AS 2017 6747
Ordinanza sulle finanze della Confederazione
Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)
Modifica del 22 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 aprile 20061 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Sostituzione di un termine Negli articoli 37 capoversi 1, 2 lettera a numero 1 e 37a capoverso 1 «firma dop- pia» è sostituito con «doppia firma».
Art. 2 lett. d Conti speciali sono tenuti da: d. il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
Art. 10 cpv. 4 Concerne soltanto il testo francese
Art. 15 cpv. 1 lett. c 1 L’unità amministrativa deve indicare nel registro di controllo relativo all’utilizza- zione di un credito d’impegno: c. le spese risultanti e le uscite per investimenti;
Art. 72a cpv. 2 lett. f e 2bis
2 La CRPF non gestisce conti per conto di:
f. persone domiciliate all’estero.
1 RS 611.01
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2bis Le persone di cui al capoverso 2 lettere d ed f continuano ad avere diritto a una relazione di conto con la CRPF se sono assunte in base al diritto pubblico e: a. sono impiegate all’estero per conto della Confederazione; b. sono in congedo per un impiego in un’organizzazione internazionale; oppure c. sono in congedo per seguire all’estero una persona di cui alle lettere a o b.
Art. 78 Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017 La CRPF estingue le relazioni di conto dei titolari non domiciliati in Svizzera (art. 72a cpv. 2 lett. f) entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. Se non può estinguere una relazione di conto, al più tardi dopo un anno dall’entrata in vigore della presente modifica la CRPF non fornisce più prestazioni di servizi. Può mantenere il conto senza più rimunerarlo.
II Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III L’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 22c Sezione 3b: Deroghe all’obbligo della doppia firma (art. 49 cpv. 5 LOGA)
Art. 22c Derogano dall’obbligo della doppia firma: a. i contratti, le decisioni e altri impegni formali della Confederazione concer- nenti il settore del personale; b. i trattati internazionali; c. i contratti, le decisioni e altri impegni formali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni che:
1. si fondano sulla legge del 12 giugno 20093 sull’IVA, sulla legge fede-
rale del 13 ottobre 19654 sull’imposta preventiva o sulla legge federale del 27 giugno 19735 sulle tasse di bollo, e
2 RS 172.010.1 3 RS 641.20 4 RS 642.21 5 RS 641.10
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2. in ragione del loro elevato numero non sono firmati singolarmente da
un rappresentante dell’autorità (procedura collettiva).
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 2 (art. 53 cpv. 2)
Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS N. IPSAS N. Deroga
1 Principio della conformità tempo- 1 Il compenso della Confederazione
rale (Accrual Accounting) per la riscossione della ritenuta d’imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.
17 Requisito per l’iscrizione 17 Materiale d’armamento: sono
all’attivo: utilità economica o iscritti all’attivo solo i sistemi potenziale di utilità economica principali previsti nei programmi per l’adempimento di compiti d’armamento. Il rimanente mate- pubblici (Service Potential) riale d’armamento iscrivibile all’attivo non viene iscritto a bilancio.
18 Presentazione delle informazioni 18 Si rinuncia a fornire una presenta-
per segmento zione delle informazioni per segmento. Nel commento al conto annuale le uscite sono esposte per settori di compiti. L’esposizione è tuttavia effettuata nell’ottica del finanziamento e non nell’ottica dei risultati e non fornisce indicazioni sui valori di bilancio.
23 Reddito derivante da operazioni 23.1 I ricavi dell’imposta federale
non commerciali diretta sono contabilizzati al momento del versamento della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accoun- ting).
23.2 I ricavi dell’imposta sul valore
aggiunto e della tassa sul traffico pesante commisurata alle presta- zioni (TTPCP) sono contabilizzati con un differimento di un trime- stre.
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Allegato 3 (art. 64c cpv. 2)
Deroghe del consuntivo consolidato della Confederazione agli IPSAS N. IPSAS N. Deroga
1 Principio della conformità tempo- 1 Il compenso della Confederazione
rale (Accrual Accounting) per la riscossione della ritenuta d’imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.
17 Requisito per l’iscrizione 17 Materiale d’armamento: sono
all’attivo: utilità economica o iscritti all’attivo solo i sistemi potenziale di utilità economica per principali previsti nei programmi l’adempimento di compiti pubblici d’armamento. Il rimanente mate- (Service Potential) riale d’armamento iscrivibile all’attivo non viene iscritto a bilancio.
23 Reddito derivante da operazioni 23.1 I ricavi dell'imposta federale
non commerciali diretta sono contabilizzati al momento del versamento della quota della Confederazione da parte dei Cantoni (Cash Accoun- ting).
23.2 I ricavi dell'imposta sul valore
aggiunto e della tassa sul traffico pesante commisurata alle presta- zioni (TTPCP) sono contabilizzati con il differimento di un trimestre.
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