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AS 2017 601

Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle misure coercitive di diritto degli stranieri

Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l’esecuzione delle misure coercitive di diritto degli stranieri

Modifica del 25 gennaio 2017

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 22 settembre 20141 sui sussidi di costruzione della Con- federazione agli istituti per l’esecuzione delle misure coercitive di diritto degli stranieri è modificata come segue:

Ingresso Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 7 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 8 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

25 gennaio 2017 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

1 RS 142.281.3

2016-3480 601

Sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l’esecuzione RU 2017 delle misure coercitive di diritto degli stranieri. O del DFGP

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