AS 2017 5963
AS 2017 5963
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del 25 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capo- verso 2, 45 capoversi 2 e 5 e 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim); visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis, 38 capo- verso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3,
48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque; visto l’articolo 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 20145 sulle derrate alimentari; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al com- mercio,
2017-1284 5963
O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2017
Art. 1 cpv. 2 lett. c 2 Fatte salve le prescrizioni specifiche della presente ordinanza in materia di smalti- mento, alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti secondo l’articolo 7 capoverso 6 LPAmb si applicano: c. l’ordinanza del 14 gennaio 19987 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.
Allegati
1 L’allegato 1.7 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Gli allegati 1.1, 1.3, 1.8, 1.10, 1.13, 1.14, 2.9 e 2.16 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 4 dicembre 20158 sui rifiuti
Art. 3 lett. f bis Nella presente ordinanza s’intende per: fbis. rifiuti di mercurio:
1. rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio,
2. il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei
rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l’allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell’ordi- nanza del 18 maggio 20059 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
3. mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi
industriali;
Art. 15 cpv. 3 3 Se il residuo fosforico viene impiegato come concime, le sostanze nocive prodotte dal processo di recupero del fosforo devono essere eliminate in misura tale da fare in modo che il concime soddisfi i requisiti di cui all’allegato 2.6 numero 2.2
7 RS 814.620 8 RS 814.600 9 RS 814.81 10 RS 814.81
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Art. 25, rubrica Prescrizioni generali
Art. 25a Rifiuti di mercurio 1 I rifiuti di mercurio di cui all’articolo 3 lettera fbis numeri 1 e 2 devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. 2 I rifiuti di mercurio di cui all’articolo 3 lettera fbis numero 3 devono essere trattati e depositati in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
2. Ordinanza del 22 giugno 200511 sul traffico di rifiuti
Art. 22 cpv. 1 1 I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell’UFAM. È considera- to importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2 Le seguenti modifiche entrano in vigore come segue:
a. il 1° luglio 2018: l’allegato 1.1 numero 2 capoversi 1bis e 2 e l’allegato 1.7 numeri 2.2 e 4.2 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici; b. il 1° gennaio 2021: l’allegato 1.7 numero 1.1 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
25 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
11 RS 814.610
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Allegato 1.1 (art. 3)
Inquinanti organici persistenti
1bis I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 lettera b non si applicano alle sostanze e ai preparati se: a. il loro contenuto in massa di alcani C10–C13, cloro- non supera l’1 per cento; b. il loro contenuto in massa di difenileteri bromati secondo il numero 3 lette- ra d non supera per ciascuno lo 0,001 per cento (10 mg/kg). 2 Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica agli oggetti e ai loro com- ponenti se: a. il loro contenuto in massa di alcani C10–C13, cloro- non supera lo 0,15 per cento; b. il loro contenuto in massa di difenileteri bromati secondo il numero 3 lette- ra d non supera per ciascuno lo 0,001 per cento (10 mg/kg).
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Allegato 1.3 (art. 3)
Idrocarburi clorurati alifatici
N. 2 cpv. 1 lett. b
1 I divieti secondo il numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano ai:
b. prodotti cosmetici che in virtù dell’articolo 54 capoversi 2–5 e 7 dell’ordi- nanza del 16 dicembre 201612 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso possono contenere le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1;
12 RS 817.02
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Allegato 1.7 (art. 3)
Mercurio
1 Immissione sul mercato
1.1 Divieti
1 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti composti di mercurio e dei prepa- rati contenenti tali composti di mercurio se il loro contenuto in massa di mercurio è pari o superiore allo 0,01 per cento: a. acetato di fenilmercurio (n. CAS 62-38-4); b. propionato di fenilmercurio (n. CAS 103-27-5); c. 2-etilesanoato di fenilmercurio (n. CAS 13302-00-6); d. ottanoato di fenilmercurio (n. CAS 13864-38-5); e. neodecanoato di fenilmercurio (n. CAS 26545-49-3); f. altri composti di mercurio diversi da quelli menzionati nelle lettere a–e, se sono destinati alla fabbricazione di poliuretani.
2 È vietata l’immissione sul mercato:
a. di termometri per la misurazione della temperatura corporea e altri strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) e destinati al grande pubblico; b. dei seguenti strumenti di misurazione contenenti mercurio (n. CAS 7439-97- 6) o il cui impiego richiede l’uso di mercurio e destinati all’uso professiona- le o commerciale:
1. barometri,
2. igrometri,
3. manometri,
4. sfigmomanometri,
5. estensimetri per l’uso in pletismografi,
6. tensiometri,
7. termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche,
8. picnometri,
9. strumenti per la determinazione del punto di rammollimento;
c. di interruttori e relè contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6); d. dei seguenti tipi di prodotti contenenti composti di mercurio:
1. prodotti fitosanitari,
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2. biocidi secondo l’articolo 1a dell’ordinanza del 18 maggio 200513 sui
biocidi (OBioc),
3. pitture e lacche,
4. prodotti cosmetici che, in virtù dell’articolo 54 capoversi 4 e 7
dell’ordinanza del 16 dicembre 201614 sulle derrate alimentari e gli og- getti d’uso, non possono contenere composti di mercurio quali conser- vanti in prodotti per gli occhi,
5. antisettici topici;
e. preparati e oggetti contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6) o composti di mercurio destinati a un’utilizzazione ignota prima del 1° gennaio 2018. 3 È inoltre vietata l’immissione sul mercato di oggetti se essi o i loro componenti contengono composti di mercurio di cui al capoverso 1 e il contenuto in massa di mercurio negli oggetti o nei loro componenti è pari o superiore allo 0,01 per cento.
4 Per l’immissione sul mercato di pile, imballaggi e componenti di imballaggi,
veicoli e loro materiali e componenti, materiali legnosi nonché di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro pezzi di ricambio si applicano gli allegati 2.15- 2.18.
1.2 Deroghe
1 I divieti di immissione sul mercato di composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 e di oggetti di cui al numero 1.1 capoverso 3 non si applicano all’immissione sul mercato per scopi di analisi e ricerca. 2 Il divieto di immissione sul mercato di strumenti di misurazione di cui al nume- ro 1.1 capoverso 2 lettera a non si applica agli apparecchi che il 1° settembre 2015 superavano i 50 anni d’età e sono considerati oggetti d’antiquariato o beni culturali. 3 I divieti di immissione sul mercato di strumenti di misurazione di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera b non si applicano: a. agli sfigmomanometri impiegati come standard di riferimento per la conva- lida di sfigmomanometri esenti da mercurio; b. ai termometri destinati esclusivamente all’esecuzione di verifiche basate su norme che prescrivono l’impiego di termometri a mercurio; c. alle celle a punto triplo impiegate per la calibrazione di termometri a resi- stenza di platino; d. agli apparecchi che il 1° settembre 2015 superavano i 50 anni d’età e sono considerati oggetti d’antiquariato o beni culturali; e. agli apparecchi che sono esposti al pubblico per scopi culturali e storici. 4 Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c non si applica agli interruttori e ai relè:
13 RS 813.12 14 RS 817.02
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a. destinati ad apparecchiature che, secondo l’allegato 2.18 numero 3 capover- so 1 lettere a e c, possono comprendere interruttori e relè contenenti mercu- rio; b. destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio per apparecchiature di cui all’allegato 2.18 numero 1 capoverso 1 se allo stato della tecnica non esiste un’alternativa esente da mercurio. 5 Il divieto di immissione sul mercato di biocidi di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera d numero 2 non si applica agli scopi di ricerca e di sviluppo. 6 Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera e non si applica: a. ai preparati e agli oggetti contenenti mercurio che sono necessari per la tute- la degli interessi di sicurezza essenziali della Svizzera, compresi armi, muni- zioni e materiale bellico per scopi militari; b. ai preparati e agli oggetti contenenti mercurio per l’impiego nello spazio; c. ai preparati contenenti mercurio per l’impiego come sostanze ausiliarie nei processi di fabbricazione industriali, la cui utilizzazione è stata autorizzata secondo il numero 3.2.1 capoverso 1.
1.3 Deroghe con autorizzazione
1.3.1 Principio
L’UFAM, d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), può, su domanda, autorizzare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 1.1 capover- so 2 lettera e.
1.3.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
È rilasciata un’autorizzazione eccezionale se: a. per motivi tecnici non è possibile un impiego del preparato o dell’oggetto senza mercurio o l’impiego del preparato o dell’oggetto senza mercurio non è finanziariamente sostenibile da un’impresa media ed economicamente sana del settore in questione; ed b. è fornita la prova che l’impiego del preparato contenente mercurio o dell’oggetto contenente mercurio non comporta alcun rischio considerevole per la salute umana e l’ambiente.
1.3.3 Domanda
Nella domanda devono figurare almeno: a. indicazioni sullo scopo a cui il preparato contenente mercurio o l’oggetto contenente mercurio è destinato e sulla funzione del mercurio o del compo- sto di mercurio;
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b. indicazioni sul contenuto in massa del mercurio o sull’identità e sul contenu- to in massa del composto di mercurio nel preparato o nell’oggetto; c. indicazioni sulla quantità annua prevista del preparato o sul peso complessi- vo degli oggetti che si intendono immettere sul mercato; d. una valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente legati all’impiego del preparato o dell’oggetto nonché indicazioni sulle necessarie misure di protezione; e. un’analisi se sussiste il presupposto di cui al numero 1.3.2 lettera a; f. una descrizione delle attività di ricerca e di sviluppo svolte al fine di rinun- ciare all’impiego di mercurio nel preparato o nell’oggetto.
1.4 Importazione
1.4.1 Obbligo di autorizzazione
1 Necessita di un’autorizzazione dell’UFAM chi intende importare a scopi profes-
sionali o commerciali: a. mercurio (n. CAS 7439-97-6); b. un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento; c. un composto di mercurio non menzionato al numero 1.1 capoverso 1; d. una lega di mercurio. 2 Necessita di un’autorizzazione d’importazione secondo il capoverso 1 chi intende stoccare le sostanze e i preparati ivi menzionati o altri composti di mercurio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.
1.4.2 Deroga
Non necessita di un’autorizzazione chi importa: a. mercurio (n. CAS 7439-97-6) o un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento da uno Stato Parte15 della Conven- zione del 10 ottobre 201316 sul mercurio (Convenzione di Minamata), se la sostanza o il preparato è destinato a scopi di analisi e ricerca; b. un composto di mercurio o una lega di mercurio se la sostanza o il preparato è destinato a scopi di analisi e ricerca;
15 La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Prodotti chimici > Disposizioni e procedure. 16 RS 0.814.82
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c. una sostanza menzionata alla lettera a o b oppure un preparato ivi menziona- to per essere utilizzato quale sostanza, o in un preparato o in un oggetto, se la sostanza, il preparato o l’oggetto è destinato a scopi di analisi e di ricerca.
1.4.3 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata su domanda se: a. la sostanza o il preparato destinati all’importazione sono previsti per un im- piego autorizzato secondo il numero 3; b. l’importatore conferma che la sostanza o il preparato destinati all’importa- zione non sono destinati a essere riesportati in forma chimica modificata o meno; c. nel caso in cui il Paese di esportazione non è Parte della Convenzione di Mi- namata, all’UFAM è presentata una certificazione del Paese di esportazione secondo la quale il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o il preparato con un con- tenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento destinato all’esportazione non proviene né dall’estrazione primaria di mercurio né da un’industria che produce cloro-alcali.
1.4.4 Domanda
Nella domanda devono figurare almeno: a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. il nome e l’indirizzo dell’esportatore estero; c. per ogni sostanza e ogni preparato da importare:
1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 198617
sulla tariffa delle dogane (LTD),
3. il tipo d’impiego,
4. la quantità prevista per l’importazione in chilogrammi,
5. la conferma di cui al numero 1.4.3 lettera b;
d. la certificazione di cui al numero 1.4.3 lettera c.
1.4.5 Decisione
1 L’UFAM decide entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta.
Attribuisce un numero all’autorizzazione d’importazione. 2 Un’autorizzazione d’importazione è rilasciata per un periodo limitato a un massi- mo di 12 mesi.
17 RS 632.10
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1.4.6 Obblighi al momento dell’importazione e del conferimento in
un deposito 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della legge del 18 marzo 200518 sulle dogane (LD) deve indicare nella dichiarazione doganale: a. che l’importazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6), di un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento, di un com- posto di mercurio o di una lega di mercurio è soggetta ad autorizzazione se- condo il presente allegato; b. il numero dell’autorizzazione d’importazione. 2 Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’importazione secondo il presente allegato. 3 In caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante devo- no indicare il numero dell’autorizzazione d’importazione in un inventario di tutte le merci depositate.
1.4.7 Obbligo di conservazione
Il detentore dell’autorizzazione d’importazione deve conservarla per un periodo di cinque anni.
1.5 Obbligo di notifica
1 Chi importa mercurio (n. CAS 7439-97-6), un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento, un composto di mercurio o una lega di mercurio e, secondo il numero 1.4.2, non necessita di un’autorizzazione d’importazione, deve comunicare all’UFAM ogni anno entro il 30 aprile le quantità importate l’anno precedente, suddivise per sostanze e preparati. 2 Chi fornisce per la prima volta mercurio proveniente da rifiuti trattati in Svizzera o un composto di mercurio proveniente da rifiuti trattati in Svizzera deve comunicare all’UFAM ogni anno entro il 30 aprile le quantità fornite l’anno precedente, suddivi- se per sostanze e per il nome e l’indirizzo dei destinatari.
2 Esportazione
2.1 Divieti
È vietata l’esportazione di strumenti di misurazione, interruttori e relè che non possono essere immessi sul mercato.
18 RS 631.0
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2.2 Autorizzazione d’esportazione
2.2.1 Obbligo di autorizzazione
Chi intende esportare mercurio (n. CAS 7439-97-6) o preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento destinati all’uso professionale o commerciale, o intende trasferirli in un altro Paese da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.
2.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
1 Un’autorizzazione d’esportazione è rilasciata su domanda se il mercurio (n.
CAS 7439-97-6) o i preparati con un contenuto in massa di mercurio pari o superio- re al 95 per cento sono destinati, nel Paese di importazione, a scopi di analisi e ricerca e se all’UFAM è stata presentata una certificazione del Paese di importazione che approva tale importazione. 2 Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte19 della Convenzione di Minamata, l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se è presentata all’UFAM una certificazione del Paese di importazione, secondo la quale quest’ultimo ha definito misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente per la manipolazione del mercurio.
2.2.3 Domanda
Nella domanda devono figurare almeno: a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. i nomi e gli indirizzi degli importatori esteri, suddivisi per Paesi destinatari; c. la quantità prevista per l’esportazione in chilogrammi, per importatore e Paese destinatario; d. la data prevista per la prima esportazione, indicata per Paese destinatario; e. la conferma che il mercurio (n. CAS 7439-97-6) o i preparati con un conte- nuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento sono esportati a scopi di analisi e ricerca; f. le certificazioni di cui al numero 2.2.2 capoversi 1 e 2.
2.2.4 Decisione
1 L’UFAM decide entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta.
Attribuisce un numero all’autorizzazione d’esportazione.
19 La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure.
O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2017
2 L’autorizzazione d’esportazione è rilasciata per un periodo massimo di 12 mesi e scade di volta in volta al termine dell’anno civile.
2.2.5 Obblighi in caso di esportazione
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 26 della LD deve indicare nella dichiarazione doganale: a. che l’esportazione di mercurio (n. CAS 7439-97-6) o di un preparato con un contenuto in massa di mercurio pari o superiore al 95 per cento è soggetta ad autorizzazione secondo il presente allegato; b. il numero dell’autorizzazione d’esportazione. 2 Su domanda dell’ufficio doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell’autorizzazione d’esportazione secondo il presente allegato. 3 Nel caso di uno stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare il numero dell’autorizzazione d’esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.
2.2.6 Obbligo di conservazione
L’esportatore deve conservare l’autorizzazione d’esportazione per un periodo di cinque anni.
3 Impiego
3.1 Divieti
È vietato l’impiego di: a. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti di mercurio e preparati mercuriali per la fabbricazione di:
1. sostanze, preparati e oggetti contenenti mercurio, nella misura in cui,
conformemente ai numeri 1.1 capoversi 1–3, 1.2 e 1.3, non possono es- sere immessi sul mercato,
2. pile con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per kg e loro compo-
nenti; b. amalgama dentale, se per ragioni mediche è possibile preferire un altro ma- teriale da otturazione; c. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti di mercurio e preparati mercuriali come sostanze ausiliarie in processi di fabbricazione industriali.
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3.2 Deroghe
3.2.1 Principio
1 Se il mercurio (n. CAS 7439-97-6), il composto di mercurio o il preparato mercu- riale non è destinato all’elettrolisi cloroalcalina o alla fabbricazione di acetaldeide, cloruro di vinile, metilato o etilato di sodio o potassio, su domanda l’UFAM può, d’intesa con l’UFSP, autorizzare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.1 lettera c. 2 È considerata autorizzazione concessa ai sensi del capoverso 1 un’autorizzazione basata sul numero 2.2 capoverso 1 del presente allegato nella versione del 1° luglio 201520.
3.2.2 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
È concessa una deroga se: a. per motivi tecnici non è possibile utilizzare sostanze ausiliarie esenti da mer- curio o l’impiego di queste sostanze ausiliarie non è finanziariamente soste- nibile da un’impresa media ed economicamente sana del settore in questio- ne; e b. la quantità di emissioni di mercurio nell’ambiente è ridotta al minimo e sono adottate le necessarie misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente.
3.2.3 Domanda
Nella domanda devono figurare almeno: a. l’identità della sostanza ausiliaria contenente mercurio e indicazioni sull’impiego per il quale si chiede l’omologazione della sostanza ausiliaria; b. un bilancio del mercurio comprendente indicazioni in merito alla permanen- za del mercurio nell’ambiente e nei rifiuti; c. una valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente legati all’impiego della sostanza ausiliaria nonché indicazioni sulle necessarie mi- sure di protezione; d. un’analisi se è soddisfatto il presupposto di cui al numero 3.2.2 lettera a; e. una descrizione delle attività di ricerca e di sviluppo svolte al fine di rinun- ciare all’impiego di sostanze contenenti mercurio.
20 RU 2015 2367
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4 Disposizioni transitorie
4.1 Immissione sul mercato
1 I divieti di cui al numero 1.1 capoversi 1 lettere a–e e 3 non si applicano ai compo- sti di mercurio nonché ai preparati e agli oggetti contenenti composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a–e immessi sul mercato per la prima volta prima del 10 ottobre 2017. 2 I divieti di cui al numero 1.1 capoversi 1 lettera f e 3 non si applicano ai composti di mercurio nonché ai preparati e agli oggetti contenenti composti di mercurio di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera f immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° gennaio 2018. 3 Il divieto di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera b non si applica all’immissione sul mercato di sfigmomanometri destinati ad analisi epidemiologiche non ancora concluse al 1° settembre 2015.
4.2 Esportazione
1 In deroga ai numeri 2.2.1–2.2.2, su domanda l’UFAM autorizza l’esportazione di
mercurio (n. CAS 7439-97-6) importato prima del 1° gennaio 2018 o ottenuto in Svizzera da rifiuti contenenti mercurio per le utilizzazioni seguenti fino alle date ivi indicate, se gli è presentata una certificazione del Paese di importazione, che appro- va l’importazione:
Utilizzazione Data
Fabbricazione di lampade a scarica 31 dicembre 2020 Manutenzione di saldatrici a rulli che funzionano con teste 31 dicembre 2020 contenenti mercurio Fabbricazione di capsule di amalgama dentale 31 dicembre 2027
2 Se l’esportazione è destinata a un Paese che non è Parte21 della Convezione di
Minamata, l’autorizzazione d’esportazione è rilasciata solo se è presentata all’UFAM una certificazione del Paese di importazione, secondo la quale quest’ultimo ha definito misure volte a proteggere la salute umana e l’ambiente per la manipolazione del mercurio.
3 Nella domanda devono figurare almeno:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente; b. il nome e l’indirizzo dell’importatore estero; c. il tipo d’impiego; d. la quantità prevista per l’esportazione in chilogrammi;
21 La lista delle Parti è pubblicata sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Disposizioni e procedure.
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e. una dichiarazione scritta del destinatario, nella quale egli si impegna a utiliz- zare il mercurio (n. CAS 7439-97-6) per uno degli impieghi menzionati al capoverso 1; f. le certificazioni di cui ai capoversi 1 e 2. 4 Per la decisione, gli obblighi in caso di esportazione e l’obbligo di conservare i documenti si applicano i numeri 2.2.4–2.2.6.
5 Il DATEC può prorogare il termine per la fabbricazione di capsule di amalgama
dentale indicato nel capoverso 1. Nel concedere la proroga tiene conto della doman- da di mercurio per l’uso nell’amalgama dentale nelle Parti alla Convenzione di Minamata, dei provvedimenti volti a ridurre il rilascio di mercurio derivante dall’uso di amalgama dentale adottati dalle Parti nonché dello stato dell’attuazione dell’abbandono dell’uso di amalgama dentale nell’Unione europea.
4.3 Utilizzazione
Una richiesta basata sul numero 2.2 capoverso 1 conformemente al diritto previgente viene valutata secondo il diritto previgente.
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Allegato 1.8 (art. 3)
Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati
N. 1 cpv. 1 lett. c 1 È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotto se il loro contenuto in massa di octilfenolo (formula bruta C14H22O), nonilfenolo (formula bruta C15H24O) o dei loro etossilati è pari o superiore allo 0,1 per cento: c. cosmetici secondo l’articolo 53 dell’ordinanza del 16 dicembre 201622 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
22 RS 817.02
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Allegato 1.10 (art. 3)
Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione
N. 2 cpv. 1 lett. b e 3
1 Il divieto di cui al numero 1 non si applica a:
b. colori per la pittura artistica, fatto salvo l’allegato 1.17; 3 Per le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione contenute in prodotti cosmetici si applica l’ordinanza del 16 dicembre 201623 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
23 RS 817.02
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Allegato 1.13 (art. 3)
Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici
N. 3 cpv. 2 2 Per i coloranti azoici impiegati in prodotti tessili e in pelle e che possono emettere sostanze di cui al numero 2 capoverso 1 o altre ammine aromatiche si applica l’articolo 64 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 201624 sulle derrate ali- mentari e gli oggetti d’uso.
24 RS 817.02
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Allegato 1.14 (art. 3)
Composti organostannici
N. 1.3, rubrica
1.3 Relazione con l’ordinanza del 16 dicembre 201625 sulle derrate
alimentari e gli oggetti d’uso
25 RS 817.02
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Allegato 2.9 (art. 3)
Materie plastiche, loro monomeri e additivi
N. 2 cpv. 4 4 Ai giocattoli e agli oggetti per lattanti e bambini in tenera età contenenti idrocar- buri policiclici aromatici di cui al capoverso 1 lettera d numero 2 si applica l’ordinanza del 16 dicembre 201626 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
26 RS 817.02
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Allegato 2.16 (art. 3)
Disposizioni particolari concernenti i metalli
I numeri 1.1bis e 1.2bis diventano i numeri 1bis.1 e 1bis.2.
I numeri 3.1bis, 3.2bis e 3.3bis diventano i numeri 3bis.1, 3bis.2 e 3bis.3.
3 bis.3 Deroghe
I divieti di cui al numero 3bis.2 non si applicano alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.
3ter Piombo e suoi composti in oggetti destinati al grande pubblico 3ter.1 Definizioni
1 Si considera che un oggetto contenga piombo (n. CAS 7439-92-1) o un composto
di piombo se esso, o una sua parte accessibile, presenta un contenuto in massa di piombo (espresso in metallo) pari o superiore allo 0,05 per cento. 2 Un oggetto o una sua parte accessibile può essere messo in bocca dai bambini se è di altezza, lunghezza o larghezza inferiore a 5 cm o se presenta una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.
3ter.2 Divieti 1 L’immissione sul mercato di oggetti contenenti piombo destinati al grande pubbli- co è vietata se, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, gli ogget- ti o loro parti accessibili possono essere messi in bocca dai bambini. 2 Per l’immissione sul mercato di imballaggi, oggetti trattati con pitture e lacche, materiali legnosi nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti piom- bo o composti di piombo si applicano il numero 4 e gli allegati 2.8, 2.17 e 2.18.
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3ter.3 Relazione con l’ordinanza del 16 dicembre 201627 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) Si applica l’ODerr per l’immissione sul mercato di oggetti d’uso, giocattoli, gioielli e stoppini di candele contenenti piombo o composti di piombo destinati al grande pubblico, e tali oggetti o loro parti accessibili possono, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, essere messi in bocca dai bambini.
3ter.4 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 3ter.2 non si applica:
a. al vetro cristallo secondo l’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva b. alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite (voce tariffale 7103), eccetto quelle trattate con piombo, suoi composti o suoi preparati contenenti tale sostanza; c. agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali a una temperatura di alme- no 500°C; d. alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti; e. agli strumenti musicali; f. agli oggetti e alle parti di oggetti contenenti leghe di ottone, se la concentra- zione di piombo (espressa in metallo) nella lega di ottone non supera lo 0,5 per cento in peso; g. alle punte per strumenti di scrittura; h. a oggetti devozionali; i. alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone.
2 Il divieto di cui al numero 3ter.2 capoverso 1 non si applica inoltre a:
a. oggetti contenenti piombo non rivestiti, se esiste la prova che il tasso di ces- sione del piombo dall’oggetto o da sue parti accessibili non supera b. oggetti contenenti piombo rivestiti, se esiste la prova che non superano il tasso di cessione di cui alla lettera a e il rivestimento è sufficiente a garantire che questo tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili.
27 RS 817.02 28 Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo, GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81.
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1 Il divieto di cui al 1bis.2 non si applica all’immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo forniti ai consumatori finali per la prima volta prima del 1° settembre 2016. 1bis Il divieto di cui al numero 3ter.2 capoverso 1 non si applica agli oggetti immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° gennaio 2019.