AS 2017 5887
Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo
Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo
Modifica del 1° novembre 2017
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 24 novembre 20071 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo è modificata come segue:
Art. 6 Abrogato
Art. 6c Somma per piccole spese Durante il soggiorno negli alloggi della Confederazione, eccettuati i centri speciali, la SEM può versare ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione una somma per piccole spese. Non sussiste alcun diritto a una somma per piccole spese.
Art. 12 e 13 Abrogati
Titolo prima dell’art. 16a Sezione 3a: Obblighi dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione
Art. 16a Rispetto del regolamento interno I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano negli alloggi della Confederazione costituiscono una comunione domestica e soggiacciono al regolamento interno.
1 RS 142.311.23
2017-1476 5887
Gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo. RU 2017 O del DFGP
Art. 16b Lavori domestici Su ordine del personale addetto all’assistenza, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici. Occorre consi- derare le circostanze individuali delle persone vulnerabili.
Art. 16c Obbligo di presenza Nei giorni in cui devono tenersi a disposizione per il trattamento della loro domanda d’asilo, per il disbrigo di lavori domestici, per il trasferimento in un altro alloggio o per l’esecuzione dell’allontanamento, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a lasciare l’alloggio.
Titolo prima dell’art. 16d Sezione 3b: Misure disciplinari e procedure
Art. 16d Condizioni 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano negli alloggi della Confederazione possono essere sanzionati con misure disciplinari se: a. violano gli obblighi di cui alla sezione 3a; oppure b. minacciano la sicurezza e l’ordine pubblici. 2 La base per disporre una misura disciplinare è data da una comunicazione scritta di un collaboratore della SEM o del servizio di sicurezza o di assistenza all’autorità disciplinare. La comunicazione deve contenere le generalità della persona in que- stione, illustrare i fatti contestati e indicarne la data.
Art. 16e Misure disciplinari 1 L’autorità disciplinare può ordinare le seguenti misure disciplinari nei riguardi di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione: a. divieto di accedere a determinati locali che altrimenti sono generalmente ac- cessibili ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione; b. rifiuto del permesso d’uscita; c. rifiuto di titoli di trasporto per mezzi di trasporto pubblici; d. negata concessione di una somma per piccole spese; e. esclusione dall’alloggio per al massimo 24 ore; f. assegnazione a un centro speciale.
2 Le misure disciplinari sono disposte a tempo determinato.
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Art. 16f Disposizione di misure 1 Le misure disciplinari sono disposte oralmente. L’esclusione dall’alloggio per oltre otto ore e l’assegnazione a un centro speciale sono ordinate con decisione scritta. 2 Se il rifiuto del permesso d’uscita è disposto per una durata superiore a 24 ore oppure reiteratamente, su richiesta della persona interessata l’autorità disciplinare emana una decisione. 3 Se l’esclusione dall’alloggio è disposta per una durata superiore a otto ore oppure se al termine di un’esclusione di durata inferiore l’alloggio è chiuso, occorre mettere a disposizione della persona interessata un locale separato. 4 Se il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione beneficia di una rappresentanza legale o di una persona di fiducia, la SEM le informa in merito alla disposizione della misura disciplinare.
Art. 16g Autorità disciplinare 1 L’autorità disciplinare è la direzione dell’alloggio. Le compete la disposizione di misure disciplinari. 2 Può demandare tale compito al servizio di sicurezza o di assistenza dell’alloggio, salvo il potere di disporre un’esclusione dall’alloggio di una durata superiore a otto ore oppure un’assegnazione a un centro speciale. 3 Il servizio di sicurezza o di assistenza informa regolarmente la direzione dell’allog- gio in merito alle misure disciplinari ordinate e ai fatti contestati.
Art. 16h Ricorso
1 Le misure disciplinari disposte oralmente possono essere contestate mediante
ricorso disciplinare alla direzione della Divisione Centri di registrazione e procedura della SEM. La SEM mette a disposizione un pertinente modulo.
2 Le decisioni conformemente all’articolo 16f capoversi 1, secondo periodo, e 2
possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Art. 16i Procedura e termini per il ricorso disciplinare 1 Il ricorso disciplinare va depositato entro tre giorni dalla data in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della misura. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantona- le, il termine scade il primo giorno feriale seguente. 2 Il ricorso interdisciplinare non ha effetto sospensivo. La misura disciplinare conte- stata produce effetto fino alla decisione della direzione della Divisione Centri di registrazione e procedura della SEM. Se il ricorso disciplinare è manifestamente fondato, quest’ultima può sospendere l’effetto della misura disciplinare contestata.
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3 La direzione della Divisione Centri di registrazione e procedura della SEM decide senza indugio. La decisione, munita di una breve motivazione, è comunicata per scritto alla persona interessata. Non è impugnabile. È fatto salvo l’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.
1° novembre 2017 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
2 RS 172.021
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