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AS 2017 5919

Ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Ordinanza sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (OSRPP)

del 29 settembre 2017

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 giugno 20171 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP), ordina:

Art. 1 Contenuto della rendicontazione Paese per Paese (art. 3 cpv. 1 LSRPP)

Una rendicontazione Paese per Paese contiene, distinti per Stato e territorio (Giuri- sdizioni fiscali): a. un elenco della somma dei seguenti dati per gli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionale nella Giurisdizione fiscale (tabella 1 dell’allegato):

1. cifre d’affari conseguite tramite transazioni con imprese indipendenti,

2. cifre d’affari conseguite tramite transazioni con imprese associate,

3. cifra d’affari complessiva,

4. utili o perdite al lordo delle imposte,

5. imposte sugli utili pagate (principio di cassa),

6. imposte sugli utili dovute (anno corrente),

7. capitale dichiarato,

8. utili non distribuiti (prima del loro impiego),

9. numero di impiegati,

10. valori patrimoniali materiali (senza liquidità);

b. un elenco di tutti gli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionale con i seguenti dati sulle principali attività economiche da esso esercitate

RS 654.11 1 RS 654.1

2017-1498 5919

Scambio automatico internazionale di rendicontazioni Paese per Paese RU 2017

nelle Giurisdizioni fiscali, in cui sono residenti, in cui sono stati istituiti o nel cui registro di commercio sono stati iscritti (tabella 2 dell’allegato):

1. ricerca e sviluppo,

2. detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale,

3. acquisti o commesse,

4. fabbricazione o produzione,

5. vendita, commercializzazione o distribuzione,

6. servizi di amministrazione, gestione o assistenza,

7. prestazione di servizi per parti indipendenti,

8. finanziamento interno al gruppo,

9. servizi finanziari regolamentati,

10. assicurazione,

11. detenzione di azioni o altri strumenti di fondi propri,

12. inattiva,

13. altre attività;

c. ulteriori informazioni che l’ente notificante considera necessarie e utili nonché precisazioni sul genere delle attività rientranti nella categoria altre attività (ta- bella 3 dell’allegato).

Art. 2 Opzioni (art. 3 cpv. 2 LSRPP)

Laddove le Linee Guida dell’OCSE del 6 settembre 20172 consentono a uno Stato o a un territorio di scegliere tra più opzioni per la rendicontazione Paese per Paese, ogni ente notificante ha diritto di disporre delle medesime opzioni.

Art. 3 Soglia per l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese (art. 6 LSRPP)

La soglia al di sopra della quale sussiste l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese è di 900 milioni di franchi.

Art. 4 Obbligo di un altro ente costitutivo residente in Svizzera di fornire la rendicontazione Paese per Paese (art. 8 cpv. 1 LSRPP)

Se l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esige che un altro ente costitutivo residente in Svizzera appartenente a un gruppo di imprese multinazionale fornisca la rendicontazione Paese per Paese e nel caso in cui esso non intenda fornir-

2 Le Linee Guida dell’OCSE possono essere scaricate gratuitamente dal sito internet dell’AFC all’indirizzo www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Informazioni specifiche > Country-by-Country-Reporting CbCR > Pubblicazioni > Documenti dell’OCSE.

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la in prima persona, l’AFC lo invita a comunicarle entro 30 giorni quale ente costitu- tivo residente in Svizzera appartenente al gruppo di imprese multinazionale fornirà la rendicontazione Paese per Paese.

Art. 5 Attribuzione delle rendicontazioni Paese per Paese e procedura di richiamo (art. 13 cpv. 2 e 15 cpv. 1 LSRPP) 1 I Cantoni comunicano all’AFC entro due mesi dopo la fine di ogni anno civile il numero d’identificazione delle imprese dell’ente costitutivo residente in Svizzera secondo l’articolo 2 lettera e LSRPP. 2 L’AFC attribuisce ai Cantoni le rendicontazioni Paese per Paese ricevute basandosi sul numero d’identificazione delle imprese ed eventualmente su altri dati che, se- condo l’accordo applicabile, sono necessari ai fini dell’identificazione. 3 L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le rendicontazioni Paese per Paese all’autorità competente per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette del Cantone in cui gli enti costitutivi residenti in Svizzera sono assoggettati all’imposta. 4 Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso a queste informazioni median- te procedura di richiamo soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.

Art. 6 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione (art. 18 cpv. 1 LSRPP)

1 Il sistema d’informazione dell’AFC è gestito come sistema d’informazione auto-

nomo sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunica- zione per conto dell’AFC. 2 Qualora gli stessi dati siano trattati da più unità organizzative dell’AFC, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere collegati in rete tra loro per lo scambio dei dati di base nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati. 3 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina nel dettaglio l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione dell’AFC.

Art. 7 Categorie dei dati personali trattati (art. 18 cpv. 4 lett. b LSRPP)

L’AFC può procedere al trattamento dei dati personali che le sono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile e della LSRPP.

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Art. 8 Distruzione dei dati (art. 18 cpv. 4 lett. d LSRPP)

L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.

Art. 9 Richiesta per la sospensione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner (art. 24 cpv. 1 LSRPP)

Le richieste per la sospensione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner devono essere indirizzate alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.

29 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (art. 1)

Contenuto della rendicontazione Paese per Paese Tabella 1

Nome del gruppo di imprese multinazionale [Name of the MNE group]: Periodo fiscale oggetto della rendicontazione [Fiscal year concerned]: Valuta degli importi indicati [Currency used]:

Giurisdizione Cifra d’affari [Revenues] Utili/perdite al Imposte sugli utili Imposte sugli Capitale dichia- Utili non Numero di Valori patrimo- fiscale lordo delle pagate (principio utili dovute rato distribuiti prima impiegati niali materiali [Tax Jurisdic- imposte di cassa) anno corrente [Stated Capital] del loro impiego [Number of senza liquidità tion] tramite transazio- tramite transazio- complessiva [Profit (Loss) [Income Tax Paid [Income Tax [Accumulated Employees] [Tangible Assets ni con imprese ni con imprese [Total] before Income (on Cash Accrued – Earnings] other than Cash indipendenti associate Tax] Basis)] Current Year] and Cash [Unrelated Party] [Related Party] Equivalents]

5924 Giurisdizione fiscale

[Tax Jurisdiction]

3. 2. 1. 3. 2. 1. Ente costitutivo del gruppo di imprese multina- zionale residente nella Giurisdizione fiscale [Constituent Entities Resident in the Tax Jurisdic- tion]

Giurisdizione fiscale, secondo il cui diritto l’ente costitutivo è stato istituito o iscritto nel registro di commercio, se diverso dallo Stato di residenza fiscale [Tax Jurisdiction of Organisation or Incorporation if Different from Tax Jurisdiction of Residence]

Ricerca e sviluppo [Research and Development]

Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale [Holding or Managing Intellectual Property]

Acquisti o commesse [Purchasing or Procurement]

Fabbricazione o produzione [Manufacturing or Production]

Vendita, commercializzazione o distribu- zione Nome del gruppo di imprese multinazionale [Name of the MNE group]:

[Sales, Marketing or Distribution] Servizi di amministrazione, gestione o assistenza [Administrative, Management or Support Services]

Prestazione di servizi per parti indipendenti [Provision of Services to Unrelated Parties] Scambio automatico internazionale di rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali. O

Finanziamento interno al gruppo Periodo fiscale oggetto della rendicontazione [Fiscal year concerned]:

[Internal Group Finance] Principale(i) attività economica(che)

Servizi finanziari regolamentati

[Regulated Financial Services]

Assicurazione [Insurance]

Detenzione di azioni o altri strumenti di fondi propri [Holding Shares or Other Equity instru- ments]

Inattiva [Dormant] Indicare il genere delle altre attività esercitate dall’ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionale come informazione aggiuntiva nella tabella 3.

Altre attività 3 [other] Tabella 2 RU 2017

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Tabella 3

Nome del gruppo di imprese multinazionale [Name of the MNE group]: Periodo fiscale oggetto della rendicontazione [Fiscal year concerned]:

Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendiconta- zione Paese per Paese. [Please include any further brief information or explanation you consider necessary or that would facilitate the understanding of the compulsory information provided in the Country- by-Country Report.]

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