AS 2017 6135
AS 2017 6135
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del 18 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 55 cpv. 4 parte introduttiva, lett. c ed e nonché 5 4 I prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 36 devono essere etichettati conformemente alle pertinenti disposizioni estere. L’etichetta applicata all’estero deve rimanere visibile sull’imballaggio. L’imballaggio deve inoltre recare le seguen- ti indicazioni: c. il tenore di composti organici volatili (tenore COV) secondo l’elenco delle sostanze di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 12 novembre 1997 2 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili; e. il numero di partita e la data di fabbricazione del preparato; per prodotti fito- sanitari omologati all’estero giusta l’articolo 52 (commercio parallelo) del Regolamento (CE) n. 1107/20093, devono essere utilizzati il numero di parti- ta e la data di fabbricazione utilizzati nello Stato membro di provenienza se- condo il suddetto regolamento. 5 Per l’etichettatura di cui al capoverso 4 lettera a è possibile avvalersi delle istru- zioni allegate all’imballaggio fornite dal servizio d’omologazione.
3 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 652/2014, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.
2017-1400 6135
O sui prodotti fitosanitari RU 2017
II L’allegato 11 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 11 (art. 55 e 56)
Indicazioni sugli imballaggi dei prodotti fitosanitari
N. 6
Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo chiaramente leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:
6. il numero di partita del preparato e la data di fabbricazione;
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