AS 2017 6743
Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Modifica del 27 novembre 2017
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 33, rubrica Forme di lavoro mobile
Art. 40 cpv. 3 lett. c
3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:
c. malattia o infortunio di un membro della famiglia o del convivente, per le prime cure e l’organizzazione delle cure successive: il tempo necessario fino a un massimo di tre giorni lavorativi per ogni evento;
Art. 47 cpv. 5 5 Gli impiegati possono utilizzare le miglia accumulate con i viaggi di servizio in aereo unicamente per altri viaggi di servizio. Tengono un elenco scritto delle miglia accumulate e utilizzate nell’ambito di viaggi di servizio e lo presentano, su richiesta, ai loro superiori.
Art. 53 cpv. 5 5 Agli impiegati che acquistano privatamente un abbonamento generale a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del capoverso 2 viene rimborsato il 5 per cento del prezzo dell’abbonamento generale «adulti».
1 RS 172.220.111.31
2017-1971 6743
Ordinanza sul personale federale. O del DFF RU 2017
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
27 novembre 2017 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
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