AS 2017 6411
AS 2017 6411
Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC)
Modifica del 18 ottobre 2017
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 26 novembre 20031 concernente gli aiuti agli investi- menti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3,
18 capoverso 3, 19 capoversi 4 e 8, 19e capoverso 3, 39 capoverso 1 lettera e,
43 capoverso 5, 46 capoverso 5, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2
dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui miglioramenti strutturali (OMSt); visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 20033 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC),
Art. 5 Graduazione degli aiuti agli investimenti e dei contributi per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici La graduazione degli aiuti agli investimenti forfettari per l’aiuto iniziale, gli edifici d’abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, gli edifici alpestri e gli edifici di economia rurale per suini e pollame nonché dei contributi per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici è fissata nell’allegato 4.
2017-1407 6411
Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2017
II L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
18 ottobre 2017 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2017
Allegato 4 (art. 5 e 6 cpv. 1)
Titolo dell’allegato
Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti e per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici
Cifre III, IV e VI III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo
1. Contributi
Elemento Contributo federale in franchi per unità
Unità Zona collinare e Zone di montagna zona di montagna I II–IV
Contributo massimo per azienda per la costruzione e la trasformazione di edifici di economia rurale: Contributo forfettario di base Azienda 118 500 172 500 massimo senza stalla SSRA Contributo forfettario di base Azienda 133 500 192 500 massimo con stalla SSRA
Costruzione e trasformazione per singolo elemento: Stalla Importo di base 7 500 10 000 Stalla senza SSRA UBG 1 250 2 000 Stalla con SSRA UBG 1 500 2 400 Fienile e silo m3 15,00 20,00 Impianto per il deposito di concimi m3 22,50 30,00 aziendali Rimessa m2 25,00 35,00
Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2017
2. Crediti d’investimento
Elemento Unità Credito d’investimento in franchi
Zona di pianura Zona collinare e Zone di montagna zona di montagna I II–IV
Credito d’investimento massimo per azienda e UBG per la costruzione e la trasformazione di edifici di economia rurale: Edificio con stalla UBG 8 000 5 000 5 000 senza SSRA Edificio con stalla UBG 9 000 5 660 5 660 con SSRA
Costruzione e trasformazione di edifici di economia rurale per elemento: Stalla senza SSRA UBG 5 000 3 300 3 300 Stalla con SSRA UBG 6 000 3 960 3 960 Fienile e silo m3 90 50 50 Impianto per il deposito m3 110 75 75 di concimi aziendali Rimessa m2 190 115 115
3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento
a. In caso di costruzione di singoli elementi e di trasformazioni, la somma dei contributi parziali non può essere superiore all’importo massimo per edifici di economia rurale per azienda. b. L’importo di base è versato soltanto in caso di costruzione dell’elemento stalla. In caso di trasformazioni l’importo di base è ridotto proporzional- mente. c. Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo. d. Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una riduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 5 e
46 cpv. 6 OMSt). Dall’aiuto massimo agli investimenti sono dedotti almeno
il resto del credito d’investimento per questi provvedimenti e il contributo federale pro rata temporis secondo l’articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt. e. Le stalle per conigli sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edi- fici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.
Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2017
IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri Elemento, parte dell’edificio, unità Contributo federale Credito d’investi- in franchi mento in franchi
Importo massimo per UBG (somma degli elementi) 2 600 6 000
Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame 25 300 66 000 giovane e fino a 59 UBG (animali munti) Capanna alpestre (parte abitativa); a partire 38 000 96 000 da 60 UBG (animali munti) Locali e impianti per la fabbricazione e lo 770 2 100 stoccaggio del formaggio, per UBG (animali munti) Stalla, compreso l’impianto per il deposito di 770 2 400 concimi aziendali per UBG Porcile, compreso l’impianto per il deposito di 230 540 concimi aziendali per posta di suini da ingrasso (PSI) Prima area di mungitura e stand di mungitura 290 960 mobile anziché nuova stalla, per vacca da latte A partire dalla seconda area di mungitura anziché 90 240 nuova stalla, per vacca da latte
Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento a. Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio devono essere trasformati almeno 900 kg di latte per UBG (animali munti). b. Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso. c. Una UBG di capre o pecore da latte è equiparata alle vacche da latte.
Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2017
VI. Contributi per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici
1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca
Provvedimento Contributo federale in franchi
Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta 120 di raccolta dell’urina per UBG Mangiatoie rialzate per UBG 70
I requisiti tecnici per la realizzazione del provvedimento edilizio e per il funziona- mento dell’impianto vanno applicati secondo le vigenti raccomandazioni della Stazione di ricerca Agroscope.
2. Evitare immissioni puntuali di prodotti fitosanitari
Provvedimento Contributo federale in percentuale
Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici 25 e nebulizzatori
L’adempimento delle esigenze tecniche deve essere verificato dal servizio fitosanita- rio cantonale o dalla protezione delle acque. I costi che danno diritto ai contributi sono fissati sulla base dell’offerta economica- mente più vantaggiosa.