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AS 2017 6139

Ordinanza concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Ordinanza concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (ORFGAA)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 ottobre 20151 concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese.

Art. 6a Contributo per la conservazione in situ 1 Per le superfici di conservazione in situ possono essere versati contributi se su di esse sono raggiunti i seguenti obiettivi di gestione: a. è conservata la diversità genetica naturale della vegetazione autoctona; b. la composizione botanica della vegetazione autoctona non subisce alcuna modifica sostanziale. 2 L’UFAG informa in merito alla possibilità di ricevere contributi per le superfici di conservazione in situ. Sceglie quali superfici danno diritto ai contributi tra quelle che sono oggetto di una domanda di contributi. 3 La scelta delle superfici che danno diritto ai contributi avviene in base ai seguenti criteri: a. composizione botanica della vegetazione autoctona; b. tipo di gestione della superficie;