogata.
Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
25 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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