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AS 2017 609

Ordinanza del DDPS sullo svolgimento delle prove dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione

Ordinanza del DDPS sullo svolgimento delle prove dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione (OPSA)

del 27 gennaio 2017

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 agosto 20101 sull’allerta e l’allarme, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Sistemi per dare l’allarme alla popolazione I sistemi per dare l’allarme alla popolazione sono composti da: a. componenti centrali; b. componenti decentralizzate; c. sirene.

Art. 2 Tipi di prove Sono eseguiti i seguenti tipi di prove: a. prove senza segnali d’allarme udibili (prove dei sistemi d’allarme); b. prove con segnali d’allarme udibili (prove delle sirene).

Art. 3 Compiti dell’Ufficio federale della protezione della popolazione 1 L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è responsabile dello svolgimento delle prove delle componenti centrali e supervisiona lo svolgimento delle altre prove.

2 Esso provvede allo svolgimento unitario delle prove.

RS 520.126 1 RS 520.12

2016-0565 609

Svolgimento delle prove dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione. RU 2017

Sezione 2: Prove dei sistemi d’allarme

Art. 4 Svolgimento di prove dei sistemi d’allarme da parte dei Cantoni

1 Ogni Cantone testa i suoi dispositivi di attivazione almeno una volta l’anno.

2 La prova dei sistemi d’allarme deve essere eseguita tramite un dispositivo di atti- vazione dalla centrale operativa della polizia cantonale. Se disponibile, almeno un volta ogni trimestre deve essere utilizzato un dispositivo di attivazione alternativo.

3 Tutte le sirene fisse devono essere testate almeno una volta al mese.

4 I gruppi di sirene cantonali e intercantonali per l’allarme generale e l’allarme acqua devono essere testati almeno un volta l’anno.

Art. 5 Svolgimento di prove di sistema da parte dei gestori degli impianti d’accumulazione 1 I gestori degli impianti d’accumulazione testano i loro dispositivi di attivazione almeno una volta l’anno. 2 Per ogni sirena combinata deve essere eseguita almeno una volta al mese una prova di sblocco e blocco per l’allarme acqua. 3 Presso ogni impianto d’accumulazione occorre inoltre verificare una volta l’anno quanto segue: a. l’accesso a ogni singolo dispositivo di attivazione; b. l’indicazione dell’analisi della spira d’allarme o del sistema tecnico corri- spondente; c. l’interfaccia opzionale con il sistema di comando interno; d. i due collegamenti indipendenti per la comunicazione vocale:

1. con la centrale del gestore, e

2. con la centrale operativa della polizia cantonale;

e. l’alimentazione con corrente d’emergenza per:

1. i dispositivi di attivazione,

2. l’indicazione dell’analisi della spira d’allarme o del sistema tecnico

corrispondente,

3. i collegamenti per la comunicazione orale.

4 I risultati delle verifiche secondo il capoverso 3 devono essere trasmessi agli enti cantonali competenti.

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Svolgimento delle prove dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione. RU 2017

Sezione 3: Prove delle sirene

Art. 6 Competenze 1 I Cantoni sono responsabili della pianificazione, del coordinamento e dello svol- gimento delle prove delle sirene. 2 Essi coordinano i compiti della polizia cantonale, dei Comuni e dei gestori degli impianti d’accumulazione. 3 I gestori degli impianti d’accumulazione sostengono i Cantoni nello svolgimento delle prove delle sirene per l’allarme acqua.

Art. 7 Chiamata in servizio di militi della protezione civile I militi della protezione civile possono essere chiamati a svolgere le prove solo nell’ambito di corsi di ripetizione ai sensi dell’articolo 36 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

Art. 8 Giorni previsti per le prove 1 La prova delle sirene viene svolta ogni anno in tutta la Svizzera il primo mercoledì di febbraio tra le ore 13.30 e le ore 16.00. 2 La prova di preparazione senza segnali d’allarme udibili viene svolta ogni anno in tutta la Svizzera l’ultimo mercoledì di novembre tra le ore 13.30 e le ore 16.00.

Art. 9 Attivazione dell’allarme generale 1 I Cantoni testano tutte le sirene fisse da una centrale operativa. Alle ore 13.30 attivano l’allarme generale. 2 Fino alle ore 14.00 essi possono inoltre testare le sirene secondo gli scenari di attivazione regionali. 3 Le sirene fisse devono essere attivate direttamente sul posto almeno una volta ogni tre anni. 4 Le sirene mobili devono essere testate tra le ore 13.30 e le ore 14.00. Gli itinerari previsti devono essere percorsi con le sirene mobili.

Art. 10 Attivazione dell’allarme acqua 1 I Cantoni testano tutte le sirene combinate fisse da una centrale operativa secondo la seguente procedura: a. alle ore 14.00, sbloccare le sirene; b. alle ore 14.15, attivare l’allarme acqua; c. alle ore 14.30, bloccare le sirene.

2 RS 520.1

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2 I gestori degli impianti d’accumulazione testano le sirene combinate fisse secondo la seguente procedura: a. alle ore 14.45, sbloccare le sirene; b. alle ore 15.00, attivare l’allarme acqua; c. alle ore 15.15, bloccare le sirene.

3 Le prove di gruppi di sirene che si sovrappongono devono essere coordinate dai

gestori dei relativi impianti d’accumulazione.

4 Tutte le prove devono essere concluse entro le ore 16.00.

Art. 11 Controllo acustico L’acustica delle sirene deve essere controllata sul posto almeno una volta ogni tre anni durante la prova delle sirene.

Art. 12 Controllo visivo I Cantoni provvedono almeno una volta ogni tre anni allo svolgimento di un control- lo visivo sul posto.

Art. 13 Risultati I Cantoni convalidano i risultati nel sistema d’allarme entro un mese dalla prova.

Art. 14 Informazione del pubblico

1 L’UFPP provvede all’informazione del pubblico a livello nazionale.

2 I Cantoni informano il pubblico a livello cantonale, regionale e locale.

3 Essi informano le autorità delle regioni limitrofe alla Svizzera interessate dalle prove.

Art. 15 Prove straordinarie delle sirene 1 Se intende eseguire una prova delle sirene in un giorno diverso da quello statuito nell’articolo 8, un Cantone deve inoltrare una relativa domanda all’UFPP. 2 L’ente cantonale competente pianifica le prove straordinarie delle sirene, le svolge e informa la popolazione interessata, i media, i Cantoni vicini, le autorità e gli organi federali interessati.

Art. 16 Autorizzazione di deroghe L’UFPP può concedere deroghe agli articoli 9 capoversi 3 e 4, 11 e 12, in particolare a causa di una mancanza temporanea di risorse.

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Sezione 4: Eliminazione dei difetti

Art. 17

1 I difetti alle componenti centrali devono essere eliminati dall’UFPP.

2 I difetti alle componenti decentralizzate e alle sirene devono essere eliminati dai Cantoni entro due mesi dalla prova. Se necessario i Cantoni garantiscono tempora- neamente la possibilità di dare l’allarme alla popolazione con l’ausilio di dispositivi d’allarme alternativi.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione di altre disposizioni Le istruzioni dell’UFPP del 1° marzo 2004 sullo svolgimento delle prove delle sirene sono abrogate.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

27 gennaio 2017 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin

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