AS 2017 6305
Ordinanza sull'aumento temporaneo delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per finanziare l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sull’aumento temporaneo delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria
dell’8 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 196 numero 14 capoverso 4 della Costituzione federale1; visto l’articolo 115 capoverso 1 della legge del 12 giugno 20092 sull’IVA, ordina:
I La legge del 12 giugno 2009 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 1 prima parte del periodo, 2 periodo introduttivo e 4 primo periodo
1 L’imposta ammonta al 7,7 per cento (aliquota normale); …
2 L’imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta):
4 L’imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,7 per cento (ali- quota speciale). …
Art. 28 cpv. 2
2 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,5 per cento
dell’importo fatturatogli se ha acquistato, nell’ambito della sua attività imprendito- riale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, prodotti agricoli, silvico- li, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all’imposta.
Art. 37 cpv. 1 1 Il contribuente che realizza una cifra d’affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 005 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 103 000 franchi, calcolate in base all’aliquota
2017-1947 6305
Aumento temporaneo delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto RU 2017 per finanziare l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. O
saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.
Art. 55 Aliquote d’imposta 1 Fatto salvo il capoverso 2, l’imposta sull’importazione di beni ammonta al 7,7 per cento. 2 Sull’importazionedi beni ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis l’imposta ammonta al 2,5 per cento.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018. Essa ha effetto, per quanto il termine di cui all’articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale sia prorogato, al più tardi fino al 31 dicembre 2030.
8 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr