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AS 2017 6723

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 15 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 6, rubrica e cpv. 3 e 4 Persone beneficiarie di privilegi in virtù del diritto internazionale

3 Le persone che hanno cessato di esercitare le loro funzioni presso beneficiari

istituzionali secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, i o k della legge sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente del loro beneficiario istituzionale prece- dente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.

4 Le persone assicurate insieme a una persona secondo i capoversi 1 o 3 presso

l’assicurazione malattie di un beneficiario istitutionale secondo l’articolo 2 capover- so 1 lettere a, b, i o k della legge sullo Stato ospite e che non fruiscono personalmen- te di privilegi o immunità sono, a domanda, esentate dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente del beneficiario istituzionale che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.

Art. 19a Ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale 1 Dopo la presentazione dei crediti degli assicuratori secondo l’articolo 36b capover- so 2 secondo periodo, l’istituzione comune calcola a quanto ammonta il contributo che ogni Cantone deve assumersi della quotaparte cantonale di cui all’articolo 49a

1 RS 832.102

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Assicurazione malattie. O RU 2017

capoverso 3bis secondo periodo LAMal e lo riscuote da ciascun Cantone. Per il calcolo della popolazione residente dei Cantoni sono determinanti le cifre dell’ultimo censimento della popolazione residente permanente media effettuato dall’Ufficio federale di statistica. 2 Dopo aver ricevuto i pagamenti dei Cantoni, l’istituzione comune salda i crediti degli assicuratori. 3 I Cantoni sostengono, in proporzione alla loro popolazione residente, i costi dei compiti assegnati all’istituzione comune secondo il presente articolo.

4 Il Consiglio di fondazione dell’istituzione comune emana un regolamento per

l’attuazione unitaria della ripartizione della quotaparte cantonale tra Cantoni. Prima di adottarlo consulta i Cantoni e gli assicuratori.

Art. 22 cpv. 3, frase introduttiva e lett. d, e 3bis 3 L’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA), in caso di una contestazione che l’oppone a un assicuratore in merito: d. alla ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale secondo l’articolo 19a. 3bis In caso di una contestazione che l’oppone a un Cantone in merito alla ripartizio- ne della quotaparte cantonale sui Cantoni secondo l’articolo 19a, l’istituzione comu- ne statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA.

Art. 23 cpv. 1 e 3 1 Gli articoli 45 e 46 della legge federale del 26 settembre 20143 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal) si applicano per analogia alla vigilanza sull’istituzione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LAMal.

3 Il rapporto di gestione è pubblicato.

Art. 29 Effettivo medio degli assicurati Per calcolare gli effettivi medi degli assicurati che devono comunicare, gli assicura- tori sommano i giorni di assicurazione di tutti gli assicurati per l’anno in questione e dividono il totale per il numero di giorni di detto anno.

Art. 36a Assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera

1 L’UFSP può autorizzare programmi di cooperazione transfrontaliera che prevedo-

no l’assunzione dei costi da parte degli assicuratori di prestazioni fornite all’estero nelle zone di frontiera a persone residenti in Svizzera.

2 RS 172.021 3 RS 832.12

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2 La domanda di autorizzazione deve essere depositata congiuntamente da uno o più Cantoni di frontiera e da uno o più assicuratori. Essa deve essere depositata quattro mesi prima dell’inizio presumibile della cooperazione transfrontaliera.

3 Il programma deve adempiere le esigenze seguenti:

a. possono beneficiarne le persone affiliate all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso assicuratori che partecipano alla cooperazione transfrontaliera le quali risiedono in un Cantone di frontiera che partecipa a tale cooperazione; b. prevede che gli assicurati non possano essere obbligati a farsi curare all’estero; c. definisce le prestazioni fornite all’estero i cui costi sono assunti dall’assicu- razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; le prestazioni devono adempiere le condizioni legali; d. contiene la lista dei fornitori di prestazioni esteri ammessi a praticare nell’ambito della cooperazione transfrontaliera; questi fornitori di presta- zioni devono rispettare esigenze simili a quelle della legge; e. prevede che le tariffe e i prezzi delle prestazioni fornite all’estero siano con- venuti tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni esteri; non possono esse- re superiori a quelli applicabili nel Cantone di frontiera che partecipa al pro- gramma e devono adempiere le esigenze fissate dagli articoli 43, 49 e 52 LAMal; f. prevede che i fornitori di prestazioni esteri devono attenersi alle tariffe e ai prezzi convenuti e non possano esigere rimunerazioni più elevate per le pre- stazioni di cui alla lettera c.

Art. 36b Assunzione dei costi per assicurati residenti all’estero 1 Il Cantone di riferimento di cui all’articolo 41 capoverso 2ter LAMal è il Cantone di Berna. 2 Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islan- da o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera, gli assicuratori versano all’ospedale la loro quota- parte nonché la quotaparte cantonale stabilita conformemente all’articolo 49a capo- verso 3bis primo periodo LAMal come prestazione anticipata. Per ottenere il rimbor- so della prestazione anticipata, gli assicuratori presentano all’istituzione comune i loro crediti nei confronti dei Cantoni.

Art. 37 Assunzione dei costi in caso di assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni per persone assicurate all’estero Se le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia e che durante un soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni giusta l’articolo 95a LAMal si avvalgono di cure ospedaliere in Svizzera in un ospedale figurante

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nell’elenco, l’assicuratore estero assume le rimunerazioni fatturate secondo l’arti- colo 49 capoverso 1 LAMal.

Art. 91 cpv. 2 2 Per le persone di cui agli articoli 4 e 5, che non risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che sono assicurate in Svizzera, l’assicuratore fissa un premio in base ai costi comprovati. Qualora, in considerazione del numero delle persone interessate, ciò risulti sproporzionato, l’assicuratore può applicare i premi svizzeri dell’ultimo domicilio della persona in Svizzera o della sede dell’assicuratore.

Art. 99 cpv. 1bis 1bis Le assicurazioni di cui al capoverso 1 non possono prevedere l’obbligo di parte- cipazione a programmi di cooperazione transfrontaliera.

Art. 105e cpv. 1 e 1bis

1 Al momento della notifica di esecuzioni, l’assicuratore comunica all’autorità

cantonale competente i dati di cui all’articolo 105g relativi ai debitori. Se non li annovera tra i suoi assicurati, deve comunicarne i dati solo se ne è a conoscenza. Se l’esecuzione riguarda anche altre persone, l’assicuratore comunica pure i dati di cui all’articolo 105g che le riguardano. 1bis Se un assicurato comunica al proprio assicuratore che i suoi premi sono pagati da una persona giuridica, l’assicuratore notifica all’autorità cantonale competente la denominazione di tale persona giuridica e, se ne è a conoscenza, il relativo numero federale d’identificazione delle imprese.

Art. 105f cpv. 1 1 L’assicuratore informa l’autorità cantonale competente, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, sull’evoluzione dei certificati di carenza di beni rilasciati dall’inizio dell’anno.

Art. 105j cpv. 2 e 3 2 Verifica l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori su: a. il pagamento dei crediti in arretrato dopo il rilascio di un certificato di caren- za di beni; b. le restituzioni al Cantone secondo l’articolo 64a capoverso 5 LAMal. 3 Il Cantone assume i costi dell’organo di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui all’articolo 25 LVAMal4.

4 RS 832.12

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Art. 105k cpv. 3

3 Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale

l’assicuratore gli ha già notificato nel suo conteggio finale un credito secondo l’articolo 64a capoverso 3 LAMal, l’assicuratore restituisce al Cantone l’85 per cento di tale riduzione del premio. Sul certificato di carenza di beni o sul titolo equivalente i crediti nei confronti della persona assicurata sono ridotti dell’ammon- tare dell’intera riduzione del premio.

Art. 136 Importo restante dalla correzione dei premi 1 L’importo restante dai supplementi di premio di cui all’articolo 106 capoverso 1 LAMal5 e del contributo degli assicuratori di cui all’articolo 106a capoverso 2 LAMal6 è versato fino al 31 dicembre 2018 nel fondo per i casi d’insolvenza di cui all’articolo 47 LVAMal7. 2 L’importo restante dal contributo della Confederazione di cui all’articolo 106a capoverso 5 LAMal8 è utilizzato per coprire i costi derivanti all’istituzione comune dalla sua attività per attuare la correzione dei premi. Un eventuale ulteriore resto è versato fino al 31 dicembre 2018 nel fondo per i casi d’insolvenza di cui all’arti- colo 47 LVAMal.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2 Gli articoli 19a, 22 capoversi 3, frase introduttiva e lettera d e 3bis, nonché 36b e 37 entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

3 L’articolo 136 ha effetto fino al 31 dicembre 2018.

15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 Nella versione della modifica del 21 marzo 2014, RU 2014 2463

6 Nella versione della modifica del 21 marzo 2014, RU 2014 2463

7 RS 832.12

8 Nella versione della modifica del 21 marzo 2014, RU 2014 2463

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