Lexipedia

AS 2017 6743

Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)

Modifica del 27 novembre 2017

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 33, rubrica Forme di lavoro mobile

Art. 40 cpv. 3 lett. c

3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:

c. malattia o infortunio di un membro della famiglia o del convivente, per le prime cure e l’organizzazione delle cure successive: il tempo necessario fino a un massimo di tre giorni lavorativi per ogni evento;

Art. 47 cpv. 5 5 Gli impiegati possono utilizzare le miglia accumulate con i viaggi di servizio in aereo unicamente per altri viaggi di servizio. Tengono un elenco scritto delle miglia accumulate e utilizzate nell’ambito di viaggi di servizio e lo presentano, su richiesta, ai loro superiori.

Art. 53 cpv. 5 5 Agli impiegati che acquistano privatamente un abbonamento generale a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del capoverso 2 viene rimborsato il 5 per cento del prezzo dell’abbonamento generale «adulti».

1 RS 172.220.111.31

2017-1971 6743

Ordinanza sul personale federale. O del DFF RU 2017

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

27 novembre 2017 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer

6744