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AS 2017 6145

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE); visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura (LAgr),

Art. 1 cpv. 2 lett. b

2 Essa si applica per l’esecuzione:

b. della legislazione sull’agricoltura per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti e gli equidi.

Art. 3 cpv. 1 lett. c e 2 lett. e 1 La storia dell’animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

c. ubicazione e appartenenza territoriale delle singole aziende detentrici di ani- mali in cui si trova o si è trovato l’animale;

2 Leinformazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo

animale:

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e. per gli equidi: numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, non- ché scopo d’utilizzo secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 18 agosto

20044 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet).

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. dbis, 2 e 3 lett. a 1I Cantoni inseriscono i seguenti dati e le rispettive mutazioni nel sistema d’informazione per i dati aziendali, strutturali e sui contributi (AGIS) secondo gli articoli 2–5 dell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura: dbis. per le aziende agricole detentrici di animali secondo l’articolo 11 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19986 sulla terminologia agricola (OTerm): l’apparte- nenza territoriale (art. 1 dell’O del 7 dic. 19987 sulle zone agricole) dell’azienda a cui appartiene l’azienda detentrice di animali;

2 Questi dati in AGIS possono essere immessi nella banca dati.

3 I Cantoni notificano i seguenti dati e le rispettive mutazioni al gestore:

a. risultati delle ispezioni delle carni e degli animali da macello di cui all’arti- colo 57 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20168 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC);

Art. 5 cpv. 4 4 I macelli devono notificare soltanto i dati di cui al capoverso 1 lettere b e c nonché all’allegato 1 numero 1 lettera e.

Art. 6 cpv. 3 3 I macelli devono notificare soltanto i dati di cui al capoverso 1 nonché all’alle- gato 1 numero 2 lettera c.

Art. 7 cpv. 2 2 Alla macellazione di animali delle specie caprina e ovina, i macelli devono notifi- care al gestore anche i dati di cui all’allegato 1 numero 4 entro tre giorni lavorativi.

Art. 8 cpv. 1bis e 8 1bis I macelli devono notificare al gestore i dati di cui al capoverso 1 e le loro coordi- nate postali o bancarie nonché le mutazioni di tali dati.

4 RS 812.212.27 5 RS 919.117.71 6 RS 910.91 7 RS 912.1 8 RS 817.190

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8 Qualora alla nascita o all’importazione sia stata notificata una statura finale attesa superiore a 148 centimetri e l’animale adulto non la raggiunga, il proprietario deve darne notifica.

Art. 10 cpv. 1 e 2 1 Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti secondo le indica- zioni dell’UFAG sulla base dei dati di cui all’articolo 5 e salvarli nella banca dati: a. l’effettivo dei seguenti animali per categoria di animali calcolato secondo gli articoli 36 e 37 dell’ordinanza del 23 ottobre 20139 sui pagamenti diretti (OPD):

1. animali della specie bovina, bufali ed equidi per azienda detentrice di

animali in aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco di tutti i singoli animali,

2. bisonti per azienda detentrice di animali in aziende annuali, con un

elenco di tutti i singoli animali; b. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria e azienda detentrice di animali il 1° gennaio (giorno di riferimento delle aziende annuali) in aziende annuali; c. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali ed equidi per categoria e azienda detentrice di animali il 25 luglio (giorno di riferimento dell’estiva- zione) in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari; d. l’evoluzione dell’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria e azienda detentrice di animali durante i periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD in aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comunitari.

2 Per aziende annuali si intendono le aziende di cui all’articolo 6 OTerm 10.

Art. 12 cpv. 1 lett. cbis ed e

1 Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

cbis. per gli equidi: scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet11; e. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all’articolo 11 OTerm 12: l’appartenenza territoriale.

Art. 12a Persone soggette all’obbligo di notifica e incaricate 1 Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5–8 e 8b e le persone incaricate ai sensi dell’articolo 9 possono registrare online i dati che sono

9 RS 910.13 10 RS 910.91 11 RS 812.212.27 12 RS 910.91

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tenute a notificare nella banca dati. Per le notifiche concernenti gli equidi si applica l’articolo 15e capoverso 7 OFE13. 2 Essi possono cancellare online entro 10 giorni i dati che hanno notificato, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo di utilizzo negli equidi di cui all’allegato 1 numero 3 lettera f. 3 I macelli possono modificare online entro 30 giorni dalla macellazione il numero BDTA del richiedente di cui all’allegato 1 numero 1 lettera e punto 7, numero 3 lettera j punto 5 o numero 4 lettera g.

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e n. 4, 1bis e 3 1 I detentori di animali, inclusi i macelli, possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati: c. i seguenti dati riguardanti gli animali che si trovano o si sono trovati nella loro azienda detentrice di animali:

4. Abrogato

1bis I detentori presso i quali si è trovato un animale, il macello o un eventuale bene- ficiario della cessione ai sensi dell’articolo 24 dell’ordinanza del 26 novembre

200314 sul bestiame da macello (OBM) possono ottenere dal gestore, consultare e

utilizzare i risultati della classificazione neutrale della qualità di cui all’articolo 3 capoverso 1 OBM. 3 Le persone che effettuano l’identificazione di equidi nonché i servizi preposti al rilascio del passaporto possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare le infor- mazioni dettagliate riguardanti gli equidi.

Art. 20 cpv. 2bis e 4 2bis Assegna a ogniazienda agricola detentrice di animali secondo l’articolo 11 OTerm15 l’appartenenza territoriale dell’azienda detentrice di animali. 4 Gestisce un help-desk per i detentori di animali, in particolare allo scopo di fornire informazioni sul traffico di animali, assistenza per la correzione dei dati e consu- lenza.

Art. 21 cpv. 1, 3, frase introduttiva, 4, 5 e 8 1 Entro 15 giorni dal termine dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD 16, il gestore mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro pos- sesso. Tale elenco deve contenere:

13 RS 916.401 14 RS 916.341 15 RS 910.91 16 RS 910.13

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a. i dati di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettere a e b; b. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti i dati sul tipo di utiliz- zazione ai sensi del capoverso 3; c. per gli equidi i dati sullo scopo di utilizzo in virtù dell’articolo 15 OMVet17. 3 Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, egli determina il tipo di utilizzazione della madre. 4 Il gestore mette a disposizione dei detentori di animali, degli organi competenti nonché di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all’arti- colo 13 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono determinare: a. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso; e b. per l’alpeggio e l’estivazione, l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali ed equidi per categoria di animali in carichi normali. 5 Garantisce che le aziende dedite alla trasformazione e al commercio della carne intenzionate a presentare una domanda di attribuzione di quote del contingente secondo l’articolo 24b OBM18 possano registrarsi nella BDTA e assegna loro un numero BDTA. Con la domanda devono essere notificati il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e la lingua per la corrispondenza. 8 Mette a disposizione dell’organizzazione incaricata della classificazione neutrale della qualità di cui all’articolo 3 OBM i risultati di tale classificazione della qualità.

Art. 22 cpv. 2 lett. d e 3 2 Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nasci- ta, un attestato di registrazione contenente: d. una sezione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all’articolo 23 OMVet19 e della dichiara- zione sanitaria di cui all’articolo 24 OMCC20. 3 Trasmette all’Organizzazione del lavoro Mestieri legati al cavallo i seguenti dati di ogni azienda detentrice di animali con equidi ai fini della riscossione di tasse desti- nate al fondo per la formazione professionale: a. il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali; b. il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail del detentore di animali; c. il numero di equidi presenti nell’azienda detentrice di animali;

17 RS 812.212.27 18 RS 916.341 19 RS 812.212.27 20 RS 817.190

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d. il numero di equidi di età superiore a 195 giorni che si trovano nell’azienda detentrice di animali; e. il numero di equidi per i quali il proprietario non ha notificato il cambio di azienda detentrice di animali.

Art. 27 cpv. 4bis 4bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli siano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione centrale ai sensi dell’arti- colo 165d LAgr e dell’articolo 54a LFE.

Art. 29 cpv. 2 lett. h 2 Per gli equidi in vita al 30 novembre 2013 che non sono ancora registrati nella banca dati il proprietario deve notificare al gestore, entro il 30 novembre 2013, i seguenti dati: h. scopo d’utilizzo (animale da reddito, animale domestico) di cui all’arti- colo 15 OMVet21;

II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 1 lett. e n. 6 e 7 Per animali della specie bovina, bufali e bisonti devono essere notificati i seguenti dati: e. alla macellazione di un animale:

6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3

capoverso 1 OBM22, se rilevato,

7. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta va-

lere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contin- gente di cui all’articolo 24b OBM;

N. 2 lett. c n. 6 Per animali della specie suina devono essere notificati i seguenti dati: c. alla macellazione di animali:

6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3

capoverso 1 OBM, se rilevato;

21 RS 812.212.27 22 RS 916.341

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N. 3 lett. b n. 9, frase introduttiva, lett. f frase introduttiva e lett. j n. 5 Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati: b. all’importazione di un animale:

9. scopo di utilizzo di cui all’articolo 15 OMVet23:

f. al cambiamento dello scopo d’utilizzo ai sensi dell’articolo 15 OMVet:

2. Concerne soltanto il testo tedesco

j. alla macellazione di un animale:

5. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta va-

lere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contin- gente di cui all’articolo 24b OBM;

N. 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) lett. f bis e g Alla macellazione di animali della specie caprina od ovina devono essere notificati i seguenti dati: fbis. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3 capo- verso 1 OBM, se rilevato; g. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24b OBM.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

23 RS 812.212.27

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