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AS 2017 6543

Ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del 15 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3 e 4 3 La SEM può concedere la somma forfettaria di cui al capoverso 1 sulla base di un accordo di programma a favore dei programmi cantonali d’integrazione. La Confe- derazione versa ai Cantoni due volte l’anno la somma forfettaria in funzione del numero di decisioni effettive concernenti le persone di cui al capoverso 1; il suo importo è definito fondandosi sulle cifre della banca dati finanziamento asilo (Fina- si) con data di riferimento al 1° giugno e al 1° dicembre.

4 Abrogato

Art. 19 Rimborso di contributi finanziari della Confederazione 1 La Confederazione esige dal Cantone il rimborso dei contributi di cui all’arti- colo 55 capoversi 2 e 3 LStr se: a. il Cantone non adempie gli obiettivi convenuti in materia di prestazioni e di efficacia o li adempie solo parzialmente; b. non sono possibili ulteriori miglioramenti; e c. il Cantone non dimostra di essere esente da colpa. 2 Se non adempie gli obiettivi in materia di prestazioni e di efficacia entro il termine supplementare convenuto e non è in grado di dimostrare di essere esente da colpa, il Cantone rimborsa alla Confederazione i contributi di cui all’articolo 55 capoversi 2 e

3 LStr.

1 RS 142.205

2017-1022 6543

Integrazione degli stranieri. O RU 2017

3 Se ha raggiunto gli obiettivi convenuti e rimangono dei contributi, il Cantone li impiega per lo scopo previsto entro due anni dalla conclusione del programma cantonale d’integrazione. Decorso tale termine, il Cantone restituisce alla Confede- razione i rimanenti contributi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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