Lexipedia

AS 2017 6167

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del 25 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:

Titolo precedente l’art. 15p Sezione 1d: Conservazione e cancellazione dei dati medici per valutare l’idoneità al trasporto (art. 71b cpv. 2 LStr)

Art. 15p 1 Le autorità abilitate a richiedere dati medici in virtù dell’articolo 71b capoverso 1 LStr possono trattarli fino all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero. 2 I dati medici sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o dopo la costatazione del suo passaggio alla clandestinità.

Art. 18 Designazione degli Stati verso i quali l’allontanamento è per principio esigibile (art. 83 cpv. 5 LStr) 1 Per determinare se il ritorno in uno Stato di origine o di provenienza o in una regione di tale Stato è ragionevolmente esigibile sono presi in considerazione: a. la stabilità politica, in particolare l’assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata;

1 RS 142.281

2016-0701 6167

Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2017

b. la presenza di cure mediche di base; c. altre caratteristiche specifiche del Paese. 2 Gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile figurano nell’allegato 2.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

25 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6168

Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2017

Allegato 2 (art. 18)

Stati d’origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile Albania Lituania Austria Lussemburgo Belgio Macedonia Bosnia e Erzegovina Malta Bulgaria Montenegro Cipro Norvegia Croazia Paesi Bassi Danimarca Polonia Estonia Portogallo Finlandia Regno Unito Francia Repubblica ceca Germania Romania Grecia Serbia Irlanda Slovacchia Islanda Slovenia Italia Spagna Kosovo Svezia Lettonia Ungheria Liechtenstein

6169

Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2017

6170