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AS 2017 6337

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Modifica del 17 marzo 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 7 luglio 20161; visto il parere del Consiglio federale del 19 ottobre 20162, decreta:

I La legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 64c cpv. 2 lett. a e 4

2 La tassa di vigilanza annuale è riscossa:

a. presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previ- denza soggetti alla vigilanza nonché del numero degli assicurati attivi e del numero delle rendite versate; 4 Le autorità di vigilanza addossano agli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a.