AS 2017 6615
Ordinanza dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse)
Ordinanza dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione concernente i suoi sussidi e altri provvedimenti di sostegno (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse)
del 20 settembre 2017 approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017
Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse), visti gli articoli 7 capoverso 1 lettera e e 23 della legge del 17 giugno 20161 su Innosuisse (LASPI); visto l’articolo 12 capoverso 3 delle legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI); visto l’articolo 38 dell’ordinanza del 29 novembre 20133 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI), ordina:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina i provvedimenti di promozione di Innosuisse se- guenti: a. la promozione di progetti d’innovazione (art. 19 LPRI); b. il sostegno all’imprenditorialità fondata sulla scienza, inclusi la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza (art. 20 cpv. 1 e 2 LPRI); c. la promozione della valorizzazione del sapere e al trasferimento di sapere e tecnologie (art. 20 cpv. 3 LPRI); d. la promozione dell’informazione sulle possibilità di promozione e sulla pre- sentazione di domande di sussidio (trasmissione di informazioni; art. 3 cpv. 4 LASPI);
RS 420.231
2017-1056 6615
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e. la promozione delle nuove leve nel settore dell’innovazione (art. 22 LPRI); f. le prestazioni di promozione nel quadro dei compiti affidati dal Consiglio federale concernenti la realizzazione di programmi di promozione tematici (art. 7 cpv. 3 LPRI); g. le prestazioni di promozione nel quadro di cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri (art. 4 cpv. 1 LASPI).
Capitolo 2: Promozione di progetti d’innovazione Sezione 1: Strumenti
Art. 2 Innosuisse promuove i progetti d’innovazione mediante gli strumenti di promozione seguenti: a. sussidi per progetti d’innovazione con partner attuatori; b. sussidi per progetti d’innovazione senza partner attuatori; c. accrediti per studi preliminari (assegni per l’innovazione).
Sezione 2: Sussidi per progetti d’innovazione con partner attuatori (art. 19 cpv. 2 LPRI; art. 29, 30 e 38 O-LPRI)
Art. 3 Presentazione della domanda e condizioni per i richiedenti 1 La domanda di sussidio per progetti d’innovazione con partner attuatori è presenta- ta a Innosuisse congiuntamente da almeno un partner di ricerca e almeno un partner attuatore.
2 Possono essere partner di ricerca:
a. i centri di ricerca universitari secondo l’articolo 4 lettera c LPRI; b. i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo secondo l’articolo 5 LPRI; c. le istituzioni di ricerca del settore pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 3 LPRI, che devono svolgere propri progetti di ricerca per adempiere i loro compiti in modo appropriato; d. i centri federali di ricerca secondo l’articolo 17 LPRI. 3 I partner attuatori sono strutture private o pubbliche oppure imprese che assicurano la valorizzazione del sapere. 4 I partner di ricerca e i partner attuatori devono essere reciprocamente indipendenti riguardo a finanze e personale. Le disposizioni d’esecuzione del Consiglio dell’inno- vazione (disposizioni d’esecuzione) stabiliscono i criteri per valutare l’indipendenza.
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Art. 4 Criteri di valutazione I criteri determinanti per la concessione di sussidi sono: a. il contenuto innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca e della concor- renza sul mercato; b. la qualità della pianificazione dell’iter di progetto, gli obiettivi quantitativi e il programma di attuazione per raggiungere i risultati di sfruttamento com- merciale o utilità sociale perseguiti; c. le competenze dei collaboratori al progetto finalizzate alla sua realizzazione; d. il contributo allo sviluppo sostenibile.
Art. 5 Calcolo dei sussidi per il progetto Per il calcolo dei sussidi di Innosuisse per il progetto sono computabili i seguenti costi del progetto preventivati: a. i costi per il personale di cui all’articolo 6; b. i costi materiali, purché siano necessari alla realizzazione del progetto, non riguardino la dotazione di base di un centro di ricerca e non siano coperti dalle prestazioni finanziarie fornite dal partner attuatore al partner di ricerca secondo l’articolo 7 capoverso 4; possono includere i costi per apparecchia- ture, materiale di consumo, prestazioni di terzi e viaggi; i costi materiali pos- sono essere fatti valere come costi d’investimento o come costi di utilizza- zione.
Art. 6 Costi per il personale computati 1 Sono computabili i salari lordi effettivamente versati ai collaboratori al progetto per il tempo dedicato al progetto. 2 Le disposizioni d’esecuzione prevedono importi massimi per i salari lordi compu- tabili. Gli importi massimi possono essere superati soltanto se si dimostra che nei casi specifici il ricorso a collaboratori con una retribuzione più elevata è indispensa- bile ai fini della realizzazione del progetto.
3 Oltre ai salari lordi sono computabili i contributi LAVS/LAI/LIPG, LPP, LADI e
LAINF effettivamente versati dal datore di lavoro. 4 Le disposizioni d’esecuzione stabiliscono come presentare e conteggiare i costi salariali secondo il capoverso 1 e i contributi del datore di lavoro secondo il capo- verso 3. A tal fine tengono conto soprattutto delle peculiarità dei diversi tipi di centri di ricerca.
5 Per i collaboratori al progetto la cui assunzione è già finanziata interamente
dall’ente pubblico o da terzi non possono essere fatti valere costi per il personale.
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Art. 7 Partecipazione dei partner attuatori ai costi del progetto 1I partner attuatori partecipano complessivamente ai costi del progetto con un importo pari almeno ai sussidi di Innosuisse per il progetto. Rimane salva una parte- cipazione inferiore del partner attuatore secondo l’articolo 30 O-LPRI. 2 La partecipazione di ogni partner attuatore consiste in una prestazione propria e in una prestazione finanziaria fornita ai partner di ricerca. 3 Sono computabili come prestazione propria i costi effettivi per il personale e i costi materiali del partner attuatore direttamente riconducibili al progetto. Se i costi effet- tivi per il personale superano gli importi massimi stabiliti nelle disposizioni d’esecu- zione secondo l’articolo 6 capoverso 2 valgono questi ultimi. 4 La prestazione finanziaria fornita ai partner di ricerca ammonta complessivamente almeno al 10 per cento del sussidio per il progetto secondo l’articolo 5. Una presta- zione finanziaria superiore viene computata nella partecipazione secondo il capo- verso 1 se è comprovato che serve alla copertura dei costi del progetto secondo gli articoli 5 e 6. 5 In casi particolari se le capacità economiche dei partner attuatori non sono suffi- cienti Innosuisse può ammettere una quota inferiore al 10 per cento oppure rinuncia- re completamente alla prestazione finanziaria fornita dai partner attuatori ai partner di ricerca. A tal fine tiene conto del potenziale innovativo del progetto, dei rischi ad esso connessi e dell’onere finanziario derivante dalla realizzazione del progetto. 6 Se a un progetto partecipano più partner attuatori, questi concordano le rispettive quote e informano Innosuisse sulla ripartizione.
Art. 8 Sussidi overhead 1 I sussidi per costi indiretti di ricerca (overhead) sono calcolati in percentuale dei costi per il personale secondo l’articolo 6. 2 La percentuale applicabile è stabilita ogni volta per l’anno civile successivo e pubblicata sulla pagina web di Innouisse4. 3 La percentuale applicabile è quella in vigore all’atto della presentazione della domanda. 4 I sussidi overhead sono versati unitamente alle rate dei sussidi per i costi diretti del progetto e secondo la medesima percentuale di ripartizione di questi ultimi.
Art. 9 Gestione dei sussidi 1 Se a un progetto partecipano più partner di ricerca, i sussidi versati sono ammini- strati da un servizio di gestione dei sussidi. 2 I partner di ricerca sono tenuti a trasmettere al servizio di gestione dei sussidi tutte le notifiche prescritte contrattualmente come pure tutti i documenti e giustificativi. I partner di ricerca sono responsabili che ai fini del conteggio vengano trasmesse soltanto le spese ammissibili secondo le prescrizioni di Innosuisse.
4 www.innosuisse.ch
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3 Al servizio di gestione dei sussidi spettano in particolare i seguenti compiti:
a. gestire i sussidi; b. redigere i rapporti finanziari; c. informare senza indugio il partner di ricerca interessato in caso di constata- zione di irregolarità o infrazioni delle prescrizioni e richiedere i correttivi corrispondenti; d. informare senza indugio Innosuisse in caso di conflitti e violazioni gravi delle prescrizioni sull’utilizzo dei sussidi; e. ricevere il rapporto sulla partecipazione dei partner attuatori secondo l’arti- colo 7. 4 Innosuisse può controllare in qualsiasi momento sul posto il rispetto del presente articolo da parte del partner di ricerca e del servizio di gestione dei sussidi.
Art. 10 Obbligo di informare sulla valorizzazione Per cinque anni dalla conclusione del progetto i partner attuatori sono tenuti su richiesta di Innosuisse a informarla sulla valorizzazione dei risultati del progetto.
Sezione 3: Sussidi per progetti d’innovazione senza partner attuatori (art. 7 cpv. 3 e 19 cpv. 3 LPRI)
Art. 11 Presentazione della domanda e condizioni per i richiedenti La domanda di sussidio per progetti d’innovazione senza partner attuatori è presen- tata a Innosuisse da uno o più partner di ricerca secondo l’articolo 3 capoverso 2.
Art. 12 Tipi di progetto e criteri di valutazione 1 I sussidi per progetti senza partner attuatori possono essere concessi per studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali come pure nel quadro di incarichi del Consiglio federale per la realizzazione di programmi di promozione tematici.
2 I criteri determinanti per la concessione di sussidi sono:
a. il potenziale innovativo superiore alla media; b. il livello dei rischi legati allo sfruttamento dell’innovazione sul mercato allo stato attuale della ricerca; c. la possibilità di interessare potenziali partner attuatori allo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca; d. le competenze dei collaboratori al progetto finalizzate in vista della sua rea- lizzazione; e. il contributo allo sviluppo sostenibile.
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Art. 13 Calcolo e durata dei sussidi
1 Il calcolo dei sussidi per il progetto è disciplinato dagli articoli 5 e 6.
2 Il calcolo dei sussidi overhead è disciplinato dall’articolo 8.
3 Innosuisse può sostenere progetti senza partner attuatori per 18 mesi al massimo.
4 Le disposizioni d’esecuzione relative a progetti concernenti incarichi del Consiglio federale per la realizzazione di programmi di promozione tematici possono preve- dere deroghe.
Sezione 4: Accrediti per studi preliminari (assegni per l’innovazione) (art. 19 cpv. 4 LPRI)
Art. 14 Scopo e contenuto Gli studi preliminari servono a valutare il potenziale di sfruttamento dei progetti d’innovazione delle imprese. Si tratta in particolare di: a. studio di idee e sviluppo di concetti; b. analisi del potenziale innovativo e di mercato di processi, prodotti, servizi o tecnologie.
Art. 15 Condizioni per i richiedenti Possono presentare domanda di accredito per studi preliminari le piccole e medie imprese con sede in Svizzera.
Art. 16 Criteri di valutazione I criteri determinanti per la concessione di sussidi sono: a. il contenuto innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca e della concor- renza sul mercato; b. il beneficio potenziale per l’impresa risultante dallo studio preliminare.
Art. 17 Accredito 1 Se la domanda è accettata Innosuisse emette un accredito a favore dell’impresa.
2 L’accredito ammonta al massimo a 15 000 franchi.
3 L’impresa può far valere l’accredito presso un partner di ricerca secondo l’arti- colo 3 capoverso 2.
4 Un’impresa può ottenere al massimo un accredito ogni due anni.
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Capitolo 3: Promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza Sezione 1: Strumenti
Art. 18 Innosuisse promuove l’imprenditorialità fondata sulla scienza mediante i seguenti strumenti di promozione: a. provvedimenti di sensibilizzazione e formazione; b. accrediti per accompagnamento operativo («coaching»); c. offerte di informazione e di consulenza.
Sezione 2: Provvedimenti di sensibilizzazione e formazione (art. 20 cpv. 1 lett. a LPRI)
Art. 19 Provvedimenti di sensibilizzazione 1 Innosuisse offre provvedimenti di sensibilizzazione sotto forma di eventi, seminari, conferenze o pubblicazioni per la costituzione di un’impresa. 2 I provvedimenti di sensibilizzazione sono diretti a persone che intendono costituire un’impresa con sede in Svizzera.
3 Innosuisse può demandare l’attuazione dei provvedimenti di sensibilizzazione a
istituzioni idonee.
Art. 20 Provvedimenti di formazione 1 Innosuisse offre provvedimenti di formazione sotto forma di corsi, incontri, semi- nari, conferenze, materiale didattico o pubblicazioni per la costituzione e gestione di un’impresa nonché per la successione di un’impresa.
2 I provvedimenti di formazione sono diretti a:
a. persone con un’idea commerciale innovativa che intendono costituire o hanno appena costituito un’impresa con sede in Svizzera; oppure b. persone che intendono acquisire un’impresa con sede in Svizzera facendosi parzialmente o totalmente carico del rischio finanziario. 3 Il Consiglio dell’innovazione può limitare la partecipazione riducendo la cerchia di destinatari. 4 Innosuisse può demandare l’attuazione dei provvedimenti di formazione a istitu- zioni idonee. 5 Al termine del provvedimento di formazione i partecipanti ne valutano la qualità. Se l’attuazione di un provvedimento di formazione viene demandata a un’istituzione secondo il capoverso 4, essa presenta un rapporto sulla valutazione del corso a Inno- suisse secondo le direttive di quest’ultima.
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Sezione 3: Accrediti per accompagnamento operativo (art. 20 cpv. 2 lett. a LPRI)
Art. 21 Scopo e contenuto L’accompagnamento operativo serve alle giovani imprese per: a. esaminare e sviluppare un progetto commerciale sotto il profilo dell’attuabi- lità e della possibilità di affermazione sul mercato; b. esaminare la redditività, sostenere lo sviluppo strategico e organizzativo, ot- tenere consulenza giuridica in particolare riguardo a protezione di beni im- materiali, conclusione di contratti o fiscalità nonché ottenere sostegno per l’ingresso nel mercato; c. attuare la strategia di crescita, ricercare finanziamenti, interconnettersi e svi- luppare una struttura funzionale e organizzativa rivolta alla crescita.
Art. 22 Condizioni per i richiedenti Possono presentare domanda di accredito per accompagnamento operativo i giovani imprenditori che: a. intendono costituire un’impresa con sede in Svizzera; b. hanno costituito un’impresa con sede in Svizzera da non più di cinque anni; in casi motivati, in particolare se si tratta di giovani imprese del settore far- maceutico e medico, da non più di dieci anni.
Art. 23 Criteri di valutazione
1 I criteri determinanti per la concessione di un sostegno sono:
a. il contenuto innovativo dell’idea commerciale rispetto allo stato attuale della scienza e della concorrenza sul mercato; b. il potenziale di mercato; c. il potenziale di sfruttamento dell’idea commerciale da parte del richiedente. 2 Per valutare le domande di prestazioni secondo l’articolo 21 lettera c, oltre ai criteri secondo il capoverso 1 si considerano anche il potenziale di crescita e le competenze raggiunte.
Art. 24 Accredito
1 Se la domanda è accettata Innosuisse emette un accredito a favore del giovane
imprenditore.
2 L’accredito ammonta al massimo a:
a. 5000 franchi per le prestazioni di cui all’articolo 21 lettera a; b. 50 000 franchi per le prestazioni di cui all’articolo 21 lettera b; c. 75 000 franchi per le prestazioni di cui all’articolo 21 lettera c.
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3 I giovani imprenditori possono far valere l’accredito presso uno o più consulenti per l’accompagnamento operativo («coach», di seguito consulenti) qualificati secon- do l’articolo 51 capoverso 1.
4 Si può cambiare consulente soltanto con il consenso di Innosuisse.
Sezione 4: Offerte di informazione e di consulenza (art. 20 cpv. 1 lett. b e 2 lett. c LPRI)
Art. 25 Offerte di informazione 1 Le offerte di informazione di Innosuisse concernono l’imprenditorialità e la costi- tuzione di imprese. 2 Innosuisse può incaricare della fornitura delle offerte di formazione istituzioni qualificate.
Art. 26 Offerte di consulenza per l’internazionalizzazione di giovani imprese 1 Innosuisse offre consulenza specifica per l’internazionalizzazione di giovani im- prese, in particolare tramite programmi di internazionalizzazione e agevolando la partecipazione a fiere internazionali.
2 La consulenza per l’internazionalizzazione è diretta a giovani imprese:
a. la cui domanda di accompagnamento operativo secondo l’articolo 18 let- tera b è stata accettata; b. che puntano ad accedere a mercati internazionali per aumentare la creazione di valore aggiunto in Svizzera; e c. dalle quali ci si può attendere che riescano ad accedere a un mercato.
3 I criteri determinanti per la concessione di sostegno sono:
a. la qualità della strategia di internazionalizzazione della giovane impresa; b. la capacità di sviluppare il rispettivo mercato; c. il potenziale di creazione di valore aggiunto in Svizzera. 4 Innosuisse può incaricare della fornitura delle offerte di consulenza per l’interna- lizzazione istituzioni qualificate. 5 Innosuisse può emettere un accredito a favore dei giovani imprenditori affinché si avvalgano della consulenza di un’istituzione con un’offerta adeguata. Essa pubblica sul suo sito Internet un elenco delle istituzioni che propongono un’offerta di presta- zioni corrispondente. 6 Il valore del sostegno concesso a un giovane imprenditore per l’internazionalizza- zione ammonta al massimo a 20 000 franchi. Innosuisse può chiedere ai giovani imprenditori di assumersi una parte dei costi.
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Capitolo 4: Promozione della valorizzazione del sapere e del trasferimento di sapere e tecnologie (art. 20 cpv. 3 LPRI)
Sezione 1: Strumenti
Art. 27 Innosuisse sostiene la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecno- logie, in particolare tra i centri di ricerca e l’economia, mediante i seguenti strumenti di promozione: a. accrediti per il mentorato («mentoring») per l’innovazione; b. sussidi per le reti tematiche nazionali; c. sussidi per incontri tematici.
Sezione 2: Accrediti per il mentorato per l’innovazione
Art. 28 Scopo e contenuto Il mentorato per l’innovazione serve a sostenere le imprese nello sfruttamento del loro potenziale innovativo. Si tratta in particolare di: a. analizzare progetti d’innovazione; b. sostenere lo sviluppo di partenariati di progetto, in particolare in relazione all’individuazione e all’acquisizione di partner di ricerca adeguati per la rea- lizzazione dei progetti d’innovazione; c. sostenere le imprese nella definizione dei contenuti e dell’orientamento di progetti d’innovazione specifici; d. sostenere le imprese nell’ottimizzazione e nella finalizzazione di progetti d’innovazione specifici.
Art. 29 Condizioni per i richiedenti Possono presentare domanda di accredito per il mentorato per l’innovazione le piccole e medie imprese con sede in Svizzera.
Art. 30 Accredito 1 Viene emesso un accredito in favore delle imprese che dimostrano di avere neces- sità di mentorato. Esso ammonta al massimo a: a. 2000 franchi per le prestazioni di cui all’articolo 28 capoverso a; b. 5000 franchi per le restanti prestazioni di cui all’articolo 28.
2 Le prestazioni di cui all’articolo 28 lettere a‒c sono cumulabili.
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3 L’impresa può far valere l’accredito presso un mentore qualificato secondo l’arti- colo 53.
Sezione 3: Sussidi per le reti tematiche nazionali
Art. 31 Condizioni per i richiedenti Possono presentare domanda di sussidio per le reti tematiche nazionali le organizza- zioni senza fini di lucro dotate di personalità giuridica e con sede in Svizzera.
Art. 32 Criteri di valutazione I criteri determinanti per la concessione di sussidi sono: a. il futuro potenziale del tema d’innovazione rappresentato dalla rete per l’economia e la società svizzere; b. l’importanza del tema d’innovazione per la ricerca orientata all’applicazione e per l’economia e la società svizzere; c. i metodi e i meccanismi per promuovere il trasferimento di sapere e tecnolo- gie tra ricerca, economia e società; d. la capacità di elaborare a livello nazionale un tema d’innovazione importante sul piano internazionale; e. il budget, in particolare la plausibilità dei costi dichiarati, il rapporto costo- utilità, il livello di autofinanziamento e lo stanziamento di fondi da parte di terzi.
Art. 33 Durata e calcolo dei sussidi
1 I sussidi sono concessi per quattro anni.
2 I sussidi sono calcolati e versati annualmente conformemente al capoverso 3. Se una rete fallisce nettamente gli obiettivi la promozione può essere interrotta.
3 Per ciascuna rete il sussidio annuale ammonta al massimo a 500 000 franchi. Si
compone di tre parti: a. un contributo di base, per impostare e garantire il funzionamento di base del- la rete; b. una componente legata alle prestazioni, commisurata in particolare ai parte- nariati di progetto istituiti e alle domande di sussidi per progetti d’inno- vazione con partner attuatori che ne sono risultate; c. una componente che dipende dalla capacità della rete di raccogliere fondi di terzi. 4 Il sostegno può essere prorogato una volta per quattro anni al massimo. Prima di un’eventuale proroga è verificato il diritto ai sussidi secondo i criteri di cui all’arti- colo 32.
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Sezione 4: Sussidi per incontri tematici
Art. 34 Condizioni per i richiedenti Possono presentare domanda di sussidio per incontri tematici le organizzazioni senza fini di lucro.
Art. 35 Criteri di valutazione I criteri determinanti per la concessione di sussidi sono: a. l’importanza del tema d’innovazione oggetto dell’evento tematico per l’economia e la società svizzere come pure la focalizzazione e la specificità del tema rispetto ad altre attività; b. l’adeguatezza dei metodi e delle strategie oggetto dell’evento tematico ai fini della promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra ricerca, eco- nomia e società; c. la qualità del progetto dell’incontro; d. il budget, in particolare la plausibilità dei costi dichiarati, il rapporto costo- utilità, il livello di autofinanziamento e lo stanziamento di fondi da parte di terzi.
Art. 36 Calcolo dei sussidi
1 I sussidi di Innosuisse ammontano al massimo alla metà delle spese dichiarate.
2 Le disposizioni d’esecuzione stabiliscono i costi computabili.
Capitolo 5: Promozione dell’informazione sulle possibilità di promozione (trasmissione di informazioni) (art. 3 cpv. 4 LASPI)
Art. 37 Condizioni per i richiedenti Possono presentare domanda di sussidio per la promozione dell’informazione sulle possibilità di promozione le organizzazioni senza fini di lucro.
Art. 38 Criteri di valutazione I criteri determinanti per la concessione di sussidi sono: a. l’estensione e il ruolo dell’informazione sulle offerte di promozione di Inno- suisse nel quadro dell’incontro o della pubblicazione; b. la qualità dell’informazione sull’offerta di promozione di Innosuisse;
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c. la definizione e le modalità di raggiungimento dei destinatari; d. l’importanza dell’incontro o della pubblicazione per i destinatari.
Art. 39 Calcolo dei sussidi 1 I sussidi di Innosuisse ammontano al massimo al 25 per cento delle spese dichia- rate.
2 Le disposizioni d’esecuzione stabiliscono i costi computabili.
Capitolo 6: Promozione delle nuove leve (art. 22 LPRI)
Art. 40 Borsa di studio e mutuo senza interessi 1 La borsa di studio di Innosuisse serve a coprire il costo della vita durante il periodo trascorso in un’istituzione ospitante secondo l’articolo 22 capoverso 2 LPRI. 2 Il mutuo senza interessi di Innosuisse è un sussidio per la sussistenza durante il periodo trascorso in un’istituzione ospitante, soggetto a rimborso.
Art. 41 Condizioni per i richiedenti Possono presentare domanda di promozione delle nuove leve i titolari di un diploma universitario impiegati presso una delle istituzioni seguenti: a. da almeno un anno come ricercatori presso un centro di ricerca di cui all’ar- ticolo 4 lettera c o 5 LPRI; b. da almeno tre anni nel settore della ricerca e dello sviluppo presso un’im- presa pubblica o privata con sede in Svizzera.
Art. 42 Criteri di valutazione I criteri determinanti per la concessione di una borsa di studio o di un mutuo senza interessi sono: a. le competenze acquisite dal richiedente; b. il presumibile sviluppo delle competenze in materia di innovazione fondata sulla scienza; c. il potenziale innovativo del progetto; d. la qualità tematica e metodologica del progetto; e. il valore aggiunto per l’istituzione ospitante ed eventualmente per l’istitu- zione datrice di lavoro.
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Art. 43 Durata, calcolo e gestione dei sussidi 1 La durata del periodo trascorso in un’istituzione ospitante deve essere di almeno sei mesi e non può eccedere i tre anni. 2 L’importo della borsa di studio è calcolato in base al salario percepito dal richie- dente fino a quel momento, ammonta però al massimo a 120 000 franchi all’anno per un’attività a tempo pieno. 3 Se l’istituzione datrice di lavoro è un centro di ricerca di cui all’articolo 4 lettera c o 5 LPRI, oltre alla borsa di studio Innosuisse versa i contributi LAVS/LAI/LIPG, LPP, LADI e LAINF effettivi del datore di lavoro. Se l’istituzione datrice di lavoro è un’impresa privata o pubblica i contributi del datore di lavoro sono a suo carico.
4 L’importo annuale del mutuo senza interessi ammonta al massimo a 180 000
franchi. Con l’importo del mutuo vanno coperte le spese aggiuntive come quelle per il materiale o le apparecchiature nonché per le eventuali prestazioni assicurative e i contributi sociali. 5 I sussidi sono versati su un conto bancario in Svizzera intestato al richiedente. Se il sussidio viene versato sotto forma di borsa di studio, il richiedente è responsabile del regolare pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali.
Art. 44 Partecipazione finanziaria delle imprese 1 Se l’istituzione datrice di lavoro del richiedente è un’impresa pubblica o privata, oltre a farsi carico dei contributi del datore di lavoro secondo l’articolo 43 capoverso
3 secondo periodo, essa partecipa almeno in misura del 50 per cento, al massimo
però con un contributo annuo di 50 000 franchi, ai costi materiali diretti a carico dell’istituzione ospitante e derivanti dalla realizzazione del progetto. I dettagli sono disciplinati in una convenzione stipulata tra istituzione ospitante e impresa datrice di lavoro. 2 Se il richiedente beneficia di una borsa di studio e l’istituzione ospitante è un’im- presa secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera a LPRI, quest’ultima si assume i costi materiali diretti e indiretti derivanti dalla realizzazione del progetto. 3 Se il richiedente beneficia di un mutuo senza interessi l’impresa ospitante non è tenuta ad assumersi costi di progetto aggiuntivi.
Art. 45 Rimborso di un mutuo senza interessi
1 All’atto della domanda il richiedente presenta un piano di rimborso.
2 Una prima rata del rimborso pari ad almeno il 10 per cento del mutuo deve essere versata al più tardi entro dodici mesi dal termine del periodo trascorso in un’istituzione ospitante. 3 Il rimborso deve essere completato al più tardi entro dieci anni dal termine del periodo trascorso in un’istituzione ospitante.
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Capitolo 7: Promozione nel quadro di cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri (art. 4 cpv. 1 LASPI)
Art. 46 1 I dettagli relativi allo svolgimento di cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri sono disciplinati mediante convenzioni tra Innosuisse e le organizzazioni partner. 2 Se parte dei sussidi concessi da Innosuisse per una cooperazione sono destinati ai lavori del progetto di un partner di ricerca estero, una convenzione tra il partner di ricerca svizzero e quello estero disciplina la quota di prestazioni di quest’ultimo. 3 I sussidi sono calcolati per analogia secondo la presente ordinanza. Per gli oneri derivanti dal coordinamento e dai viaggi possono essere concessi sussidi aggiuntivi, se questi sono indispensabili per una proficua realizzazione del progetto transfronta- liero.
Capitolo 8: Procedura di selezione di consulenti per l’accompagnamento operativo e mentori (art. 21 LPRI)
Sezione 1: Disposizioni applicabili a consulenti per l’accompagnamento operativo e mentori
Art. 47 Reclutamento di fornitori di prestazioni 1 Innosuisse informa il pubblico sulla possibilità di partecipare alla procedura di selezione di consulenti per l’accompagnamento operativo (consulenti) e mentori. Può anche rivolgersi direttamente alle persone in grado di svolgere la funzione di consulente o mentore e invitarle a porre la loro candidatura. 2 Innosuisse garantisce che la selezione dei consulenti e mentori qualificati rappre- senti adeguatamente gli ambiti particolarmente importanti per l’innovazione fondata sulla scienza, le diverse aree e regioni linguistiche del Paese come pure i generi. 3 L’inserimento nell’elenco dei fornitori di prestazioni qualificati (art. 21 cpv. 2 LPRI) non costituisce un diritto. 4 La qualifica di consulente o di mentore non dà diritto a un impiego in questa fun- zione.
Art. 48 Obblighi dei fornitori di prestazioni Chi si candida come consulente o mentore, nello svolgimento dell’attività per Inno- suisse si impegna ad adempiere gli obblighi seguenti: a. pubblicare il profilo personale di consulente o mentore secondo le prescri- zioni di Innosuisse;
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b. tutelare la confidenzialità delle informazioni raccolte nel quadro delle attivi- tà di accompagnamento operativo o mentorato; c. preservare la sua indipendenza; d. dichiarare le sue relazioni d’interesse; e. rendere conto delle sue attività; f. partecipare attivamente a provvedimenti di formazione continua e di net- working; g. collaborare alla verifica qualitativa delle prestazioni di accompagnamento operativo o di mentorato.
Art. 49 Verifica e durata della qualifica 1 I consulenti e i mentori sono seguiti nelle loro attività da esperti di Innosuisse. Questi ultimi possono prendere visione dello svolgimento di un accompagnamento operativo o di un mentorato e offrire consulenza. 2 I giovani imprenditori che beneficiano delle prestazioni di accompagnamento ope- rativo di Innosuisse e le imprese che beneficiano delle prestazioni di mentorato di Innosuisse sono tenuti a valutare la qualità di tali prestazioni conformemente alle prescrizioni di Innosuisse. I giovani imprenditori sono inoltre tenuti a informare sullo sviluppo dell’impresa per un periodo di cinque anni dalla fine dell’accompa- gnamento operativo. 3 Almeno ogni due anni, i fornitori di prestazioni sono tenuti a sottoporsi a una valu- tazione esaustiva da parte di Innosuisse. Se non soddisfano più i requisiti qualitativi definiti da Innosuisse sono stralciati dall’elenco dei consulenti qualificati secondo l’articolo 21 capoverso 2 LPRI.
4 Un fornitore di prestazioni può comparire nell’elenco per 12 anni al massimo.
Art. 50 Esclusione dalla partecipazione finanziaria 1 Durante l’accompagnamento operativo e per un anno a decorrere dalla sua fine, i consulenti non possono partecipare finanziariamente, in via diretta o indiretta, alle giovani imprese che hanno coadiuvato. 2 Durante il mentorato i mentori non possono partecipare finanziariamente, in via diretta o indiretta, alle imprese che hanno coadiuvato.
Sezione 2: Qualificazione dei consulenti
Art. 51 Categorie di consulenti Innosuisse prevede le seguenti categorie di consulenti: a. consulenti che coadiuvano giovani imprenditori mediante prestazioni di cui all’articolo 21 lettere a e b;
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b. consulenti che coadiuvano giovani imprenditori mediante prestazioni di cui all’articolo 21 lettera c; c. consulenti speciali che in casi specifici mettono a disposizione dei giovani imprenditori le loro competenze nei settori di cui all’articolo 21 lettere b e c, in particolare per questioni in materia di regolamentazione, di strategia nell’ambito del diritto dei beni immateriali, di sviluppo organizzativo, di modelli di finanziamento, di diritto fiscale o di ricerca di investitori. 2 Nel quadro delle sue procedure di selezione, per ogni categoria Innosuisse comuni- ca il numero di consulenti da qualificare.
Art. 52 Criteri di qualificazione 1 I consulenti di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettere a e b devono disporre di espe-
rienza pratica adeguata nella costituzione di imprese nel settore dell’innovazione fondata sulla scienza.
2 La selezione dei consulenti avviene anche secondo i criteri seguenti:
a. esperienza nella gestione di impresa e del personale ad alto livello manage- riale, in particolare nello sviluppo e nel risanamento di piccole e medie im- prese; b. esperienza adeguata nello sviluppo strategico e organizzativo; c. conoscenze teoriche adeguate ed esperienza nello sviluppo di modelli azien- dali, in ambito di gestione dell’innovazione, sviluppo di prodotti, marketing e vendita; d. esperienza nella gestione finanziaria e nelle questioni finanziarie; e. buone conoscenze del mercato nazionale e internazionale in uno o più setto- ri; f. capacità di agevolare i contatti con potenziali investitori o partner d’affari in Svizzera e all’estero; g. esperienza e successo comprovati in ambito di consulenza e sostegno in un settore analogo e competenza metodologica dimostrata; h. buon inserimento nell’ecosistema delle start-up a livello svizzero e di prefe- renza anche a livello internazionale. 3 I consulenti di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera b sono inoltre tenuti a dimo-
strare esperienza nell’ambito dei processi di crescita delle giovani imprese. 4 I consulenti specialisti di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera c, invece dei criteri
di cui ai capoversi 1 e 2, sono tenuti a dimostrare di aver svolto con successo attività di formazione o consulenza nel loro ambito specifico. 5 I consulenti possono qualificarsi nel medesimo tempo per diversi tipi di accompa-
gnamento operativo.
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Sezione 3: Qualificazione dei mentori
Art. 53 La selezione dei mentori avviene secondo i criteri seguenti: a. esperienza adeguata nella ricerca, nello sviluppo o nella gestione dei prodot- ti; b. esperienza nella definizione e nell’implementazione di strategie relative a prodotti, prestazione di servizi e sviluppo di processi; c. esperienza maturata ad alto livello manageriale; d. ottimo inserimento nel settore svizzero della ricerca; e. buoni rapporti ed esperienze con i servizi cantonali e regionali preposti alla promozione economica nonché con le associazioni di settore e le associazio- ni industriali; f. ottime conoscenze a livello nazionale e internazionale nel campo del trasfe- rimento di sapere e tecnologie.
Capitolo 9: Integrità scientifica e buona prassi scientifica (art. 12 cpv. 3 LPRI)
Art. 54 Principio e obbligo di informare 1 Innosuisse non entra nel merito delle domande che violano le regole dell’integrità scientifica o della buona prassi scientifica.
2 I richiedenti sono tenuti a informare Innosuisse su:
a. procedimenti in corso, avviati nei loro confronti per sospetta violazione dell’integrità scientifica o della buona prassi scientifica; b. sanzioni in corso pronunciate nei loro confronti per violazioni secondo la lettera a.
Art. 55 Sanzioni 1 Incaso di violazione dell’integrità scientifica o della buona prassi scientifica Innosuisse applica le sanzioni seguenti: a. ammonimento scritto; b. avvertimento scritto; c. riduzione, blocco o restituzione dei sussidi; d. esclusione temporanea da altre procedure di domanda di sussidio.
2 Innosuisse può infliggere le sanzioni singolarmente o in modo cumulativo.
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Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 56 Abrogazione di un altro atto normativo Il regolamento del 13 novembre 20135 sui sussidi della Commissione per la tecnolo- gia e l’innovazione è abrogato.
Art. 57 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
20 settembre 2017 In nome del consiglio d’amministrazione: Il presidente, André Kudelski
In nome della direzione: La direttrice, Annalise Eggimann
5 RU 2013 4627, 2016 4255
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