Lexipedia

AS 2017 6345

Ordinanza sull'assicurazione militare

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Modifica del 1° novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Sostituzione di un termine Negli articoli 12 e 14 capoverso 3 «Dipartimento» è sostituito con «DFI».

Art. 8 Assicurazione di base facoltativa 1 Sono considerati pensionati ai sensi dell’articolo 2 della legge gli assicurati a titolo professionale che sono pensionati regolarmente o anticipatamente. 2 La domanda di adesione all’assicurazione di base facoltativa deve essere notificata per scritto all’assicurazione militare nel corso dell’ultimo anno di servizio, ma al più tardi entro due mesi dopo il pensionamento. L’ammissione avviene senza alcuna riserva al momento del pensionamento. 3 Il recesso dall’assicurazione di base facoltativa è possibile in ogni momento me- diante dichiarazione scritta. Il recesso può avere effetto al più presto il mese succes- sivo alla dichiarazione. È esclusa la riammissione.

Art. 8a Abrogato

1 RS 833.11

2017-2556 6345

Assicurazione militare. O RU 2017

Titolo prima dell’articolo 28a Sezione 2a: Premi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa

Art. 28a Premio per prestazioni in caso di malattia 1 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 340 franchi.

2 Per gli assicurati a titolo professionale, il cui stipendio rientra in una delle seguenti fasce, il premio è ridotto come segue: a. se il loro stipendio è pari o inferiore all’importo massimo previsto nella clas- se di stipendio 10: del 48 per cento; b. se il loro stipendio supera l’importo massimo secondo la lettera a ed è pari o inferiore all’importo massimo previsto nella classe di stipendio 13: del

27 per cento;

c. se il loro stipendio supera l’importo massimo secondo la lettera b ed è pari o inferiore all’importo massimo previsto nella classe di stipendio 16: del

12 per cento.

3 Determinante per la riduzione è lo stipendio di cui all’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers) comprese le indennità di funzione, le indennità speciali e le indennità in funzione del mercato del lavoro di cui agli articoli 46, 48 e 50 OPers. 4 La parte dei premi relativa al rischio di malattia degli assicurati a titolo professio- nale impiegati a tempo parziale è uguale a quella dovuta con un impiego a tempo pieno.

Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa Per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facolta- tivo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 24 franchi al mese.

Art. 28c Riscossione dei premi per gli assicurati a titolo professionale

1 Il premio è esigibile mensilmente ed è dedotto direttamente dallo stipendio.

2 L’obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia secondo l’arti- colo 66b capoverso 2 della legge è sospeso per le attività di cui all’articolo 1a capo- verso 1 lettere a nonché c–m della legge esercitate per oltre 60 giorni consecutivi.

2 RS 172.220.111.3

6346

Assicurazione militare. O RU 2017

Art. 28d Riscossione dei premi per gli assicurati a titolo facoltativo I premi sono esigibili mensilmente e sono dedotti dalla rendita di vecchiaia versata dalla cassa pensioni PUBLICA oppure, se l’importo non è sufficiente, dalla rendita dell’assicurazione militare.

Art. 28e Adeguamento del premio e del supplemento 1 La Divisione assicurazione militare dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazio- ne contro gli infortuni (INSAI) sottoporre annualmente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) entro la fine di luglio una proposta per gli adeguamenti dei premi per l’anno seguente. La base della proposta è costituita da un riepilogo com- mentato concernente: a. i costi determinanti di cui all’articolo 66b capoverso 1 della legge per le ma- lattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facolta- tivo; b. i costi determinanti di cui all’articolo 66b capoverso 1 della legge per gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo, compresi i costi per le ricadute e le conseguenze tardive di tali infortuni; c. il numero di casi di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo; d. il numero di infortuni nonché il numero di ricadute e conseguenze tardive degli assicurati a titolo facoltativo; e. le entrate derivanti dai premi per l’assicurazione malattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo nonché quelle deri- vanti dai supplementi per l’assicurazione contro gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo; f. il numero di assicurati che ottiene una riduzione dei premi nonché la somma delle riduzioni dei premi accordate; g. il numero di assicurati a titolo professionale e il numero di assicurati a titolo facoltativo. 2 I dati di cui al capoverso 1 sono forniti separatamente in base alla situazione effet- tiva o alle valutazioni per l’anno precedente, l’anno in corso e l’anno successivo.

3 Il riepilogo commentato contiene anche una valutazione riguardante:

a. l’adeguamento del premio di cui all’articolo 28a, per garantire che le entrate raggiungano un grado di copertura dei costi almeno dell’80 per cento; per il calcolo delle entrate concernenti i premi ridotti si prende in considerazione il relativo importo ridotto; b. l’adeguamento del supplemento di cui all’articolo 28b, per adempiere le pre- scrizioni relative al calcolo di cui all’articolo 66c capoverso 2 della legge. 4 Il DFI propone ogni anno al Consiglio federale i necessari adeguamenti del premio di cui all’articolo 28a e del supplemento di cui all’articolo 28b per l’anno succes- sivo.

6347

Assicurazione militare. O RU 2017

Art. 34 cpv. 1 1 I tribunali arbitrali cantonali di cui all’articolo 27 della legge e i tribunali canto- nali delle assicurazioni di cui all’articolo 57 LPGA comunicano le loro decisioni all’UFSP.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1° novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6348