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AS 2017 6209

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 15 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 88f cpv. 1–1quater 1 Le persone che vanno in pensione prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS2 possono ottenere una rendita transitoria. 1bis Ildatore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se l’impiegato: a. chiede il pensionamento parziale o integrale; b. ha compiuto 62 anni; c. nel periodo che precede immediatamente il pensionamento ha lavorato per almeno cinque anni presso datori di lavoro di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere f o g LPers oppure in unità amministrative di cui all’articolo 1; d. ha esercitato una funzione che per almeno cinque anni ha comportato un persistente elevato carico fisico o psichico; e e. chiede il versamento di una rendita transitoria intera o di una mezza rendita transitoria. 1ter Un persistente elevato carico fisico o psichico secondo il capoverso 1bis lettera d si presenta nei casi seguenti: a. attività con influssi di natura fisica, chimica o biologica che possono mettere in pericolo la salute;

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b. attività esercitate in un ambiente di lavoro difficile, segnatamente in pre- senza di temperature estreme, condizioni climatiche rigide o scarsa illumina- zione; c. attività con elevati carichi per l’apparato locomotore; d. attività con un elevato rischio d’infortunio; e. attività molto ripetitive, monotone o emotivamente gravose che possono provocare un elevato carico psichico; f. attività con orari di lavoro costrittivi come impieghi nel quadro di piani di servizio fissi (art. 10b) o il lavoro notturno. 1quater Il DFF determina d’intesa con i dipartimenti le funzioni il cui esercizio implica la partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria.

Art. 116h Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2017 La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria degli impiegati che hanno compiuto il 60° anno d’età al momento dell’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2017 e che beneficeranno a titolo volontario del pensionamento anticipato parziale o integrale è retta dal diritto previgente.

II L’allegato 1 è sostituito dalla versione seguente: Allegato 1 (art. 88f cpv. 5)

Partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Piano standard Piano per quadri (classi di (classi di stipendio) stipendio) Età di pensionamento 1–11 12–17 18–23 24–38

62 65 % 60 % 45 % 40 % 63 70 % 65 % 50 % 45 % 64 75 % 70 % 55 % 50 %

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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