AS 2017 6591
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)
Modifica del 16 novembre 2017
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 25 maggio 20121 su programmi e progetti per la promo- zione dello sport è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 secondo periodo Abrogato
Capitolo 2 Sezione 4 (art. 16–20) Abrogata
Art. 21 cpv. 1 lett. c
1 Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati:
c. che soddisfano le condizioni di ammissione particolari per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 30, 33 e 42).
Capitolo 2 Sezione 8 (art. 35–39) Abrogata
Art. 44 cpv. 3 e 4, 46 cpv. 3 e 58 cpv. 2 Abrogati
1 RS 415.011
2017-0098 6591
Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2017
II Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
16 novembre 2017 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin
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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2017
Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Discipline sportive G+S
Lett. C Abrogata
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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2017
Allegato 3 (art. 44 cpv. 5 e 45 cpv. 2)
Contributi massimi per le offerte G+S
Lett. B Abrogata
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