AS 2017 6643
Ordinanza dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell'innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti (Ordinanza sulle indennità di Innosuisse)
Ordinanza dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell’innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti (Ordinanza sulle indennità di Innosuisse)
del 20 settembre 2017 approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017
Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse), visto l’articolo 7 capoverso 1 lettera k della legge del 17 giugno 20161 su Innosuisse (LASPI), ordina:
Sezione 1: Onorari dei membri del Consiglio dell’innovazione
Art. 1 Importo forfettario di base 1 I membri del Consiglio dell’innovazione hanno diritto a un importo forfettario di base annuo di 20 000 franchi. L’importo forfettario di base indennizza un grado di occupazione del 10 per cento assumendo come retribuzione del tempo pieno
200 000 franchi.
2 Con l’importo forfettario di base si indennizzano gli oneri di:
a. partecipazione a riunioni ordinarie e straordinarie di Innosuisse; b. valutazione e accompagnamento dei progetti d’innovazione e di altri progetti sussidiabili, se per questi ultimi non è espressamente previsto un importo forfettario specifico; c. attuazione di tutti i provvedimenti legati alla nomina di esperti secondo l’articolo 10 capoverso 2 LASPI nonché di fornitori di prestazioni secondo l’articolo 21 della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI); d. elaborazione di proposte concernenti la strategia e gli strumenti di promo- zione da sottoporre al consiglio d’amministrazione nonché di svolgimento di
RS 420.233
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attività nel quadro dell’elaborazione del programma pluriennale da sotto- porre al consiglio d’amministrazione; e. svolgimento di attività nel quadro della competenza del Consiglio dell’inno- vazione relativa all’emanazione di disposizioni d’esecuzione secondo l’arti- colo 10 capoverso 1 lettera f LASPI; f. presentazione di relazioni per Innosuisse o di partecipazione a eventi su in- carico di Innosuisse. 3 All’importo forfettario di base si aggiungono 5000 franchi all’anno per ognuno dei seguenti compiti che il consiglio d’amministrazione attribuisce oltre a quelli ordinari a un membro del Consiglio dell’innovazione: a. dirigente nel Consiglio dell’innovazione; b. membro di un organismo di direzione o di valutazione di programmi di pro- mozione tematici di Innosuisse secondo l’articolo 7 capoverso 3 LPRI come Bridge, il programma in comune con il Fondo nazionale svizzero, o il pro- gramma di promozione Energia; c. rappresentate ufficiale degli interessi svizzeri in seno a organizzazioni e or- gani internazionali della promozione dell’innovazione secondo l’articolo 28 capoverso 2 lettera c LPRI. 4 L’aumento dell’importo forfettario di base secondo il capoverso 3 può essere fatto valere al massimo due volte all’anno per persona e per anno.
5 L’importo forfettario di base viene versato semestralmente per il semestre che
precede il versamento.
Art. 2 Importo forfettario specifico 1 Se forniscono le prestazioni seguenti, in aggiunta all’importo forfettario di base i membri del Consiglio dell’innovazione hanno diritto ad importi forfettari specifici di: a. 1000 franchi, per collaborare in seno a un organo di valutazione di un prov- vedimento di promozione specifico di grande portata e durata pluriennale, nel settore del sostegno al trasferimento di sapere e tecnologie secondo l’articolo 20 capoverso 3 LPRI3: ad esempio, una rete tematica nazionale (RTN); b. 1000 franchi, per collaborare in seno a un organo di valutazione di un prov- vedimento di promozione specifico di grande portata e durata pluriennale, nel settore del sostegno all’imprenditorialità fondata sulla scienza nonché alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza secondo l’articolo 20 capoversi 1 e 2 LPRI: ad esempio, un modulo di sensibilizzazione e formazione; c. 1000 franchi all’anno, per seguire personalmente un provvedimento di pro- mozione specifico secondo le lettere a e b;
3 RS 420.1
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d. 500 franchi, per valutare (come referenti o coreferenti) una domanda di sus- sidio per un progetto d’innovazione, escluse le domande per la concessione di un assegno per l’innovazione; e. 500 franchi, per esaminare sul posto un progetto d’innovazione in corso o terminato; f. 250 franchi, per valutare (come referenti o coreferenti) una domanda nel set- tore della promozione delle nuove leve secondo l’articolo 22 LPRI; g. 500–1000 franchi, su proposta della direzione, per valutare programmi di promozione tematici oppure compiti speciali analoghi, non coperti dagli altri importi forfettari specifici. 2 Gli importi forfettari specifici vengono versati semestralmente per il semestre che precede il versamento. Ai fini del saldo i membri del Consiglio dell’innovazione presentano a Innosuisse un elenco dettagliato delle prestazioni che hanno fornito.
Art. 3 Indennità massima 1 Per un membro del Consiglio dell’innovazione l’indennità complessiva formata da importo forfettario di base e importo forfettario specifico ammonta al massimo a
40 000 franchi all’anno.
2 Per i casi secondo l’articolo 1 capoverso 3 valgono importi massimi maggiorati in misura corrispondente.
Sezione 2: Indennità per esperti
Art. 4 Importo forfettario specifico 1 Gli esperti secondo l’articolo 10 capoverso 2 LASPI ricevono unicamente importi forfettari specifici di: a. 2000 franchi all’anno, per seguire un fornitore di prestazioni secondo l’arti- colo 21 LPRI4, compresa la valutazione della sua prestazione; b. 1000 franchi, per valutare (come referenti o coreferenti) un provvedimento di promozione specifico di grande portata e durata pluriennale nel settore del sostegno al trasferimento di sapere e tecnologie secondo l’articolo 20 capo- verso 3 LPRI, ad esempio una RTN; c. 1000 franchi, per valutare (come referenti o coreferenti) un provvedimento di promozione specifico di grande portata e durata pluriennale nel settore del sostegno all’imprenditorialità fondata sulla scienza nonché alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza secondo l’articolo 20 capoverso 1 o 2 LPRI: ad esempio un modulo di sensibilizza- zione o di formazione;
4 RS 420.1
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d. 1000 franchi all’anno, per seguire personalmente un provvedimento di pro- mozione specifico secondo le lettere b e c; e. 500 franchi, per valutare una domanda di sussidio per un progetto d’inno- vazione, incluse la valutazione scritta (come referente o coreferente) nonché la presentazione orale della valutazione all’organismo di decisione nel qua- dro di una conferenza telefonica o di una videoconferenza; è esclusa la valu- tazione di una domanda per la concessione di un assegno per l’innovazione; f. 500 franchi, per esaminare sul posto un progetto d’innovazione in corso o terminato; g. 100 franchi, per valutare per iscritto una domanda per la concessione di un assegno per l’innovazione; h. 500 franchi, per valutare per iscritto o sul posto un progetto nel quadro di un programma di promozione tematico; se la valutazione è particolarmente gra- vosa e richiede più di un giorno, la segreteria può raddoppiare l’importo; i. 250 franchi, per valutare per iscritto una domanda nel settore della promo- zione delle nuove leve secondo l’articolo 22 LPRI; j. 500 franchi, per presentare una relazione o partecipare a un altro evento pubblico su incarico di Innosuisse; k. 500 franchi, per partecipare a riunioni del Consiglio dell’innovazione, a co- mitati di esperti di programmi di promozione tematici oppure ad altri eventi organizzati da Innosuisse come provvedimenti di formazione o di networ- king.
2 Per il versamento vale l’articolo 2 capoverso 2.
Art. 5 Indennità massima
1 L’indennità massima di un esperto ammonta a:
a. 45 000 franchi all’anno per esperti che svolgono le attività menzionate all’articolo 4 capoverso 1 lettera a; b. 30 000 franchi all’anno per gli altri esperti. 2 Se per ragioni qualitative o di tempistica non si possono reclutare altri esperti per realizzare un programma speciale di durata limitata, il consiglio d’amministrazione può aumentare fino a 45 000 franchi al massimo l’importo di cui al capoverso 1 let- tera b. La durata dell’aumento è limitata a un anno.
Sezione 3: Assicurazioni sociali
Art. 6 Obbligo contributivo I contributi LAVS/LAI/LIPG, LADI e LAINF relativi agli onorari dei membri del Consiglio dell’innovazione e alle indennità degli esperti sono versati pariteticamente e conteggiati da Innosuisse.
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Art. 7 Previdenza professionale I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti sono assicurati obbligatoria- mente secondo le disposizioni del regolamento di previdenza del 6 dicembre 20115 per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione contro le conseguenze economiche di vecchiaia, morte e invalidità, se il loro onorario o la loro indennità raggiungono l’importo determinante per l’assicurazione.
Sezione 4: Rimborso delle spese
Art. 8
1 Ai membri del Consiglio dell’innovazione e agli esperti vengono rimborsate le
spese necessarie e giustificate ai fini dell’esercizio delle loro funzioni ufficiali per Innosuisse. 2 Le spese sono rimborsate secondo le disposizioni dell’ordinanza del 3 luglio 20016 sul personale federale. L’ammontare delle indennità è calcolato secondo l’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20017 concernente l’ordinanza sul personale federale. 3 I viaggi all’estero e i voli in classe «business» devono essere preventivamente au- torizzati per scritto dalla direzione di Innosuisse. 4 Le spese sono rimborsate in base a un conteggio scritto. A quest’ultimo vanno alle- gati tutti gli originali dei giustificativi di spesa pertinenti.
Sezione 5: Altre condizioni contrattuali
Art. 9 Adempimento personale degli incarichi I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti adempiono personalmente gli incarichi loro affidati in virtù della nomina.
Art. 10 Comportamento in caso di regali e inviti
1 Nel quadro del loro rapporto di lavoro con Innosuisse, i membri del Consiglio
dell’innovazione e gli esperti non possono sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi quali inviti per sé o per altri. 2 L’accettazione conformemente all’uso sociale di omaggi in natura e inviti per un valore di mercato non superiore a 200 franchi non è considerata un vantaggio ai sensi del capoverso 1, salvo che i membri del Consiglio dell’innovazione o gli esperti partecipino a un processo di acquisto o valutazione e il vantaggio sia offerto da una terza persona interessata all’esito del processo di acquisto o valutazione.
5 RS 172.220.141.2 6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.220.111.31
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3 In caso di dubbio sull’ammissibilità dell’accettazione di vantaggi decide il presi- dente del consiglio d’amministrazione.
Art. 11 Ricusazione 1 I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti sono tenuti a ricusarsi se la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio. L’impressione di parzialità è mo- tivo di ricusazione sufficiente. 2 Sono considerati motivi di parzialità segnatamente le relazioni particolarmente strette o le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridi- che che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure che sono interes- sate da detto affare o processo decisionale. 3 In caso di dubbio sulla ricusazione decide il presidente del consiglio d’ammini- strazione.
Art. 12 Affari per proprio conto 1 I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti non possono utilizzare infor- mazioni che non sono di dominio pubblico, di cui sono venuti a conoscenza nel quadro della loro attività per Innosuisse, per conseguire un vantaggio per sé o terzi. 2 I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti che dispongono di informa- zioni che non sono di dominio pubblico, la cui divulgazione può influire sulla quota- zione di valori mobiliari o valute in maniera prevedibile, non possono concludere affari per proprio conto con tali valori mobiliari o valute. L’acquisto di valute per coprire il fabbisogno giornaliero è in ogni caso consentito.
3 È considerato affare per proprio conto ogni negozio giuridico che i membri del
Consiglio dell’innovazione o gli esperti concludono in nome proprio e per proprio conto o per conto di terzi, o che danno l’incarico di concludere per conto di una per- sona a loro vicina, oppure che fanno concludere da un terzo in particolare al fine di nascondere la propria identità.
Art. 13 Relazioni con Stati esteri I membri del Consiglio dell’innovazione non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli od onorificenze conferiti da autorità estere.
Art. 14 Disdetta anticipata del rapporto contrattuale da parte dei membri del Consiglio dell’innovazione 1 I membri del Consiglio dell’innovazione possono disdire per iscritto il rapporto contrattuale per la fine di un anno civile, rispettando un termine di preavviso di tre mesi. 2 Il rapporto contrattuale può essere disdetto in ogni momento di comune accordo.
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Art. 15 Durata e disdetta anticipata del rapporto contrattuale con gli esperti
1 Gli esperti sono nominati a tempo determinato, ma al massimo per quattro anni.
2 Possono essere rinominati, ma la durata complessiva dell’incarico non può eccede- re otto anni. 3 Gli esperti che sono stati nominati per più di un anno possono disdire anticipata- mente il loro rapporto contrattuale per la fine di un anno civile, rispettando un termi- ne di preavviso di tre mesi. 4 Il rapporto contrattuale può essere disdetto in ogni momento di comune accordo.
Art. 16 Scioglimento del contratto da parte del consiglio d’amministrazione Se, nonostante una diffida scritta, i membri del Consiglio dell’innovazione o gli esperti violano ripetutamente i loro obblighi secondo l’articolo 9 capoversi 5–8 LASPI o secondo gli articoli 10–13 della presente ordinanza, il consiglio d’ammini- strazione può sciogliere il rapporto contrattuale con loro senza alcun termine di preavviso e senza versare alcuna indennità.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 17 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
20 settembre 2017 In nome del consiglio d’amministrazione: Il presidente, André Kudelski
In nome della direzione: La direttrice, Annalise Eggimann
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