AS 2017 6157
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr)
Modifica del 18 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura è modificata come segue:
Art. 6 lett. e ed f Il sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) contiene i seguenti dati: e. le informazioni sulle misure amministrative e sulle procedure penali di cui all’allegato 2 numero 3. f. Abrogata
Art. 7 cpv. 1 1 I Cantoni rilevano i dati di cui all’articolo 6 lettere d ed e sulla base dei controlli svolti.
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 2
1 I Cantoni registrano i dati entro i seguenti termini:
c. dati di cui all’articolo 6 lettera e: entro un mese dalla loro disponibilità. 2 Essi completano tutti i dati di un anno civile di cui all’articolo 6 lettere d ed e entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
1 RS 919.117.71
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Sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. O RU 2017
Art. 21 Acquisizione dei dati per Agate Di norma i dati sono acquisiti da AGIS. I dati che non possono essere acquisiti da AGIS devono essere registrati dall’utente direttamente nel portale Internet Agate oppure possono essere forniti ad Agate dal rispettivo sistema collegato.
Art. 22a Autenticazione per sistemi d’informazione esterni attraverso il sistema di gestione delle identità del portale Internet Agate
1 L’UFAG, su richiesta, può autorizzare il gestore di un sistema d’informazione
esterno in modo che l’autenticazione di persone per tale sistema d’informazione avvenga attraverso il sistema di gestione delle identità (sistema IAM 2) del portale Internet Agate. Il sistema d’informazione esterno deve: a. avere lo stesso gruppo di destinatari del portale Internet Agate; e b. sostenere in maniera determinante gli utenti nella gestione o nella detenzione di animali.
2 Su richiesta, può autorizzare il gestore del sistema d’informazione esterno ad
acquisire i dati secondo l’articolo 20 capoverso 2 che concernono l’utente del siste- ma d’informazione se vi è il consenso della persona interessata.
Art. 27 cpv. 7–9 7 Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all’articolo 6 lettera d provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell’USAV, si applicano gli articoli 22–24 dell’ordi- nanza del 6 giugno 20143 concernente i sistemi d’informazione per il servizio vete- rinario pubblico. 8 L’UFAG può rendere opportunamente accessibili l’indirizzo del gestore, i numeri d’identificazione e l’appartenenza territoriale agli enti incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza del 25 maggio 20114 sulle designazioni «montagna» e «alpe», in particolare agli enti di certificazione secondo l’ordinanza del 17 giugno 1996 5 sull’accreditamento e sulla designazione. 9 Su richiesta, può rendere accessibili online a terzi, come indicato di seguito, i dati secondo gli articoli 2, 6 – tranne i dati di cui all’articolo 6 lettera e – nonché 14 se vi è il consenso della persona interessata: a. persone, organizzazioni o imprese che sostengono il gestore o il detentore di animali nella creazione di un valore aggiunto per i suoi prodotti; b. gestori di altri sistemi d’informazione non raggiungibili tramite il portale Internet Agate che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono un sostegno nella gestione dell’azienda o nella detenzione di animali.
2 IAM = Identity and Access Management
3 RS 916.408 4 RS 910.19 5 RS 946.512
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II L’allegato 2 è modificato come segue:
N. 1 titolo
1 Dati di base del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC6
e delle ordinanze di cui all’art. 2 cpv. 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20167 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso (OPCN)
N. 2 titolo e n. 2.1
2 Risultati del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC
e delle ordinanze di cui all’art. 2 cpv. 4 OPCN
2.1 Lacune riscontrate con descrizione e informazioni complementari (entità/
portata, recidiva e gravità)
N. 3
3 Informazioni concernenti misure amministrative e procedure
penali nel campo d’applicazione dell’OCoC e la produzione primaria vegetale secondo l’ordinanza del 23 novembre 20058 concernente la produzione primaria
3.1 Misure amministrative generali
3.2 Riduzioni di contributi in franchi o in punti nonché restituzioni di contributi in franchi
N. 4 Abrogato
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 RS 910.15 7 RS 817.032 8 RS 916.020
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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