AS 2017 6175
Ordinanza concernente la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo
Ordinanza concernente la procedura d’approvazione dei piani nel settore dell’asilo (OAPA)
del 25 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione (art. 95a cpv. 1 LAsi)
1 La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione dei piani per le
costruzioni e gli impianti che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l’asilo o per espletare procedure d’asilo se sono: a. edificati ex novo; b. modificati o destinati a tale nuovo scopo.
2 Si tratta segnatamente di costruzioni e di impianti che:
a. servono direttamente per alloggiare richiedenti l’asilo e per la loro assisten- za; b. fungono da locali di soggiorno o di occupazione per richiedenti l’asilo; c. consentono l’espletamento di procedure d’asilo; d. sono necessari all’esercizio normale delle costruzioni e degli impianti secondo le lettere a–c. 3 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 19942 sull’infra- struttura aeronautica.
RS 142.316
2016-0702 6175
Procedura d’approvazione dei piani nel settore dell’asilo. O RU 2017
Art. 2 Considerazione del diritto cantonale (art. 95a cpv. 3 LAsi)
Il diritto cantonale va considerato purché non limiti in maniera sproporzionata l’adempimento dei compiti della Confederazione relativi all’alloggio dei richiedenti l’asilo o all’espletamento di procedure d’asilo.
Art. 3 Progetti non soggetti ad approvazione 1 I progetti che prevedono l’utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari conformemente all’articolo 24c LAsi non sono soggetti ad approvazione. 2 Sempre che non sia toccato alcun interesse degno di protezione dell’assetto del territorio, dell’ambiente o di terzi, non necessitano dell’approvazione: a. i normali lavori di manutenzione e di riparazione di edifici e infrastrutture; b. se di poca entità, le modifiche o i cambiamenti di destinazione; c. i piccoli impianti accessori; d. le costruzioni mobiliari fino a una durata di 24 mesi. 3 In caso di dubbio circa l’applicabilità del capoverso 2, il progetto è sottoposto per decisione al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) almeno due mesi prima dell’inizio dei lavori.
Art. 4 Piano settoriale Asilo (art. 95a cpv. 4 LAsi) 1 Il DFGP assicura la pianificazione di massima e la coordinazione delle attività della Confederazione relative all’alloggio dei richiedenti l’asilo e all’espletamento delle procedure d’asilo che hanno un notevole impatto sul territorio e sull’ambiente mediante il piano settoriale Asilo. 2 L’approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria «dati acquisiti» del piano settoriale Asilo. 3 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è l’autorità federale competente per l’elaborazione e l’adeguamento del piano settoriale Asilo. La procedura è retta dall’ordinanza del 28 giugno 20003 sulla pianificazione del territorio. 4 Il DFGP provvede alla coordinazione della procedura concernente il piano setto- riale e della procedura d’approvazione dei piani.
3 RS 700.1
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Capitolo 2: Procedura ordinaria di approvazione dei piani Sezione 1: Esame preliminare
Art. 5
1 La SEM elabora la domanda di esame preliminare in collaborazione con l’Ufficio
federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) e la presenta al DFGP. La SEM può consultare le autorità cantonali e comunali. La domanda contiene segnatamente: a. una descrizione approssimativa del progetto con la giustificazione delle necessità; b. un settore della carta in scala 1:25 000 con l’ubicazione del progetto; c. i piani di situazione allo stato attuale; d. studi preliminari e basi di progetto; e. indicazioni circa gli interessi che la costruzione e l’esercizio potrebbero eventualmente toccare; f. indicazioni circa le misure che s’imporrebbero per la protezione dei lavora- tori.
2 In base ai documenti presentati, il DFGP decide su:
a. la procedura applicabile; b. la rilevanza per il piano settoriale; c. l’opportunità di richiedere altri documenti o di procedere ad altri esami o studi. 3 Può consultare altre autorità federali o ordinare il coinvolgimento tempestivo della popolazione interessata o di altre cerchie interessate.
4 Può esigere che i documenti siano completati o rielaborati.
Sezione 2: Domanda e picchettamento
Art. 6 Contenuto della domanda (art. 95c LAsi)
La domanda deve contenere segnatamente le indicazioni e i documenti seguenti: a. nome e indirizzo del proprietario del fondo, del committente della costru- zione e dell’autore del progetto; b. la descrizione dettagliata del progetto con la giustificazione delle necessità e dell’ubicazione vincolata nonché con indicazioni sul genere di costruzione e sui principali materiali di costruzione; c. il settore della carta 1:25 000 con l’ubicazione e le coordinate del progetto; d. il piano di situazione vertente sullo stato attuale e sullo stato previsto con l’indicazione delle parcelle adiacenti;
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e. l’indicazione dei Comuni interessati e dei fondi con il numero del foglio del mastro; f. i piani del progetto, numerati, firmati e datati; g. un rapporto concernente l’impatto della costruzione e dell’esercizio sul terri- torio e sull’ambiente nonché le misure previste in merito; h. le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; i. la situazione circa l’urbanizzazione nonché le canalizzazioni e gli allaccia- menti necessari; j. le caratteristiche dell’area circostante; k. i sistemi di gestione dell’energia e delle acque di scarico e d’eliminazione dei rifiuti; l. le domande di dissodamento con le indicazioni secondo le direttive giusta l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 19924 sulle foreste; m. l’inserimento nel piano settoriale Asilo; n. il rapporto sui risultati, nonché le proposte scritte di un’eventuale procedura di partecipazione già eseguita (art. 10); o. le misure atte a garantire la sicurezza degli edifici e delle infrastrutture, in particolare nell’ambito della protezione antincendio e della pianificazione d’evacuazione.
Art. 7 Picchettamento (art. 95d LAsi) 1 I contorni esterni delle costruzioni del genio civile previste, le modifiche del terre- no e i dissodamenti devono essere picchettati. 2 La costruzione di edifici dev’essere resa visibile mediante l’indicazione dei profili; sono applicabili le norme in materia di picchettamento e profili vigenti nel Cantone d’ubicazione. 3 Le domande intese a facilitare il picchettamento o l’indicazione dei profili sono presentate al DFGP quanto prima possibile, ma il più tardi prima dell’informazione di cui al capoverso 4. 4 La SEM informa il Cantone e il Comune interessati il più tardi sette giorni prima del picchettamento e dell’indicazione dei profili.
5 Il picchettamento e i profili devono essere lasciati sul posto sino al termine
dell’esposizione della domanda.
4 RS 921.01
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Sezione 3: Deposito dei piani e procedura di partecipazione
Art. 8 Avvio della consultazione (art. 95e cpv. 1 LAsi)
Il DFGP invia la documentazione relativa alla domanda contemporaneamente alle autorità specializzate della Confederazione interessate, ai Cantoni e ai Comuni.
Art. 9 Deposito pubblico dei piani (art. 95e cpv. 2 LAsi)
1 Il Comune deposita pubblicamente la documentazione relativa alla domanda.
2 Il DFGP annuncia il deposito dei piani negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni, nonché nel Foglio federale, indicando le possibilità di parte- cipazione e di opposizione.
Art. 10 Partecipazione della popolazione interessata (art. 95e cpv. 1 LAsi) 1 Durante il termine di deposito pubblico dei piani la popolazione interessata ha la possibilità di sottoporre proposte per scritto al Comune designato. 2 Il DFGP può rinunciare all’esecuzione di una procedura di partecipazione, se la SEM prova che la popolazione interessata ha potuto partecipare già prima in modo adeguato e che nel frattempo le condizioni non si sono modificate considerevol- mente. 3 Nell’ambito della procedura semplificata di approvazione dei piani non ha luogo alcuna procedura di partecipazione.
Art. 11 Opposizioni (art. 95g LAsi)
1 Entro 30 giorni dalla pubblicazione del deposito pubblico dei piani nel Foglio
federale può essere fatta opposizione al Comune ivi designato all’attenzione del DFGP. Entro il medesimo termine il Comune in questione può fare opposizione al Cantone all’attenzione del DFGP. 2 Le opposizioni devono essere presentate per scritto e devono contenere le conclu- sioni e la motivazione.
Art. 12 Parere dei Comuni interessati 1 Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di opposizione, il Comune trasmette al Cantone il proprio parere unitamente alle opposizioni depositate e alle proposte presentate dalla popolazione. 2 Nel suo parere, il Comune si pronuncia sulla domanda, sulle opposizioni ricevute, nonché sulle proposte della popolazione. 3 Alla scadenza del termine d’opposizione informa il DFGP se sono state presentate opposizioni e se esso stesso ha presentato un’opposizione.
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Art. 13 Parere dei Cantoni interessati
1 Nel suo parere, il Cantone si pronuncia sulla domanda, sul parere del Comune,
nonché sulle opposizioni e sulle proposte ricevute dalla popolazione. 2 Trasmette al DFGP, entro tre mesi dall’avvio della consultazione, il suo parere unitamente ai documenti ricevuti dal Comune.
Art. 14 Consultazione della SEM Il DFGP sottopone alla SEM i pareri e le opposizioni, nonché le proposte della popolazione e la consulta.
Art. 15 Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione (art. 95h LAsi) 1 La procedura di consultazione e la procedura di eliminazione delle divergenze si fondano sugli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Il DFGP sottopone alle autorità specializzate della Confederazione i pareri dei Cantoni e dei Comuni, nonché le opposizioni e le proposte della popolazione. Le autorità specializzate si esprimono in modo definitivo entro un mese.
Sezione 4: Procedura d’istruzione e di conciliazione
Art. 16
1 Il DFGP accerta i fatti. Può segnatamente procedere a un sopralluogo.
2 Funge da mediatore fra le parti e può, in tale veste, svolgere trattative di concilia- zione.
Sezione 5: Adattamenti del progetto
Art. 17 1 Gli adattamenti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati senza indugio al DFGP. 2 In caso di adattamenti importanti, il DFGP ordina un nuovo deposito pubblico dei piani. I termini previsti agli articoli 13 capoverso 2 e 15 capoverso 2 per i pareri dei Cantoni e delle autorità specializzate della Confederazione interessati possono essere ridotti in considerazione dell’entità degli adattamenti. In materia di opposizione si applica l’articolo 11.
5 RS 172.010
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3 Gli adattamenti di poca entità devono essere comunicati alle parti in causa, sem- preché ne siano interessate, il più tardi in occasione della notificazione della decisio- ne di approvazione dei piani.
Capitolo 3: Procedura semplificata di approvazione dei piani
Art. 18 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è retta dall’articolo 95j LAsi.
2 Gli adattamenti importanti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati agli interessati prima della decisione di approvazione dei piani.
Capitolo 4: Procedura combinata
Art. 19 Avvio della procedura (art. 95b LAsi)
1 Se per la realizzazione di un progetto è necessaria un’espropriazione, il DFGP
esegue la procedura d’espropriazione nell’ambito della procedura di approvazione dei piani sino alla decisione sull’opposizione secondo l’articolo 55 della legge federale del 20 giugno 19306 sull’espropriazione (LEspr).
2 La SEM trasmette al DFGP la documentazione necessaria secondo l’articolo 27
LEspr. Il DFGP può chiedere di completare la documentazione.
Art. 20 Picchettamento La SEM provvede affinché sia effettuato il picchettamento. Per la costruzione di edifici o quando non sia altrimenti facile rendersi conto delle conseguenze che derivano dall’opera alle particelle non espropriate e a fondi vicini, nonché alle strade e ad altre opere pubbliche, la SEM deve fare indicare i profili.
Art. 21 Opposizioni, richieste e pretese (art. 95g LAsi)
Entro il termine di opposizione devono essere presentate al Comune, all’attenzione del DFGP, per scritto e motivate: a. le opposizioni all’espropriazione; b. le richieste finalizzate a una modifica dei piani; c. le richieste secondo gli articoli 7–10 LEspr7; d. le pretese per i diritti di cui si chiede l’espropriazione.
6 RS 711 7 RS 711
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Art. 22 Procedura abbreviata Il DFGP può autorizzare una procedura abbreviata conformemente agli articoli 33–34 LEspr8.
Art. 23 Procedura di conciliazione La procedura di conciliazione secondo l’articolo 45 LEspr9 è eseguita dal DFGP.
Art. 24 Pretese (art. 95k LAsi)
Dopo il passaggio in giudicato di un’approvazione dei piani che comporta una procedura d’espropriazione, il DFGP trasmette la documentazione di cui all’arti- colo 95k capoverso 2 LAsi alla Commissione federale di stima, la quale decide sulle conseguenze di diritto patrimoniale.
Capitolo 5: Approvazione dei piani
Art. 25 Decisione di approvazione dei piani (art. 95a cpv. 2 e 3 LAsi)
1 La domanda è valutata secondo il diritto vigente al momento della decisione.
2 La decisione di approvazione dei piani contiene segnatamente:
a. le decisioni sulle richieste risultanti da consultazioni e opposizioni; b. le decisioni sulle opposizioni contro espropriazioni rimaste contestate nella procedura di conciliazione, nonché sulle richieste di modifica di piani e richieste secondo gli articoli 7–10 LEspr10; c. le condizioni e gli oneri, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tecnici, le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’esecuzione dei lavori, le misure di protezione durante i lavori e il ripristino dei luoghi nello stato originale; d. le condizioni concernenti il controllo dei lavori di costruzione e l’esercizio; e. le indicazioni su come sono state considerate le proposte della popolazione. 3 La decisione di approvazione dei piani avviene entro tre mesi dalla chiusura della procedura di eliminazione delle divergenze prevista all’articolo 15. Se questo termi- ne non può essere rispettato, il DFGP comunica alla SEM, con l’indicazione dei motivi, quando prenderà detta decisione.
8 RS 711 9 RS 711 10 RS 711
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Art. 26 Notificazione
1 Le decisioni di approvazione dei piani sono notificate con invio raccomandato:
a. alla SEM; b. ai Cantoni e ai Comuni interessati; c. agli opponenti. 2 Il DFGP comunica le sue decisioni alle autorità specializzate della Confederazione interessate.
3 Le decisioni di approvazione dei piani sono annunciate nel Foglio federale.
Art. 27 Inizio dei lavori (art. 95i cpv. 2 LAsi) 1 L’esecuzione del progetto può iniziare soltanto quando la decisione di approvazio- ne dei piani è passata in giudicato.
2 Il DFGP può autorizzare l’esecuzione immediata dei lavori quando:
a. gli interessati hanno dato il loro consenso; b. le opposizioni sembrano non avere alcuna possibilità di successo e la SEM assicura il ripristino nello stato originale; o c. sussiste una particolare urgenza.
Art. 28 Adattamenti ulteriori al progetto Gli adattamenti ulteriori del progetto devono essere sottoposti al DFGP. Esso ordina una nuova procedura di approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti impor- tanti.
Art. 29 Aggiornamento della misurazione ufficiale La SEM informa entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.
Capitolo 6: Entrata in vigore
Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
25 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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