AS 2017 641
Accordo che proroga l'Accordo quadro concernente la collaborazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare di generazione IV
Traduzione1
Accordo che proroga l’Accordo quadro concernente la collaborazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare di generazione IV
Concluso il 26 febbraio 2015 Entrato in vigore per la Svizzera il 27 agosto 2015
Il Governo del Canada, la Comunità europea dell’energia atomica, il Governo della Repubblica Popolare Cinese, il Governo della Repubblica francese, il Governo del Giappone, il Governo della Repubblica di Corea, il Governo della Federazione Russa, il Governo della Repubblica del Sudafrica, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo degli Stati Uniti d’America, ognuno dei quali è Parte all’Accordo quadro concernente la collaborazione interna- zionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare di generazione IV, fatto a Washington il 28 febbraio 20052 (di seguito denominato «Accordo quadro»), collettivamente denominati «Parti»; considerata la volontà di proseguire la collaborazione fruttuosa e reciprocamente proficua portata avanti finora in virtù dell’Accordo quadro; preso atto del Programma di sviluppo tecnologico riveduto (gennaio 2014); ricordando che, secondo l’articolo 15 dell’Accordo quadro, ogni collaborazione iniziata nell’ambito del presente Accordo quadro, ma non terminata al momento della sua scadenza o della sua estinzione, può essere protratta fino alla sua conclu- sione, conformemente alle disposizioni dell’Accordo quadro; e agendo in applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 12 dell’Accordo quadro, hanno convenuto quanto segue:
1 Dal testo originale francese (RO 2017 641).
2 RS 0.424.21
2015-1675 641
Acc. che proroga l’Accordo quadro concernente la collaborazione RU 2017 internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare di generazione IV
Art. 1 Proroga dell’Accordo quadro Fatto salvo il paragrafo 5 dell’articolo 12, l’Accordo quadro è prorogato per un periodo di dieci (10) anni, fino al 28 febbraio 2025.
Art. 2 Firma ed entrata in vigore 1) Il presente Accordo entra in vigore, per le Parti che hanno espresso la loro inten- zione di esservi vincolate, alla data in cui tre Parti hanno avranno espresso la loro intenzione di esservi vincolate. 2) Le Parti esprimono la loro intenzione di essere vincolate al presente Accordo mediante firma non soggetta ad accettazione o mediante firma soggetta ad accetta- zione seguita dal deposito di uno strumento di accettazione presso il Depositario. 3) Se una Parte, dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, esprime la sua intenzione di esservi vincolata, quest’ultimo entra in vigore per tale Parte alla data della sua firma non soggetta ad accettazione o alla data del deposito del suo strumento di accettazione presso il Depositario. 4) Conformemente all’articolo 15 dell’Accordo quadro, le Parti intendono prosegui- re ogni collaborazione iniziata nell’ambito dell’Accordo quadro che non sarà termi- nata alla data del 28 febbraio 2015 con le Parti all’Accordo quadro per le quali il presente Accordo non sarà entrato in vigore alla data del 28 febbraio 2015.
Art. 3 Depositario L’esemplare originale del presente Accordo è depositato presso il Segretario genera- le dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Ac- cordo.
Fatto in un esemplare, in lingua francese e in lingua inglese, ciascuno dei due testi facente ugualmente fede.
(Seguono le firme)