AS 2017 6029
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione (OPQRI)
Modifica del 1° novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 settembre 20141 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innova- zione è modificata come segue:
Art. 3 Informazione e consulenza 1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può concedere su richiesta sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le attività di informazione e di consulenza di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera f LPRI nel quadro delle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1, nella misura in cui non svolge direttamente tali attività di informazione e di consulenza. 2 Per i sussidi di cui al capoverso 1 stabilisce all’interno di decisioni o di contratti un importo massimo annuo nei limiti dei fondi disponibili. Tiene conto dei costi per il personale, le infrastrutture e il materiale legati alle attività di informazione e di consulenza, comprese le spese, nonché di altri flussi di capitali da parte di enti pubblici o di terzi. 3 I sussidi sono concessi al massimo per quattro anni. È possibile rinnovare il soste- gno di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.
1 RS 420.126
2017-2338 6029
Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro RU 2017 dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione. O
Art. 10 cpv. 3bis 3bis Per i progetti valutati positivamente dalla Commissione europea o da un ente di promozione incaricato dalla Commissione europea possono essere concessi sussidi anche senza un contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a se: a. dopo la valutazione positiva lo status della Svizzera passa da Stato associato o parzialmente associato a Stato terzo e a causa di questo cambiamento un contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a non è stipulato, oppure b. il contratto ai sensi del capoverso 3 lettera a perde la sua validità perché du- rante la partecipazione della Svizzera come Stato terzo un progetto in corso è trasferito a un’istituzione svizzera da uno Stato membro dell’UE o da uno Stato associato.
II L’ordinanza del 29 novembre 20132 sulla promozione della ricerca e dell’innova- zione è modificata come segue:
Art. 50 Informazione e consulenza 1 La SEFRI può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività sostenute dalla Confederazione riguardanti programmi e progetti internazionali che esulano dai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione e dall’ambito di competenza della CTI e fornire loro consulenza per l’elaborazione e la presentazione delle domande. 2 Può concedere sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le attività di informazione e di consulenza di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera f LPRI. 3 Per i sussidi di cui al capoverso 2 stabilisce all’interno di decisioni o di contratti un importo massimo annuo nei limiti dei fondi disponibili. Tiene conto dei costi per il personale, le infrastrutture e il materiale legati alle attività di informazione e di consulenza, comprese le spese, nonché di altri flussi di capitali da parte di enti pubblici o di terzi. 4 I sussidi sono concessi al massimo per quattro anni. È possibile rinnovare il soste- gno di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.
2 RS 420.11
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Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro RU 2017 dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione. O
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.
1° novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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