AS 2017 6495
AS 2017 6495
Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)
Modifica dell’8 giugno 2017
La Banca nazionale svizzera ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 18 marzo 20041 sulla Banca nazionale è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
8 giugno 2017 In nome della Banca nazionale svizzera: Il presidente della Direzione generale, Thomas J. Jordan Un membro della Direzione generale, Fritz Zurbrügg
1 RS 951.131
2017-1908 6495
O sulla Banca nazionale RU 2017
Allegato (art. 5 cpv. 1)
Rilevazioni
Denominazione della Bilancio mensile dettagliato rilevazione: Oggetto della rilevazione: Poste di bilancio e operazioni fiduciarie conforme- mente alle disposizioni del Consiglio federale2 e della FINMA concernenti la presentazione dei conti di banche3; suddivisione per durata residua, valuta (franco svizzero, dollaro USA, euro, yen), sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero nonché settori economici; registrazione dei crediti e impegni monetari iscritti a bilancio risultanti da operazioni pronti contro termine, nonché da depositi in contanti costituiti in garanzia per operazioni di prestito e altre; crediti concessi in cooperazione con banche all’estero, iscritti a bilancio dalle banche all’estero Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche in cui il totale dalla somma di bilancio e dalle operazioni fiduciarie supera 150 milioni di franchi e la cui sola somma di bilancio ammonta ad almeno 100 milioni di franchi Ripartizione per settori economici: banche le cui attività in Svizzera superano 1,5 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Direzione, impresa Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 17 giorni Disposizioni speciali: Le banche nel Principato del Liechtenstein sono tenute a informare indipendentemente dai valori soglia sopraindicati
2 Cap. 4 art. 25–42 dell’O del 30 apr. 2014 sulle banche (RS 952.02).
3 Circolare FINMA 2015/1 del 27 mar. 2014 Direttive contabili-banche.
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Denominazione della Nuove ipoteche rilevazione: Oggetto della rilevazione: Nuovi crediti per il finanziamento di immobili in Svizzera per i tre tipi di operazioni seguenti: (i) finanziamento dell’acquisto di un immobile, (ii) riscatto di un credito concesso da un altro presta- tore o (iii) finanziamento della costruzione di un immobile. La rilevazione concerne le caratteristiche generali del credito (p.es. mutuatario, tipo di opera- zione, limiti del credito, impiego, garanzie, reddito), le caratteristiche delle singole tranche (p.es. tipo di tasso di interesse, tasso di interesse, vincoli di inte- resse e di capitale) nonché le caratteristiche dei singoli immobili (p.es. tipo, luogo e valore dell’immobile, pigione netta) Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche il cui volume dei crediti ipotecari in Svizzera supera 6 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 40 giorni Disposizioni speciali: –
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Denominazione della Statistica relativa ai tassi d’interesse rilevazione: Oggetto della rilevazione: Tassi d’interesse pubblicati alla fine del mese per le nuove operazioni; tassi d’interesse su ipoteche varia- bili, ipoteche a tasso fisso, ipoteche legate al Libor e crediti al consumo; tassi d’interesse su depositi della clientela (ripartiti secondo le caratteristiche del prodotto), su investimenti finanziari a termine non- ché su obbligazioni di cassa Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche il cui totale dei depositi della clientela in franchi svizzeri e delle obbligazioni di cassa in Svizzera supera 500 milioni di franchi (senza i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali) Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorni di riferimento: 10 giorni Disposizioni speciali: –
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Denominazione della Rilevazione dettagliata relativa alle banche rilevazione: di rilevanza sistemica globale (FSB Survey on Granular Institution-to-Aggregate Assets and Liabilities) Oggetto della rilevazione: Ripartizione per Stato delle posizioni attive, passive e fuori bilancio, dei derivati finanziari e dei derivati su valute estere; ripartizione per settori, valuta e durata residua; la rilevazione concerne i diversi perimetri di consolidamento. La rilevazione è effet- tuata conformemente alle raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche di rilevanza sistemica globale secondo la definizione del Consiglio per la stabilità finanziaria Livello della rilevazione: Gruppo di società Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 40 giorni Disposizioni speciali: –
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Denominazione della Statistica delle divise in euro rilevazione: (BIS Locational Banking Statistics) Oggetto della rilevazione: Ripartizione per Stato delle posizioni attive e passi- ve, nonché delle operazioni fiduciarie; ripartizione per settori, valuta, e durata residua. La rilevazione è effettuata conformemente alle prescrizioni della Banca dei regolamenti internazionali Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche le cui attività e attività fiduciarie verso l’estero o le cui passività e passività fiduciarie verso l’estero superano complessivamente 1 miliardo di franchi Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 25 giorni Disposizioni speciali: –
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Denominazione della Pagamenti della clientela rilevazione: Oggetto della rilevazione: Pagamenti della clientela presso le banche effettuati o ricevuti nel corso di un trimestre; suddivisione dei pagamenti in entrata e in uscita; ripartizione per pagamenti in Svizzera e internazionali e per moneta; ulteriore ripartizione dei pagamenti in uscita in franchi svizzeri per tipo di ordine Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche il cui numero di transazioni nello Swiss Interbank Clearing supera 5 milioni all’anno Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 1 mese Disposizioni speciali: –
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