AS 2017 6083
AS 2017 6083
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del 18 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 13 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari; nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
Art. 1 cpv. 3 3 Essa non si applica agli insetti giusta la legislazione sulle derrate alimentari né ai prodotti della caccia, della pesca e dell’acquacoltura.
Art. 5 Aziende biologiche
1 Ai fini della presente ordinanza per aziende biologiche si intendono:
a. le aziende secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla ter- minologia agricola (OTerm), nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza;
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b. le aziende d’estivazione secondo l’articolo 9 OTerm, nelle quali la produ- zione risponde alle esigenze della presente ordinanza. c. imprese, che non sono aziende ai sensi dell’articolo 6 OTerm, che fabbrica- no in modo vincolato al suolo prodotti derivanti dalla coltivazione di vegeta- li o dalla detenzione di animali da reddito e nelle quali la produzione rispon- de alle esigenze della presente ordinanza. 2 Sono equiparate alle aziende biologiche le imprese che non sono aziende ai sensi dell’articolo 6 OTerm, che fabbricano prodotti in modo indipendente dal suolo e nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.
Art. 7 cpv. 5–8 5 L’ente di certificazione può, su richiesta, riconoscere un’unità di produzione di un’azienda agricola gestita in modo non biologico come azienda biologica autonoma se l’unità di produzione: a. è, nello spazio, riconoscibile come un insieme di terre, edifici e installazioni e separata da altre unità di produzione; b. dispone di un proprio centro aziendale; c. è gestita tutto l’anno secondo le regole della produzione biologica e occupa una o più persone; d. dispone di un proprio risultato d’esercizio; e. dispone di un flusso di merci indipendente, separato nel tempo e nello spazio dal resto dell’azienda a tutti i livelli di produzione, preparazione, trasforma- zione, stoccaggio e commercializzazione; e f. assicura che il proprio flusso di merci non si incroci mai con quello della parte dell’azienda gestita in modo non biologico. 6 Prima del riconoscimento l’ente di certificazione richiede al Cantone sul cui ter- ritorio è ubicata l’azienda un parere scritto su quanto disposto dal capoverso 5 let- tere a–d. 7 Le imprese secondo l’articolo 5 capoverso 2, parallelamente alla produzione biolo- gica, possono produrre anche in modo non biologico a condizione che esista un flusso di merci separato tra i settori di produzione. 8 Il DEFR può autorizzare singole aziende a derogare al principio della globalità aziendale a scopo di ricerca.
1bis L’ente di certificazione può autorizzare una durata di conversione abbreviata per la coltivazione di funghi, la produzione di cicoria belga e la produzione di germogli.
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Art. 9 cpv. 2 e 4 2 L’ente di certificazione decide circa l’ammissibilità della conversione per tappe.
4 Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata
della detenzione di animali da reddito, l’ente di certificazione può permettere all’azienda di convertire detta detenzione entro tre anni per tappe e secondo le cate- gorie di animali.
Art. 23a Riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo al di fuori dell’elenco dei Paesi 1 Il DEFR può, su domanda, riconoscere gli enti di certificazione e le autorità di controllo attivi nei Paesi che non figurano nell’elenco di cui all’articolo 23, con un inserimento nell’elenco, se gli enti di certificazione e le autorità di controllo provano che i prodotti interessati soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22.
2 Le domande vanno inoltrare all’UFAG. La documentazione contiene tutte le in-
formazioni necessarie per verificare se gli enti di certificazione e le autorità di con- trollo soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22. 3 Per ogni ente di certificazione e autorità di controllo il DEFR indica nell’elenco i rispettivi Paesi, i numeri di codice, le categorie di prodotti, le deroghe ed eventual- mente la durata di validità. 4 L’UFAG può stralciare dall’elenco enti di certificazione e autorità di controllo, modificare le voci e indicarne la durata di validità. 5 Gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti sono tenuti a:
a. inviare, su richiesta, qualsiasi informazione supplementare che l’UFAG ritiene necessaria; b. informare immediatamente l’UFAG sulle modifiche concernenti l’organiz- zazione, l’attività, le procedure e le misure; c. informare immediatamente l’UFAG in caso di irregolarità e sospetto di in- frazione. 6 L’UFAG può effettuare controlli saltuari presso gli enti di certificazione e le auto- rità di controllo. 7 Gli enti di certificazione e le autorità di controllo devono rendere accessibile, in formato elettronico, alle cerchie interessate un elenco di tutte le imprese da loro controllate e dei prodotti certificati e aggiornarlo regolarmente.
8 Devono presentare all’UFAG entro il 31 marzo un rapporto annuale.
Art. 24 Certificato di controllo 1 Per le importazioni deve essere allestito un certificato di controllo nel sistema per la certificazione elettronica delle importazioni di prodotti biologici dell’UE (Traces)
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giusta il regolamento (CE) n. 1235/20086. Se l’invio è suddiviso in diverse partite prima della tassazione, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev’essere allestito un certificato di controllo parziale in Traces.
2 La Svizzera usa il sistema d’informazione Traces dell’UE.
3 L’UFAG concede i diritti d’accesso a Traces agli enti di certificazione e alle im- prese in Svizzera. A tal fine si basa sulla verifica svolta dagli enti di certificazione in relazione all’identità delle imprese che hanno a contratto. L’UFAG può attribuire i diritti d’accesso a Traces ad altre autorità della Confederazione e dei Cantoni se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti. 4 Nei casi in cui il sistema d’informazione Traces non funzioni, è possibile rilasciare certificati di controllo e certificati di controllo parziali provvisti di una rispettiva indicazione senza utilizzare Traces. 5 Il DEFR può semplificare o sopprimere l’obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti da Paesi di cui all’articolo 23 o certificate da enti di cui all’articolo 23a. 6 Il DEFR disciplina i certificati di controllo e i certificati di controllo parziali in Traces nonché le procedure.
Abrogato
Art. 28 Esigenze e oneri 1 Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su domanda, dall’UFAG per la loro attività di controllo conformemente alla presente ordinanza. Ai fini dell’auto- rizzazione, gli enti di certificazione devono: a. essere accreditati per la loro attività conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19967 sull’accreditamento e sulla designazione; b. disporre di un’organizzazione ben definita nonché di una procedura di con- trollo standard per la certificazione e la vigilanza, in cui sono fissati segna- tamente i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregola- rità; c. disporre delle competenze tecniche, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere l’attività di controllo e certificazione secondo la pre- sente ordinanza;
6 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4. 7 RS 946.512
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d. disporre di un adeguato numero di collaboratori con sufficienti conoscenze tecniche e sufficienti conoscenze degli elementi di rischio riguardanti la qua- lificazione del prodotto come biologico; e. garantire che i loro collaboratori abbiano le qualifiche, la formazione e l’esperienza necessarie nell’ambito della produzione biologica in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare; f. essere indipendenti ed esenti da conflitti di interesse in relazione alle attività di controllo e di certificazione secondo la presente ordinanza. 2 Devono inoltre adempiere i compiti di cui all’allegato 1 nonché gli obblighi di cui agli articoli 30–30e. 3 Gli enti di certificazione devono permettere all’UFAG di accedere ai loro locali e impianti e fornire informazioni e sostegno necessari all’UFAG per l’adempimento dei suoi compiti. Questo include la collaborazione nel quadro dell’ispezione del sistema svizzero di controllo o della verifica da parte delle autorità estere (peer review). 4 L’UFAG può sospendere o revocare l’autorizzazione di un ente di certificazione se questi non adempie le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) della decisione.
Art. 29 cpv. 1 e 2 lett. a e b 1 L’UFAG, d’intesa con il SAS, riconosce enti di certificazione esteri per attività sul territorio svizzero se questi possono comprovare una qualificazione equivalente a quella richiesta in Svizzera.
2 Gli enti di certificazione devono segnatamente:
a. soddisfare le esigenze e gli oneri previsti nell’articolo 28; b. Abrogata
4bis L’ente di certificazione comunica all’UFAG e alle competenti autorità cantonali preposte all’esecuzione le sue decisioni giusta gli articoli 7–9 della presente ordi- nanza.
Art. 32 cpv. 4 Abrogato
Art. 39m Disposizioni transitorie della modifica del 18 ottobre 2017 1 Fino al 31 dicembre 2018 i certificati di controllo possono essere rilasciati ancora in base al diritto anteriore. 2 L’inclusione nell’elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti secondo l’articolo 23a sostituisce il precedente riconoscimento median- te decisione.
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3 Gli enti svizzeri di certificazione già attivi prima dell’entrata in vigore della modi- fica del 18 ottobre 2017 nel quadro della presente ordinanza e accreditati secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera a, si considerano autorizzati in qualità di enti di certificazione secondo l’articolo 28 capoverso 1.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr