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AS 2017 6307

Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto

Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:

Art. 3, rubrica, cpv. 1 e 3 Dichiarazione d’adesione nell’ambito dell’importazione di un bene (art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA)

1 Abrogato

3 Se rinuncia a importare i beni a proprio nome, il fornitore della prestazione segnala la rinuncia nella fattura destinata all’acquirente.

Art. 4 Nel caso in cui un bene sia trasferito dall’estero in un deposito in territorio svizzero per essere fornito a partire da tale deposito, il luogo della fornitura è considerato sito all’estero se il destinatario della fornitura e la controprestazione dovuta sono noti al momento del trasferimento dei beni in territorio svizzero e i beni sono in libera pratica doganale al momento della fornitura.

Art. 5 cpv. 1 e 2 lett. h, nonché art. 6a cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 8 Abrogato

1 RS 641.201

2015-1904 6307

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Art. 9 Esenzione e fine dell’esenzione dall’assoggettamento per le imprese situate sul territorio svizzero (art. 10 cpv. 2 lett. a e c nonché 14 cpv. 1 lett. a e 3 LIVA) 1 Le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero che avviano la propria attività o la estendono mediante assunzione di un’azienda o apertura di un nuovo settore d’attività sono esentate dall’assoggettamento se, alla luce delle circostanze, in quel momento è presumibile che nell’arco dei successivi 12 mesi esse non raggiungano il limite della cifra d’affari proveniente da prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’estero secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a o c LIVA. Qualora nel momento specifico non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d’affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi. 2 Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d’affari, l’esenzione dall’assoggettamento termina, a scelta, al momento: a. dell’avvio o dell’estensione dell’attività; oppure b. della nuova valutazione, e comunque entro e non oltre l’inizio del quarto mese. 3 Per le imprese già esentate dall’assoggettamento, l’esenzione termina allo scadere dell’esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d’affari. Se l’attività che fonda l’assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l’anno, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.

Art. 9a Esenzione e fine dell’esenzione dall’assoggettamento per le imprese estere (art. 10 cpv. 2 lett. a e c nonché 14 cpv. 1 lett. b e 3 LIVA) 1 Le imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero e che eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero sono esentate dall’assoggettamento se, alla luce delle circostanze, in quel momento è presumibile che nell’arco dei successivi 12 mesi esse non raggiungano il limite della cifra d’affari proveniente da prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’estero secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a o c LIVA. Qualora nel momento specifi- co non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d’affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi. 2 Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d’affari, l’esenzione dall’assoggettamento termina, a scelta, al momento: a. dell’esecuzione della prima prestazione sul territorio svizzero; oppure b. della nuova valutazione, e comunque entro e non oltre l’inizio del quarto mese. 3 Per le imprese già esentate dall’assoggettamento, l’esenzione termina allo scadere dell’esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d’affari. Se l’attività che

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fonda l’assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l’anno, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.

Art. 10 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c 1 Sono considerati prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunica- zioni segnatamente: c. la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; 2 Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomu- nicazioni segnatamente: c. la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all’uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati.

Art. 11 e 13 Abrogati

Art. 14 n. 6, 9 e 15 Sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili le prestazioni di una collettività pubblica che non costituiscono attività sovrane secondo l’articolo 3 lettera g LIVA. Hanno segnatamente carattere imprenditoriale le seguenti prestazioni delle colletti- vità pubbliche:

6. Abrogato

9. la gestione di depositi;

15. Concerne soltanto il testo francese

Art. 15, 18 cpv. 3 lett. b e 20 cpv. 2 e 3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 32 Insiemi e combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA)

Per determinare se il luogo della prestazione in caso di combinazioni di prestazioni si trovi in territorio svizzero o all’estero si applica per analogia l’articolo 19 capo- verso 2 LIVA.

Art. 36 cpv. 1 e 37 Abrogati

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Art. 38 Collaborazione tra collettività pubbliche (art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. b e c LIVA) 1 Per partecipazione di collettività pubbliche a società di diritto privato o pubblico ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b LIVA si intende sia la parte- cipazione diretta sia quella indiretta. 2 Per istituti e fondazioni fondati da collettività pubbliche ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera c LIVA si intendono gli istituti e le fondazioni fondati sia in modo diretto che indiretto da collettività pubbliche.

3 L’esclusione dall’imposta si estende:

a. alle prestazioni effettuate tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società o gli istituti e le fon- dazioni fondati in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società; b. alle prestazioni effettuate tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamen- te da collettività pubbliche e le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti e fondazioni o gli istituti e le fondazioni fonda- ti in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti e fondazioni.

Art. 38a Istituti di formazione e di ricerca (art. 21 cpv. 7 LIVA)

1 Sono considerati istituti di formazione e di ricerca:

a. gli istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’arti- colo 63a della Costituzione federale2, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale; b. le organizzazioni di pubblica utilità secondo l’articolo 3 lettera j LIVA non- ché le collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA; c. gli ospedali pubblici, indipendentemente dalla loro forma giuridica. 2 Le imprese dell’economia privata non sono considerate istituti di formazione e di ricerca.

Art. 39 Opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta (art. 22 LIVA)

L’opzione mediante dichiarazione nel rendiconto è esercitata nel medesimo periodo fiscale in cui è sorto il debito fiscale. Trascorso il termine di finalizzazione di cui all’articolo 72 capoverso 1 LIVA, non è più possibile esercitare l’opzione o rinun- ciare a un’opzione già esercitata.

Art. 40 Abrogato

2 RS 101

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Art. 45 cpv. 3, 3bis e 4 3 La conversione viene fatta al tasso di cambio pubblicato dall’AFC, con possibilità di scelta tra il corso medio mensile e il corso del giorno per la vendita delle divise. 3bis Alle valute estere per le quali l’AFC non pubblica alcun corso si applica il corso del giorno per la vendita delle divise pubblicato da una banca situata sul territorio svizzero. 4 I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione basan- dosi sul corso del gruppo. Tale corso è applicato tanto alle prestazioni infragruppo quanto nei rapporti con terzi.

Titolo prima dell’art. 48a Sezione 1a: Imposizione dei margini

Art. 48a Oggetti d’arte, antichità e altri pezzi da collezione (art. 24a cpv. 4 LIVA)

1 Sono considerati oggetti d’arte le seguenti opere fisiche di autori ai sensi

dell’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA: a. quadri eseguiti personalmente dall’artista quali dipinti a olio, acquerelli, pa- stelli, disegni, collage e simili; sono esclusi piani e disegni di architetti e di ingegneri, disegni tecnici e altri progetti e disegni eseguiti per scopi indu- striali, commerciali, topografici o simili, oggetti manufatti dipinti o decorati a mano, tele dipinte per scenari di teatro, per sfondi di studi d’arte e per usi simili; b. incisioni, stampe e litografie originali ottenute, in un numero limitato di esemplari, in bianco e nero o a colori, direttamente da una o più matrici la- vorate interamente a mano dall’artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico; c. serigrafie che presentano le caratteristiche di un’opera artistica originale, eseguite dall’artista in un numero limitato di esemplari e stampate da matrici lavorate interamente a mano dall’artista; d. opere originali dell’arte statuaria o scultoria eseguite interamente dall’artista nonché sculture copiate, in un numero limitato di esemplari, sotto il control- lo dell’artista o dei suoi successori in diritto; e. arazzi e tappeti murali eseguiti a mano in un numero limitato di esemplari da disegni originali forniti da artisti; f. esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall’artista e firmati dal medesimo; g. opere smaltate interamente eseguite a mano in un numero limitato di esem- plari, numerate e recanti la firma dell’artista o dell’atelier che le ha realizza- te; h. fotografie eseguite dall’artista, riprodotte da lui stesso o sotto il suo controllo in un numero limitato di esemplari e certificate o firmate dal medesimo;

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i. oggetti d’arte eseguiti personalmente dall’artista in un numero limitato di esemplari e non citati alle lettere a−h.

2 Sono considerati antichità i beni mobili aventi più di 100 anni.

3 Sono considerati pezzi da collezione in particolare anche:

a. francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissio- ne, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, che non sono destinati ad avere corso; b. collezioni e pezzi da collezione di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia o pezzi da collezione aventi interesse storico, archeologico, pa- leontologico, etnografico o numismatico; c. autoveicoli la cui prima immatricolazione all’atto dell’acquisto risale ad ol- tre 30 anni; d. vini e altri alcolici recanti l’indicazione dell’annata e accertabili mediante numerazione o in altro modo; e. oggetti realizzati in metalli preziosi, placcati in metalli preziosi, con pietre preziose, pietre semipreziose e simili quali gioielli, articoli di gioielleria, orologi e monete di valore collezionistico.

Art. 48b Imposizione dei margini per beni acquistati a un prezzo complessivo (art. 24a cpv. 5 LIVA) 1 Se ha acquistato pezzi da collezione a un prezzo complessivo, il rivenditore assog- getta all’imposizione dei margini la vendita di tutti questi pezzi. 2 La controprestazione della rivendita di singoli pezzi da collezione acquistati a un prezzo complessivo è dichiarata nel periodo di rendiconto nel quale è stata consegui- ta. Nel momento in cui supera il prezzo complessivo, la somma di tutte le contropre- stazioni è imponibile. 3 Se i pezzi da collezione vengono acquistati assieme ad altri beni a un prezzo com- plessivo, l’imposizione dei margini si applica solo qualora sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d’acquisto relativa ai pezzi da collezione.

Art. 48c Fatturazione (art. 24a LIVA)

Se in caso di rivendita di pezzi da collezione indica chiaramente l’imposta, il con- tribuente è tenuto a pagarla e non può né applicare l’imposizione dei margini né dedurre l’imposta precedente fittizia.

Art. 48d Registrazioni (art. 24a LIVA)

Il contribuente effettua una registrazione dell’acquisto e della vendita dei pezzi da collezione. In caso di beni acquistati a un prezzo complessivo sono effettuate regi- strazioni separate per ogni lotto.

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Art. 50a Giornali e riviste elettronici senza carattere pubblicitario (art. 25 cpv. 2 lett. abis LIVA) 1 Sono considerati giornali e riviste elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici che: a. vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati; b. sono costituiti prevalentemente da testo o immagini; e c. svolgono fondamentalmente la stessa funzione di giornali e riviste secondo l’articolo 50. 2 Dei giornali e delle riviste elettronici senza carattere pubblicitario fanno parte anche gli audiogiornali e le audioriviste il cui contenuto riflette in massima parte l’opera originale.

Art. 51a Libri elettronici senza carattere pubblicitario (art. 25 cpv. 2 lett. abis LIVA) 1 Sono considerati libri elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici che: a. vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati; b. sono opere singole compiute, costituite prevalentemente da testo o immagini e non interattive; e c. svolgono fondamentalmente la stessa funzione dei libri stampati secondo l’articolo 51. 2 Dei libri elettronici senza carattere pubblicitario fanno parte anche gli audiolibri il cui contenuto riflette in massima parte l’opera originale.

Art. 52 Carattere pubblicitario (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 e abis LIVA) 1 I prodotti stampati ed elettronici hanno carattere pubblicitario se a livello di conte- nuti l’intento principale è quello di propagandare le attività commerciali dell’editore o di un terzo che lo sostiene.

2 Sono considerate terzi che sostengono l’editore:

a. le persone e le imprese per cui l’editore opera o da questi controllate; o b. le altre persone strettamente vincolate all’editore ai sensi dell’articolo 3 let- tera h LIVA. 3 È considerata pubblicità sia la pubblicità diretta, come la pubblicità e le inserzioni, sia quella indiretta, come gli articoli pubbliredazionali e i comunicati pubblicitari.

Art. 60 Abrogato

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Titolo prima dell’art. 62 Sezione 2: Deduzione dell’imposta precedente fittizia

Art. 62 Metalli e pietre preziosi (art. 28a cpv. 1 lett. a LIVA)

Non sono considerati beni mobili accertabili i metalli preziosi delle voci di tariffa doganale 7106–71123 e le pietre preziose delle voci di tariffa doganale 7102–7105.

Art. 63 Diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia (art. 28a cpv. 1 e 2 LIVA)

1 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa unicamente se vengono

acquistati beni mobili accertabili a un prezzo complessivo. 2 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se nel prezzo complessivo sono compresi pezzi da collezione (art. 48a) o beni mobili non accertabili e non sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d’acquisto relativa ai beni di cui all’articolo 28a LIVA.

3 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se:

a. al momento dell’acquisto del bene è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA; b. il contribuente ha importato il bene; c. sono stati acquistati beni di cui all’articolo 44 capoversi 1 lettere a e b e 2; d. il contribuente sa o dovrebbe sapere che tale bene è stato importato in esen- zione d’imposta. 4 Per i pagamenti effettuati nell’ambito della liquidazione dei danni, la deduzione dell’imposta precedente è consentita unicamente sul valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.

Art. 64 Abrogato

Art. 77 cpv. 2 lett. e, nonché 3

2 Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:

e. realizzano più del 50 per cento della loro cifra d’affari con prestazioni impo- nibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto ef- fettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica. 3 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27,

3 RS 632.10, allegato

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29 e 30 LIVA. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo

indicato è versato all’AFC fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.

Art. 78 cpv. 3 3 Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre anni prima di poter passare al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.

Art. 79 cpv. 3 3 In caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Resta salva una correzione conformemente all’articolo 93, se dal momento del passaggio i beni immobili vengono utilizzati in minor misura per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Art. 81 cpv. 5 5 In caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effet- tivo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Resta salvo uno sgravio fiscale successivo conformemente all’articolo 32 LIVA, se dal momento del passaggio le scorte di merci, i mezzi d’esercizio o i beni d’investimento vengono utilizzati in maggior misura per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Art. 82 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b 2 Al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti l’imposta sul valore attuale dei beni immobili è conteggiata all’aliquota normale in vigore in quel mo- mento se: b. il contribuente ha acquistato il bene nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 83 cpv. 1, frase introduttiva 1 Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo non utilizza oppure utilizza in misura inferiore rispetto all’alienante, per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, un patrimonio o parte di esso dal momento della sua assunzione nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA, occorre procedere come segue:

Art. 86 cpv. 1 lett. b

1 Il contribuente è autorizzato ad applicare due aliquote saldo se:

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b. almeno due di queste attività costituiscono ciascuna oltre il 10 per cento del- la cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili.

Art. 88 cpv. 2 2 Nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 LIVA la controprestazione complessiva può essere conteggiata all’aliquota saldo autorizzata applicabile alla prestazione preponderante. Se tuttavia le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota di cui all’articolo 25 LIVA, la controprestazione complessiva andrà conteggiata all’aliquota saldo autorizzata più elevata, salvo che il contribuente riesca a dimostra- re quale percentuale della prestazione complessiva sia relativa alle singole presta- zioni parziali.

Art. 89 cpv. 3 3 Se un’attività accessoria usuale per il settore o più attività accessorie usuali per il settore per le quali l’ordinanza dell’AFC prevede la stessa aliquota saldo costitui- scono oltre il 50 per cento della cifra d’affari complessiva realizzata con l’attività principale imponibile e con le attività accessorie imponibili usuali per il settore, il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo è retto dagli articoli 86–88.

Art. 90 cpv. 2 e 2bis 2 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano beni mobili accertabili senza che sia loro chiaramente trasferita l’imposta possono applicare, al momento della vendita di questi beni, la procedura di computo dell’imposta prece- dente fittizia messa a disposizione dall’AFC. Tale procedura non è applicabile agli autoveicoli usati il cui peso complessivo non supera i 3500 kg né ai beni: a. che il contribuente ha ricevuto nell’ambito della procedura di notifica da una persona che applica il metodo di rendiconto effettivo; b. di cui il contribuente sa o dovrebbe sapere che sono stati importati in esen- zione d’imposta; c. che il contribuente ha acquistato in territorio svizzero in esenzione d’imposta; o d. che il contribuente ha ricevuto nell’ambito di una liquidazione dei danni, se gli importi pagati eccedono il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione. 2bis La procedura di cui al capoverso 2 si applica per analogia quando si vendono pezzi da collezione (art. 48a).

Art. 93 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b 1 Se un bene immobile non è più utilizzato nell’ambito dell’attività imprenditoriale del contribuente o viene destinato a un’attività esclusa dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA, l’imposta è calcolata sul valore attuale all’aliquota normale in vigore in quel momento se:

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b. il contribuente ha acquistato il bene nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 94 cpv. 1 lett. a–c, 3 e 4

1 Fattosalvo l’articolo 93, le prestazioni a persone strettamente vincolate sono

considerate, nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, come segue: a. Abrogata b. Abrogata c. i beni e le prestazioni di servizi sono conteggiati all’aliquota saldo autorizza- ta alla controprestazione pagata, ma almeno al valore che sarebbe stato con- venuto fra terzi indipendenti; 3 Alle persone strettamente vincolate che fanno parte del personale si applica il capoverso 2. 4 Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono considerate come eseguite a titolo oneroso. L’imposta è calcolata sull’importo determinante anche per le imposte dirette.

Art. 95 Vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento (art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

La vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento che non sono stati impiegati esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta è conteggiata all’aliquota saldo autorizzata. Se sono state autorizzate due aliquote saldo e il mezzo d’esercizio o il bene d’investimento è stato utilizzato in entrambe le attività, le controprestazioni sono conteggiate all’aliquota saldo più elevata.

Art. 97 cpv. 1, 3 e 4 1 Le istituzioni affini di cui all'articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente i consorzi comunali e gli altri raggruppamenti di collettività pubbliche, le parrocchie, le scuole e gli internati privati, gli ospedali privati, i centri medici, i centri di riabili- tazione, le case di cura, le organizzazioni private Spitex, le case di riposo, le case di cura, le residenze per anziani, le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali, i gestori di impianti sportivi e centri cultu- rali sussidiati da collettività pubbliche, le assicurazioni cantonali di edifici, le coope- rative idriche, le imprese di trasporto pubblico, le corporazioni forestali di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche, gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport, le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile (CC)4 e le fondazioni ai sensi degli articoli 80–89bis CC. 3 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 LIVA. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo indicato è versato all’AFC, fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.

4 RS 210

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4 I servizi autonomi di cui all’articolo 12 capoverso 1 LIVA che si riuniscono in un unico soggetto fiscale (art. 12 cpv. 2 LIVA) possono applicare il metodo delle ali- quote forfetarie.

Art. 98 cpv. 2 2 Il metodo delle aliquote forfetarie è mantenuto per almeno tre periodi fiscali. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo dieci anni. Il passaggio anticipato è possibile in occasione di qualsiasi adeguamento dell’aliquota forfetaria che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote d’imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.

Art. 99a Rendiconto dell’imposta sull’acquisto (art. 37 cpv. 5 LIVA)

I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie e acquistano presta- zioni di imprese con sede all’estero secondo gli articoli 45–49 LIVA versano trime- stralmente l’imposta sull’acquisto all’aliquota legale corrispondente.

Art. 107, rubrica e cpv. 1 Modifica del sistema di rendiconto in caso di applicazione del meto- do delle aliquote saldo o del metodo delle aliquote forfetarie (art. 39 LIVA) 1 In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendi- conto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente conteggia i crediti esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo o forfetarie autorizzate.

Art. 109 e 110 Abrogati

Art. 115 cpv. 1 lett. a 1 L’importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionata- mente o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l’articolo 76 capoverso 1 LD5: a. al 100 per cento nel caso di immagazzinamento di merci di gran consumo;

Art. 118 cpv. 1 lett. c e d

1 L’autorizzazione è rilasciata se il contribuente:

c. tiene per detti beni un controllo dettagliato sull’importazione, sul deposito e sull’esportazione;

5 RS 631.0

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d. presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l’AFC, per le importazioni ed esportazioni di beni di cui alla lettera b, eccedenti d’imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno, che provengono dal ver- samento dell’imposta sull’importazione all’AFD; e

Titolo prima dell’art. 121a Titolo quinto: Diritto procedurale applicabile all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all’imposta sull’acquisto Capitolo 1: Diritti e obblighi del contribuente Sezione 1: Rinuncia all’annuncio di inizio dell’assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA)

Art. 121a Le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti presso l’AFC. Nel caso delle imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero la rinuncia è possibile anche se, oltre alle suddette, eseguono prestazioni per le quali sono esentate dall’assoggettamento secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA.

Titolo prima dell’art. 122 Sezione 1a: Giustificativi in forma non cartacea (art. 70 cpv. 4 LIVA)

Art. 122 La trasmissione e la conservazione dei giustificativi in forma non cartacea sono rette dagli articoli 957–958f del Codice delle obbligazioni6 e dall’ordinanza del 24 aprile

20027 sui libri di commercio.

Art. 123–125 Abrogati

6 RS 220 7 RS 221.431

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Titolo prima dell’art. 131 Capitolo 3: Diritti e obblighi delle autorità Sezione 1: Protezione dei dati

Art. 131 Consulenza in materia di protezione dei dati (art. 76 cpv. 1 LIVA) 1 L’AFC designa un consulente responsabile in materia di protezione e sicurezza dei dati. 2 Il consulente controlla che vengano osservate le disposizioni in materia di prote- zione dei dati e provvede, in particolare, a una verifica periodica dell’esattezza e della sicurezza dei dati. 3 Il consulente provvede inoltre affinché si svolgano controlli periodici che garanti- scano l’esattezza dei dati raccolti e il loro trasferimento completo su supporti di dati.

Art. 132, rubrica, cpv. 2 e 3 Trattamento dei dati (art. 76 cpv. 1 e 76a cpv. 1 e 2 LIVA) 2 L’AFC può trattare in forma elettronica o altra forma i dati che essa rileva o racco- glie oppure riceve da partecipanti a un procedimento, da terzi o da autorità.

3 Abrogato

Art. 133 Responsabilità per il sistema d’informazione (art. 76a cpv. 1 e 76d lett. a LIVA)

L’AFC è responsabile della sicurezza dell’esercizio e della manutenzione del siste- ma d’informazione e della legittimità del trattamento dei dati.

Art. 134 Categorie di dati (art. 76a cpv. 1 e 3 e 76d lett. b e c LIVA)

I dati che l’AFC può trattare ai sensi dell’articolo 76a capoverso 3 LIVA sono i seguenti: a. dati sull’identità delle persone: in particolare nominativi, forma giuridica, iscrizione nel registro di commercio, data di nascita o di costituzione, indi- rizzo, domicilio e sede sociale, numeri di mezzi di telecomunicazione, indi- rizzo di posta elettronica, attinenza, riferimento bancario, rappresentante le- gale, numero d’assicurato AVS; b. dati sulle attività economiche: genere di attività commerciale, cifre d’affari realizzate o preventivate, data d’iscrizione e di cancellazione, luogo di ese- cuzione della prestazione nonché i dati riguardanti il trasferimento e l’importazione ed esportazione di merci necessari per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto;

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c. dati sulla situazione reddituale e patrimoniale: in particolare dati raccolti da libri contabili, cifre economico-aziendali, immobili, denaro contante, conti postali e bancari, cartevalori e altri beni mobili di valore nonché le eredità indivise; d. dati sulla situazione tributaria: rendiconti fiscali; e. dati su debiti e cessioni di crediti: durata ed entità delle cessioni di crediti, ammontare dei crediti imponibili ceduti; f. dati su procedure di esecuzione, fallimento e sequestro: procedure di esecu- zione, fallimento, sequestro e procedura di concordato, atti giudiziali e ex- tragiudiziali finalizzati alla riscossione di crediti; g. dati sull’osservanza degli obblighi fiscali: osservanza degli obblighi di col- laborazione fiscale, pagamento puntuale delle imposte dovute, obbligo di te- nere la contabilità, accertamenti fatti nell’ambito di un controllo, nonché dati che sono necessari per garantire l’incasso delle imposte dovute dai contri- buenti e dalle persone responsabili in solido; h. dati sul sospetto di infrazioni, su reati, oggetti e mezzi di prova sequestrati nonché su procedimenti penali: sospetto fondato di infrazioni, oggetti e mez- zi di prova sequestrati, reati e conseguenti sanzioni e ricuperi d’imposta ai sensi dell’articolo 12 della legge del 22 marzo 19748 sul diritto penale am- ministrativo; i. dati su procedimenti amministrativi: dati riguardanti procedimenti ammini- strativi e procedimenti giudiziari in ambito fiscale, necessari per l’emissione di avvisi di tassazione e per la valutazione delle pretese di restituzione e del- le domande di condono dell’imposta; j. dati su procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria: autorità richie- dente, data e oggetto della richiesta, persone interessate, svolgimento della procedura e tipo di misure.

Art. 135 Statistiche (art. 76a cpv. 2 lett. j LIVA)

1 L’AFC allestisce e tiene statistiche nella misura in cui siano necessarie per

l’adempimento dei compiti legali. 2 L’AFC può trasmettere dati, a fini statistici, alle autorità federali e cantonali non- ché ad altre persone interessate, sempre che tali dati siano resi anonimi e non con- tengano indicazioni che permettono di risalire alle persone interessate. È fatto salvo l’articolo 10 capoversi 4 e 5 della legge del 9 ottobre 19929 sulla statistica federale. 3 I dati che non sono stati resi anonimi possono essere utilizzati per controlli interni e per la pianificazione interna.

8 RS 313.0 9 RS 431.01

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Art. 136 Comunicazione di dati all’AFD (art. 76b cpv. 2 LIVA)

L’AFC accorda al personale dell’AFD incaricato di determinare e riscuotere l’imposta sul valore aggiunto l’accesso ai dati di cui all’articolo 134 mediante una procedura di richiamo, nella misura in cui tali dati siano necessari per una corretta e completa imposizione dell’importazione o per l’esecuzione di procedimenti penali o amministrativi.

Art. 137 Durata di conservazione, distruzione e archiviazione dei dati (art. 76c cpv. 1 e 76d lett. e ed f LIVA) 1 L’AFC distrugge i dati al più tardi allo scadere dei termini fissati nell’articolo 70 capoversi 2 e 3 o nell’articolo 105 LIVA. Sono fatti salvi i dati di cui l’AFC necessi- ta periodicamente per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto. 2 I dati destinati alla distruzione sono offerti all’Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 199810 sull’archiviazione.

Art. 138 Valutazione dell’offerta Internet dell’AFC (art. 76d LIVA) 1 Per la valutazione della sua offerta Internet, l’AFC è autorizzata a trattare i dati di persone che fanno uso di tale offerta (logfile). 2 I dati possono essere trattati solo per tale valutazione e per la durata assolutamente necessaria. Dopo la valutazione sono distrutti o resi anonimi.

Art. 139 Abrogato

Art. 144 cpv. 1 lett. b

1 Sono esenti dall’imposta:

b. l’ottenimento di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di benefi- ciari istituzionali e persone beneficiarie.

Art. 150, secondo periodo … Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi destinati a scopi amministrativi, segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi, o utilizzati esclusi- vamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare.

10 RS 152.1

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Art. 151 cpv. 1, frase introduttiva, e 2

1 Ha diritto al rimborso delle imposte versate secondo l’articolo 28 capoverso 1

lettere a e c LIVA chi importa beni o riceve prestazioni a titolo oneroso in Svizzera e: 2 Il diritto al rimborso dell’imposta è salvaguardato se il richiedente è esentato dall’assoggettamento conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA e non rinuncia a questa esenzione.

Art. 153 cpv. 1 e 2 1 Il rimborso dell’imposta corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla dedu- zione dell’imposta precedente di cui agli articoli 28–30 e 33 capoverso 2 LIVA. Il rimborso è limitato all’ammontare corrispondente all’aliquota prevista dalla legge per la specifica prestazione. L’imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni non soggette o esentate da tale imposta ai sensi della LIVA non viene rimborsata. 2 Le agenzie di viaggio e gli organizzatori di manifestazioni con sede all’estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in Svizzera per forniture e prestazioni di servizi ricevute che essi rifatturano ai loro clienti.

Art. 158 Composizione dell’organo consultivo (art. 109 LIVA)

L’organo consultivo si compone di 14 membri permanenti.

Art. 159 cpv. 1bis e 2 1bis L’AFC partecipa alle riunioni dell’organo consultivo in qualità di consulente.

2 L’AFC assume i compiti amministrativi di segretariato e tiene il verbale delle

riunioni; il verbale riporta le raccomandazioni dell’organo consultivo ed eventuali pareri di maggioranza e minoranza.

Art. 160 Pareri e raccomandazioni (art. 109 LIVA)

L’organo consultivo presenta i propri pareri e le proprie raccomandazioni all’attenzione del DFF. Può indicare i pareri di maggioranza e quelli di minoranza.

Art. 161 cpv. 2

2 La decisione circa la definizione della prassi spetta all’AFC.

Art. 162 Informazione del pubblico 1 Le deliberazioni e i documenti sottoposti all’organo consultivo o da esso redatti sono confidenziali. Sono fatti salvi i progetti inerenti alla definizione della prassi

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dell’AFC; tali progetti sono pubblicati sul sito Internet dell’AFC11 contemporanea- mente alla convocazione della seduta in cui sono presumibilmente trattati. 2 L’organo consultivo può informare il pubblico, con il consenso dell’AFC, riguardo agli affari da esso trattati.

Art. 166a Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017 (art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA)

Per le imprese estere che non hanno uno stabilimento d’impresa in territorio svizzero e che nei 12 mesi precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza hanno eseguito prestazioni imponibili in territorio svizzero, l’esenzione dall’assoggetta- mento secondo l’articolo 9a termina al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza se nel corso di questi 12 mesi l’impresa ha raggiunto il limite della cifra d’affari secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a o c LIVA proveniente da presta- zioni eseguite sul territorio svizzero o all’estero che non sono escluse dall’imposta e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore dell’ordi- nanza esegue prestazioni imponibili in territorio svizzero. Se le prestazioni non sono state eseguite per tutti e 12 i mesi, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

11 www.estv.admin.ch > Imposta sul valore aggiunto > Informazioni specifiche > Organo consultivo.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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