AS 2017 6753
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2
Modifica del 1° novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:
Art. 2 lett. a, abis, ater Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. automobile: un’automobile di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera a del- l’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i vei- coli stradali (OETV); non sono considerate automobili ai sensi della presente ordinanza i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE3; abis. autofurgone: un autofurgone di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV; non sono considerati autofurgoni ai sensi della presente ordinanza gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conforme- mente al regolamento (CE) n. 595/20094 e che non presentano valori di
3 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva qua- dro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1347/2017, GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1. 4 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la diret- tiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188/1 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.
2016-2946 6753
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emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/20075, nonché i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE; ater. trattore a sella leggero: un trattore a sella di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t; non sono considerati trattori a sella leggeri ai sensi della presente ordinanza i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e che non presentano valori di emissione di cui al regola- mento (CE) n. 715/2007, nonché i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE;
Art. 5 cpv. 1 lett. c numero 3 1 Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera se: c. le riduzioni delle emissioni:
3. non sono state conseguite in un’impresa soggetta a un impegno di ridu-
zione che al contempo richiede il rilascio di attestati secondo l’arti- colo 12; sono escluse le imprese con obiettivo di emissione secondo l'articolo 67, per quanto le riduzioni delle emissioni da progetti e pro- grammi non siano contemplate da tale obiettivo; e
Art. 5a cpv. 3 3 I programmi che dopo la scadenza del primo periodo di credito includono un unico piano sono portati avanti come progetti secondo l’articolo 5.
Art. 6 cpv. 2 lett. j 2 All’organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere informazioni riguardanti: j. la durata del progetto, del programma e dei singoli piani;
Art. 10 cpv. 1 e 1bis 1 L’UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica. Se necessario per il rilascio di attestati, l’UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso il richiedente. 1bis Esso decide sulla base delle informazioni di cui al capoverso 1 sul rilascio di attestati.
5 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171/1 del 29.6.2007, pag. 1; modi- ficato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012, GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 16.
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Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, e cpv. 3 1 Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono rilasciati, su domanda, alle imprese con impegno di riduzione ai sensi dell’articolo 66 capo- verso 1, per le quali vige un obiettivo di emissione ai sensi dell’articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell’obiettivo di riduzione, se: c. all’impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinno- vabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 della legge del 30 settembre
20166 sull’energia (LEne) per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne
sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014.
3 Abrogato
Art. 12a cpv. 1 lett. d 1 Alle imprese che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull’evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentate dalla tassa sul CO2, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzio- ni delle emissioni generate in Svizzera se: d. all’impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinno- vabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne7 per geotermia, biomas- sa o scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014.
Art. 14 cpv. 2 2 Prima della pubblicazione l’UFAM sottopone al richiedente i documenti di cui al capoverso 1. Gli chiede di indicare le informazioni soggette al segreto di fabbrica- zione e d’affari.
6 RS 730.0 7 RS 730.0
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Titolo prima dell’art. 17 Capitolo 3: Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 17 1 Alle disposizioni del presente capitolo è assoggettato chi importa o produce in Svizzera un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero immatricolati per la prima volta. È determinante lo stato di questi veicoli al momento della prima immatricolazione. 2 Sono considerati immatricolati per la prima volta i veicoli ammessi alla circolazio- ne in Svizzera per la prima volta; sono esclusi i veicoli la cui ammissione alla circo- lazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. 3 L’immatricolazione in un’enclave doganale svizzera secondo l’articolo 3 capover- so 3 della legge del 18 marzo 20058 sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è conside- rata come immatricolazione in Svizzera. L’immatricolazione in un’enclave doganale estera secondo l’articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata immatricolazione all’estero. 4 Se il termine secondo il capoverso 2 crea una disparità di trattamento essenziale per gli importatori di veicoli già omologati all’estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera e gli importatori di veicoli non ancora omologati all’estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera o se si verificano abusi, il DATEC può: a. abbreviare o prorogare il termine al massimo di un anno; b. fissare un numero minimo indispensabile di chilometri percorsi. 5 L’anno di riferimento è l’anno civile in cui è verificato il raggiungimento dell’ob- iettivo individuale.
Titolo prima dell’art. 18 Sezione 2: Importatori e costruttori
Art. 18 Grande importatore 1 Un importatore è considerato nell’anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come grande importatore se almeno 50 automobili di questi parchi veicoli sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento.
8 RS 631.0
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2 Un importatore è considerato nell’anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come grande importatore se almeno 6 autofurgoni o trattori a sella leggeri di questi parchi veicoli sono stati immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento.
Art. 19 Statuto provvisorio di grande importatore
1 Un importatore può chiedere all’Ufficio federale dell’energia (UFE) di essere
considerato provvisoriamente nell’anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come grande importatore se al massimo 49 automobili oppure se al massimo 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri di questi parchi veicoli sono stati immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento. 2 Nel corrispondente parco veicoli nuovi sono conteggiati automobili oppure auto- furgoni e trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta nell’anno di riferi- mento a partire dalla data di approvazione della domanda secondo il capoverso 1. 3 Se nell’anno di riferimento l’importatore immatricola per la prima volta al massi- mo 49 automobili oppure al massimo 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri, deve procedere a un conteggio separato per ogni veicolo del corrispondente parco veicoli nuovi.
Art. 20 Piccolo importatore Un importatore è considerato nell’anno di riferimento, in relazione ai propri parchi veicoli nuovi, come piccolo importatore se al massimo 49 automobili oppure al massimo 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri di questi parchi veicoli sono stati immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento e se nell’anno di riferimento non è provvisoriamente considerato come grande importa- tore.
Art. 21 Costruttore A un costruttore si applicano nell’anno di riferimento per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure quelle vigenti per i piccoli importatori a seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento.
Art. 22 Raggruppamento di emissioni 1 Gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emis- sioni devono presentare all’UFE, entro il 30 novembre antecedente l’anno di riferi- mento, una corrispondente richiesta per un periodo da uno a cinque anni.
2 Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante.
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Titolo prima dell’art. 23 Sezione 3: Basi di calcolo
Art. 23 Documenti da trasmettere 1 Un veicolo importato da un grande importatore può essere immatricolato solamen- te dopo che l’Ufficio federale delle strade (USTRA), avendo a disposizione un’ap- provazione del tipo, è a conoscenza dei dati del veicolo necessari per il calcolo di un’eventuale sanzione e per l’attribuzione del veicolo a un parco veicoli nuovi. 2 Per i veicoli privi dell’approvazione del tipo, il grande importatore deve trasmette- re all’USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo i seguenti documenti: a. il rapporto di perizia compilato di cui all’articolo 6 capoverso 3 dell’ordi- nanza del 19 giugno 19959 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV); b. la richiesta di attestato; e c. eventuali prove di cui all’articolo 25 capoverso 1 o 2.
3 Un piccolo importatore può immatricolare un veicolo importato solamente previo
versamento all’USTRA dell’importo dell’eventuale sanzione, se dovuta, secondo l’articolo 13 della legge sul CO2 e previa trasmissione dei seguenti documenti: a. il rapporto di perizia compilato di cui all’articolo 6 capoverso 3 OATV; b. a richiesta di attestato; c. eventuali prove di cui all’articolo 24 capoverso 1 o 3 oppure all’articolo 25 capoverso 1 o 2.
4 Se un importatore intende conteggiare un veicolo che ha importato nel parco
veicoli nuovi di un grande importatore, deve comunicarlo all’USTRA antecedente- mente alla prima immatricolazione del veicolo mediante richiesta di attestato. La richiesta deve contenere la firma del grande importatore che riprende il veicolo.
Titolo prima dell’art. 24 Abrogato
Art. 24 Emissioni di CO2 e peso a vuoto di veicoli con approvazione del tipo 1 Ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto dei veicoli con approvazione del tipo sono determinanti i dati nell’approvazione del tipo secon- do l’OATV, salvo che l’importatore trasmetta all’USTRA entro i termini previsti i dati di cui al capoverso 3 o 4. 2 Se nell’approvazione del tipo di autofurgoni e trattori a sella leggeri non è indicato il peso a vuoto, è determinante il peso a vuoto rilevato nel corso dell’esame del veicolo e indicato nel rapporto di perizia di cui all’articolo 6 capoverso 3 OATV.
9 RS 741.511
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3 L’importatore può trasmettere all’USTRA entro il termine di cui al capoverso 5 i seguenti dati basati sul certificato di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE10 (Certificate of Conformity, COC): a. per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri:
1. il numero di identificazione del veicolo (VIN),
2. le emissioni di CO2 (combinate) secondo la posizione 49.1,
3. eventuali innovazioni ecologiche, e
4. il peso a vuoto, se disponibile, secondo la posizione 13.2, altrimenti
secondo la posizione 13; b. per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri con un’approvazione del tipo in più fasi secondo l’articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE, ai fini del- la determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto del veicolo completato conformemente all’allegato XII numero 5 del regolamento (CE) n. 692/200811:
1. i dati di cui alla lettera a numeri 1–3,
2. il peso a vuoto del veicolo di base, e
3. il peso complessivo ammesso tecnicamente del veicolo di base carico.
4 Per i veicoli il cui tipo è stato approvato, che antecedentemente alla prima imma- tricolazione vengono equipaggiati con un motore alimentato con un altro carburante, devono essere trasmesse all’USTRA entro il termine di cui al capoverso 5 le prove di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettere b–d. 5 I dati e le prove di cui ai capoversi 3 e 4 devono essere trasmessi entro il 31 gen- naio dopo la scadenza dell’anno di riferimento oppure, nel caso di un piccolo impor- tatore, antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo. 6 A fini del controllo dei dati di cui ai capoversi 3 e 4, l’USTRA e l’UFE possono richiedere all’importatore la trasmissione del COC in originale.
Art. 25 Emissioni di CO2 e peso a vuoto di veicoli privi di approvazione del tipo 1 Ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto di veicoli esonerati dall’approvazione del tipo (art. 4 OATV12), sono determinanti le seguenti prove: a. i dati basati sul COC secondo l’articolo 24 capoverso 3 lettera a; b. la prova scritta sulla scorta di un rapporto di perizia redatto da un servizio d’esame indicato nell’appendice 2 OATV (valutazione della conformità) o
10 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 2 lett. a.
11 Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeg- geri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 143/2013, GU. L 47 del 20.2.2013, pag. 51. 12 RS 741.511
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da un servizio d’esame estero (certificazione della conformità), attestante la conformità del veicolo alle prescrizioni svizzere; c. l’approvazione rilasciata da uno Stato estero secondo il diritto nazionale o internazionale, di cui nell’allegato 2 OETV13 o secondo norme almeno equi- valenti alle prescrizioni svizzere; oppure d. il rapporto di perizia allestito da un servizio d’esame elencato nell’appen- dice 2 OATV o la cui competenza è assegnata a titolo provvisorio dal- l’USTRA ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 OATV. 2 Se il veicolo è un autofurgone o un trattore a sella leggero con un’approvazione del tipo in più fasi secondo l’articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE14, ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del peso a vuoto del veicolo comple- tato sono determinanti le prove di cui al capoverso 1 lettere b–d e all’articolo 24 capoverso 3 lettera b. 3 Nel caso dei veicoli per i quali non sussistono le prove di cui al capoverso 1 o 2, le emissioni di CO2 vengono calcolate conformemente all’allegato 4. É determinante il peso a vuoto in kg secondo l’articolo 7 OETV. Tale valore del peso a vuoto deve essere provato dall’importatore mediante un bollettino di pesatura. 4 Se le emissioni di CO2 di un veicolo non possono essere calcolate secondo il capo- verso 3, si suppone un valore per le automobili di 300 g CO2/km e per gli autofur- goni e i trattori a sella leggeri di 400 g CO2/km.
Art. 26 Fattori di riduzione del CO2 nei veicoli
1 Una riduzione delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di grandi
importatori o di un veicolo di piccoli importatori, conseguita grazie all’impiego di tecnologie innovative riconosciute secondo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/200915 o secondo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 510/201116 (innova- zioni ecologiche), viene considerata fino ad un massimo di 7 g CO2/km. 2 Per le automobili alimentate totalmente o parzialmente a gas naturale, l’UFE stabi- lisce una percentuale di emissioni di CO2 ridotta della quota biogena computabile della miscela di gas.
13 RS 741.41
14 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 2 lett. a.
15 Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 6/2015, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 1. 16 Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1; modificato da ulti- mo dal regolamento (UE) n. 748/2017, GU L 113 del 29.4.2017, pag. 9.
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Art. 27 Calcolo delle emissioni medie di CO2 per i grandi importatori 1 Le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano mediante la media aritmetica delle emissioni medie di CO2 delle automo- bili o degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatri- colati per la prima volta nell’anno di riferimento, con arrotondamento a tre cifre decimali. 2 Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi secondo il capoverso 1, negli anni di riferimento 2020–2022 vengono considerate le seguenti quote di veicoli con le emissioni di CO2 più basse: a. nell’anno di riferimento 2020: 85 per cento; b. nell’anno di riferimento 2021: 90 per cento; c. nell’anno di riferimento 2022: 95 per cento. 3 Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi secondo il capoverso 1, negli anni di riferimento 2020–2022 i veicoli con emissioni inferiori a 50 g CO2/km sono computati fino a una diminuzione complessiva massima delle emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di 7,5 g CO2/km, come segue: a. nell’anno di riferimento 2020: due volte; b. nell’anno di riferimento 2021: 1,67 volte; c. nell’anno di riferimento 2022: 1,33 volte.
Art. 28 Obiettivo individuale 1 L’obiettivo individuale per le emissioni di CO2 del parco veicoli nuovi di un gran- de importatore o del singolo veicolo di un piccolo importatore si calcola conforme- mente all’allegato 4a. 2 Se al costruttore è accordata una deroga dall’obiettivo secondo l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/200917 o l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 510/201118, per i veicoli delle rispettive marche l’obiettivo individuale viene adattato. 3 Il grande importatore che intende conteggiare tali veicoli con un obiettivo indivi- duale adattato, deve darne comunicazione all’UFE antecedentemente alla prima immatricolazione del primo veicolo nell’anno di riferimento. Indipendentemente dal loro numero, questi veicoli vengono conteggiati come un parco veicoli nuovi sepa- rato.
Titolo prima dell’art. 29 Abrogato
17 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 26.
18 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 26.
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Art. 29 Importi delle sanzioni 1 Il DATEC stabilisce annualmente nell’allegato 5 gli importi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2 per il successivo anno di riferimento. Esso si basa sugli importi vigenti nell’Unione europea conformemente all’articolo 9 del regola- mento (CE) n. 443/200919 e all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 510/201120 non- ché sul tasso di cambio secondo il capoverso 2. 2 Per la conversione in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell’anno preceden- te l’anno di riferimento.
Titolo prima dell’art. 30 Sezione 4: Calcolo e riscossione della sanzione per i grandi importatori
Art. 30 Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale 1 Terminato l’anno di riferimento, l’UFE verifica per ogni grande importatore se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi superano l’obiettivo individuale. 2 Ai fini del calcolo della sanzione le emissioni che superano l’obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto al precedente decigrammo di CO2/km. 3 In caso di superamento dell’obiettivo individuale l’UFE stabilisce la sanzione con- formemente all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2 nonché all’allegato 5 e allestisce la fattura finale tenendo in considerazione gli acconti di cui all’articolo 31 capoverso 2. 4 Se dalla fattura finale emerge un’eccedenza a favore del grande importatore, l’UFE gli rimborsa tale somma.
Art. 31 Acconti trimestrali 1 L’UFE trasmette con cadenza trimestrale a ogni grande importatore una lista dei veicoli immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento in corso nonché le emissioni medie di CO2 e l’obiettivo individuale dei suoi parchi veicoli nuovi. 2 Esso può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali a titolo di computo dell’eventuale sanzione nell’anno di riferimento, in particolare se: a. l’importatore è considerato provvisoriamente nell’anno di riferimento come grande importatore; b. il grande importatore ha la propria sede all’estero; c. a carico del grande importatore vi sono esecuzioni pendenti o gli è stato rila- sciato un attestato di carenza di beni; d. le emissioni di CO2 medie di un parco veicoli nuovi superano l’obiettivo individuale nell’anno di riferimento di oltre 5 g CO2/km.
19 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 26.
20 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 26.
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3 L’UFE calcola gli importi degli acconti basandosi sui dati di cui al capoverso 1. Gli acconti già versati sono considerati nella fatturazione.
Art. 32 Termine di pagamento e interesse 1 Il grande importatore deve pagare le fatture e la fattura finale entro 30 giorni dal ricevimento. 2 I rimborsi secondo l’articolo 30 capoverso 4, compreso l’interesse sugli importi da rimborsare, vengono effettuati entro lo stesso termine. 3 Se non paga la fattura o la fattura finale entro il termine stabilito, il grande impor- tatore deve un interesse di mora. 4 I tassi dell’interesse di mora e dell’interesse sugli importi da rimborsare sono stabiliti conformemente all’appendice dell’ordinanza del DFF del 10 dicembre
199221 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta.
Art. 33 Decisione della sanzione Se nonostante il sollecito il grande importatore non paga una fattura o la fattura finale, l’UFE decide la sanzione.
Art. 34 Garanzie 1 Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di una fattura, l’UFE può decidere che fino al pagamento completo dell’importo dovuto sia trattato alla stregua di un piccolo importatore. 2 Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi di mora sia a rischio, l’UFE può esigere una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia ban- caria.
Titolo prima dell’art. 35 Sezione 5: Calcolo e riscossione della sanzione per i piccoli importatori
Art. 35 1 L’USTRA verifica se le emissioni di CO2 di ogni veicolo di un piccolo importatore superano l’obiettivo individuale. 2 In caso di superamento dell’obiettivo individuale l’USTRA stabilisce la sanzione conformemente all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2 nonché all’allegato 5 ed emette la relativa fattura. Negli anni di riferimento 2020–2022 la sanzione per ogni veicolo deve essere moltiplicata per le aliquote di cui all’articolo 27 capo- verso 2.
3 Sono parimenti applicabili l’articolo 30 capoverso 2 e gli articoli 32 e 33.
4 La decisione secondo l’articolo 33 spetta all’USTRA.
21 RS 642.124
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Titolo prima dell’art. 36 Sezione 6: Resoconto e informazione al pubblico
Art. 36 1 Il DATEC redige, per la prima volta nel 2019 e successivamente ogni tre anni, un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi individuali e sull’efficacia delle misure di riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili all’attenzione delle competenti commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. 2 Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri il rapporto viene redatto per la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni.
3 L’UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al
raggiungimento degli obiettivi e a tal fine pubblica in particolare le seguenti infor- mazioni: a. le sanzioni totali riscosse e le spese amministrative; b. il numero dei grandi importatori o dei raggruppamenti di emissioni; c. il numero e il tipo dei parchi veicoli nuovi.
Titolo prima dell’art. 37 Sezione 7: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all’articolo 13 della legge sul CO2
Art. 37 1 Gli eventuali proventi della sanzione di cui all’articolo 13 della legge sul CO2 vengono assegnati l’anno successivo all’allestimento della fattura finale dell’UFE al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato ai sensi della legge federale del 30 settembre 201622 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA). 2 I proventi corrispondono alle sanzioni riscosse nell’anno di riferimento, inclusi gli interessi di mora e dedotti i costi di esecuzione, le perdite su debitori e gli interessi sugli importi da rimborsare.
Capitolo 3, Sezione 5 (art. 38 e 39) Abrogata
Art. 74a Computo di attestati all’obiettivo di emissione Al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati secondo l’articolo 12 capoverso 2 come pure le riduzioni
22 RS 725.13
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delle emissioni ottenute nel quadro di progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a sono considerate emissioni di gas serra dell’impresa.
Art. 74b Adeguamento dell’impegno di riduzione delle imprese che gestiscono impianti di cogenerazione
1 Su richiesta l’UFAM adegua l’impegno di riduzione delle imprese che gestiscono
impianti di cogenerazione e che richiedono il rimborso della tassa sul CO2 di cui all’articolo 96a.
2 La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno suc-
cessivo.
3 La domanda deve fornire indicazioni su:
a. le emissioni di CO2 generate nel 2012 dalla produzione misurata di elettrici- tà immessa in rete; b. l’evoluzione annuale delle emissioni di CO2 generate dalla produzione misu- rata di elettricità immessa in rete.
4 L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma della domanda.
Art. 76, rubrica nonché cpv. 1bis e 3 Inadempimento dell’impegno di riduzione e dell’obbligo di investire 1bis Se un’impresa che gestisce impianti di cogenerazione non adempie l’obbligo di investire di cui all’articolo 96a capoverso 2 o all’articolo 98a capoverso 2, l’UFAM ordina la restituzione del 40 per cento dell’importo versato a titolo di rimborso per i combustibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all’articolo 32a della legge sul CO2. 3 Gli importi restituiti di cui al capoverso 1bis sono considerati proventi della tassa sul CO2.
Art. 83 cpv. 2
2 Le misure di compensazione di cui al capoverso 1 lettere a–c sono computate in
misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni comprovate. Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne23 non danno luogo al rilascio di attestati.
23 RS 730.0
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Art. 90 cpv. 2
2 Le misure di compensazione di cui al capoverso 1 lettera a sono computate in
misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni comprovate. Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 35 capoverso 1 LEne24 non danno luogo al rilascio di attestati.
Art. 96 cpv. 1, cpv. 2 lett. c
1 Il rimborso della tassa sul CO2 può essere richiesto da imprese e persone che:
a. sono esenti dal pagamento della tassa sul CO2; b. gestiscono impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione (art. 32a cpv. 1 della legge sul CO2; oppure c. utilizzano a scopo non energetico i combustibili per i quali è applicata la tassa (art. 32c della legge sul CO2.
2 Sono esentate dalla tassa sul CO2:
c. le imprese che hanno preso un impegno di riduzione (art. 31 e art. 31a della legge sul CO2.
Art. 96a Rimborso per le imprese che hanno preso un impegno di riduzione e gestiscono impianti di cogenerazione 1 Un’impresa che ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenera- zione, su richiesta ottiene il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui com- bustibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se: a. uno o più impianti di cogenerazione hanno ciascuno una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW; b. rispetto al 2012 uno o più impianti di cogenerazione hanno prodotto 1,22 GWh di elettricità in più all’anno generata da combustibili fossili; e c. ha utilizzato al di fuori dell’impresa l’elettricità supplementare prodotta. 2 Essa ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combu- stibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 se: a. utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 31a capoverso 2 della legge sul CO2; b. la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica;
24 RS 730.0
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c. non attua le misure in un’altra impresa che ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE; d. non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure; e. attua le misure entro il 2020; f. redige un rapporto periodico per l’UFAM secondo l’articolo 72; e g. comunica all’UFAM eventuali differenze rispetto all’obbligo di investire secondo la lettera a, indicando il motivo e le misure correttive previste. 3 Su richiesta l’UFE può prorogare il termine secondo il capoverso 2 lettera e di due anni.
Art. 98a Rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione
1 Un’impresa che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e che
gestisce impianti di cogenerazione secondo l’articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO2, su richiesta ottiene per ogni impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità. 2 L’impresa ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità, se: a. utilizza questo importo per misure di cui all’articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO2; b. la misura contribuisce all’aumento dell’efficienza energetica; c. non attua le misure in un’altra impresa che ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE; d. non fa valere in altro modo l’efficacia delle misure; e e. attua le misure nel corso di tre anni consecutivi. 3 Su richiesta l’UFE può prorogare il termine secondo il capoverso 2 lettera e di due anni.
Art. 98b Domanda di rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione
1 Le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non partecipano al SSQE
né hanno preso un impegno di riduzione devono presentare la domanda di rimborso entro il 30 giugno all’UFAM all’attenzione dell’autorità esecutiva. La domanda deve contenere in particolare: a. l’indicazione della quantità dei combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità, calcolata sulla base della quantità di elettricità annuale comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vet- tore energetico utilizzato;
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b. la garanzia di origine secondo l’articolo 9 capoverso 1 LEne25; c. indicazioni sulla potenza termica; d. il rapporto di monitoraggio; e. indicazioni sull’evoluzione annuale delle emissioni di CO2 generate dalla produzione misurata di elettricità; f. l’attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dell’ordinanza con- tro l’inquinamento atmosferico; g. indicazioni sulle misure previste; h. indicazioni sulla quantità e sul tipo di combustibili fossili consumati per la produzione di elettricità sotto forma di registrazioni dell’entrata, dell’uscita e del consumo dei carburanti nonché delle scorte; i. le fatture degli importi della tassa sul CO2 pagati; j. l’aliquota della tassa sul CO2 applicata.
2 L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma della domanda.
3 L’UFAM verifica i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–g e inoltra la domanda all’AFD per la decisione. 4 Il rapporto di monitoraggio secondo il capoverso 1 lettera d deve fornire in parti- colare indicazioni sull’evoluzione delle emissioni di CO2 generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione delle misure e degli investimenti attuati. L’UFAM emana disposizioni concernenti la forma del rapporto.
Art. 98c Periodicità del rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione 1 La domanda di rimborso secondo l’articolo 98b viene presentata per un periodo di 12 mesi e vale per i carburanti consumati nell’anno precedente o nell’anno contabile scaduto l’anno precedente. 2 Il rimborso viene effettuato dall’AFD e comprende il 100 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità. 3 Il diritto al rimborso decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.
25 RS 730.0
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Titolo prima dell’art. 104 Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2 Sezione 1: Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici
Art. 104 Diritto ai contributi globali
1 La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l’articolo 34
capoverso 1 della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, se: a. sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 55–60 dell’ordinanza del 1° no- vembre 201726 sull’energia (OEn); b. le misure, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel seme- stre invernale, sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO2; e c. le misure sono attuate dai Cantoni in modo armonizzato.
2 Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:
a. attuate in imprese che hanno preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO2 o che partecipano all’SSQE; b. attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l’articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO2 al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni; c. che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un’organizzazione privata nell’ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un’ulteriore riduzione delle emissioni.
Art. 105 Procedura La procedura si basa sugli articoli 63, 64 e 67 OEn27, tenuto conto delle seguenti particolarità: a. nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibi- lità a svolgere un programma comprendente misure di cui all’articolo 104; b. l’UFE trasmette la domanda per conoscenza all’UFAM.
Art. 106 Utilizzo delle risorse Il Cantone deve utilizzare almeno l’80 per cento delle risorse derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per il programma interes-
26 RS 730.01 27 RS 730.01
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sato per misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo secondo l’articolo 50 LEne28.
Art. 107 Versamento I contributi globali vengono versati annualmente ai Cantoni.
Art. 108 Spese di esecuzione 1 Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L’importo forfettario ammon- ta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale. 2 Dalle stesse risorse viene tratto l’indennizzo all’UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all’anno.
Art. 109 Comunicazione
1 L’UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per
la riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Esso stabilisce inoltre i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni. 2 Il Cantone rende noto il programma di promozione e comunica in forma appropria- ta che una parte dei mezzi finanziari destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO2.
Art. 110 Rendiconto
1 Il rendiconto viene redatto in base all’articolo 59 OEn29.
2 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 59 capoverso 3 OEn, il rendiconto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il program- ma di promozione.
3 L’UFE trasmette il rendiconto per conoscenza all’UFAM.
Art. 111 Controllo Il controllo del corretto impiego dei contributi globali si basa sull’articolo 60 OEn30.
Art. 111a Abrogato
28 RS 730.0 29 RS 730.01 30 RS 730.01
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Titolo prima dell’art. 112 Sezione 1a: Sostegno a progetti per l’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore
Art. 112 Progetti che danno diritto a un contributo 1 Ai progetti finalizzati all’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 34 cpv. 2 della legge sul CO2 che soddisfano i requisiti di cui all’alle- gato 12 possono essere concessi contributi per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici.
2 Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento com-
putabili del progetto. Essi sono stabiliti nell’allegato 12.
Art. 113 Domanda
1 La domanda per l’ottenimento di un contributo dev’essere presentata all’UFE.
2 Essa deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 12 numero 3.1 e contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanzia- mento del progetto è garantito.
3 Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al
progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubica- zione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti. 4 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti. 5 Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazio- ne stipula con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 113b.
Art. 113a Ordine di presa in considerazione 1 Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l’UFE inserisce il progetto in una lista d’attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L’UFE ne dà comunicazione al richiedente. 2 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.
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Art. 113b Restituzione 1 Per la restituzione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 199031 sui sussidi (LSu). Può essere altresì richiesta la restitu- zione dei contributi, se l’esercizio di un impianto ha prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i contributi non sarebbero stati necessari. 2 Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi conseguendo in tal modo un utile, l’UFE può richiedere la restituzione parziale o totale dei contributi versati. 3 Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a: a. tipo di utilizzazione previsto; b. rapporti di proprietà e responsabili; c. eventuali utili e loro entità.
Art. 119 cpv. 1 1 La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante alla popolazione per l’anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate due anni prima.
Art. 120 cpv. 1 1 La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nell’anno di riscossione. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate ven- gono compensate nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.
Art. 124 cpv. 1 1 La quota dei proventi della tassa spettante all’economia (quota di proventi spettan- te all’economia) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante all’eco- nomia per l’anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima nonché le risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate, dedotta la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’arti- colo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate due anni prima.
Art. 125 cpv. 1 e 2
1 La quota spettante all’economia viene distribuita dalle casse di compensazione
AVS (casse di compensazione) ai datori di lavoro su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota spettante
31 RS 616.1
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alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate vengono compensate nella distribuzione dei proventi due anni dopo. 2 Le casse di compensazione distribuiscono la quota dei proventi spettante all’eco- nomia entro il 30 settembre dell’anno di riscossione. Su richiesta, in casi motivati l’UFAM può prorogare adeguatamente questo termine.
Art. 130 cpv. 2 e cpv. 4bis
2 L’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2 di
automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. A tal scopo è coadiuvato dal- l’USTRA. 4bis L’UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici e ai contributi per l’impiego diretto della geotermia.
Art. 132, primo periodo L’indennizzo per le spese d’esecuzione ammonta all’1,4 per cento dei proventi della tassa sul CO2 (proventi). …
Art. 134 cpv. 1 lett. a 1 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposi- zione delle autorità esecutive, sempre che ne abbiano bisogno per l’esecuzione. In particolare: a. l’USTRA trasmette all’UFE i dati necessari all’esecuzione del capitolo 3 della presente ordinanza;
Art. 135 lett. c e cbis Il DATEC adegua: c. l’allegato 4a numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circola- zione per la prima volta nell’anno civile precedente; cbis. l’allegato 5: per stabilire annualmente i contributi di cui all’articolo 13 capo- verso 1 della legge sul CO2;
Titolo prima dell’art. 146c Sezione 2b: Disposizioni transitorie
Art. 146d Le disposizioni del capitolo 3 della presente ordinanza, se concernenti autofurgoni e trattori a sella leggeri, sono applicabili a partire dall’anno di riferimento 2020.
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Art. 146e Alla prima applicazione dell’articolo 37 la fattura finale comprende inoltre gli introi- ti delle sanzioni di cui all’articolo 13 della legge sul CO2 applicate fino all’entrata in vigore della presente ordinanza.
II
1 Gli allegati 3, 7 e 11 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 4 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4a e 12.
III 1 La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2 Gli articoli 37 e 146e entrano in vigore il 1° dicembre 2017.
1° novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 3 (Art. 5 cpv. 1 lett. a)
Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati
Lett. d Per i progetti o programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera non sono rilasciati attestati se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante: d. l’impiego di biocarburanti che non soddisfano i requisiti della legge federale del 21 giugno 199632 sull’imposizione degli oli minerali e delle relative disposizioni attuative;
32 RS 641.61
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Allegato 4 (art. 25 cpv. 3)
Calcolo delle emissioni di CO2 di veicoli in mancanza di dati di cui all’articolo 24 o 25 capoverso 1
1 Calcolo delle emissioni di CO2
1.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale:
CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621
1.2 Motore a benzina e cambio automatico:
CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481
1.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:
CO2 = 0,116 m – 57,147
1.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:
CO2 = 0,108 m – 11,371
1.5 Motore diesel e cambio automatico:
CO2 = 0,116 m – 6,432 CO2: emissioni di CO2 (combinate) in g/km m: peso a vuoto del veicolo in kg p: potenza massima del motore in kW
2 Arrotondamento delle emissioni di CO2
Le emissioni di CO2 sono arrotondate come segue: a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della prima cifra decimale è arro- tondato per difetto; b. se è uguale o superiore a 5, il valore della prima cifra decimale è arro- tondato per eccesso.
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Allegato 4a (art. 28 cpv. 1)
Calcolo dell’obiettivo individuale
1 Calcolo dell’obiettivo individuale
1.1 L’obiettivo individuale delle emissioni di CO2 per i piccoli importatori è
calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arro- tondato a tre cifre decimali: obiettivo individuale del veicolo: z + a · (m – Mt-2) g CO2/km; 1.2 l’obiettivo individuale delle emissioni medie di CO2 per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali: obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: z + a · (Mi,t – Mt-2) g CO2/km; z: obiettivo relativo alle emissioni di CO2 secondo l’articolo 10 capover- si 1 e 2 della legge sul CO2: automobili: 130 g CO2/km entro l’anno di riferimento 2019 compreso,
95 g CO2/km a partire dall’anno di riferimento 2020
autofurgoni e trattori a sella leggeri: 147 g CO2/km a partire dall’anno di riferimento 2020 a: coefficiente angolare della retta del valore limite: automobili: 0,0457 entro l’anno di riferimento 2019 compreso, 0,0333 a partire dall’anno di riferimento 2020 autofurgoni e trattori a sella leggeri: 0,096 a partire dall’anno di rife- rimento 2020 m: peso a vuoto dell’automobile rispettivamente dell’autofurgone o del trattore a sella leggero in kg (art. 24 e 25) Mi,t: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta nell’anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali Mt-2: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l’anno di riferimento
2 Peso a vuoto medio
Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:
2015 di 1532 kg
2016 di 1563 kg
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Allegato 5 (art. 29 cpv. 1)
Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale
1 Importi secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2
Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale per l’anno di riferimento 2018 sono i seguenti: a. per il primo grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 a 1 grammo): 5.50 fran- chi; b. per il secondo grammo di CO2/km in eccesso (da 1,1 a 2 grammi): 16.50 franchi; c. per il terzo grammo di CO2/km in eccesso (da 2,1 a 3 grammi): 27.50 fran- chi; d. per ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso (da 3,1 grammi): 103.50 franchi.
2 Disposizione transitoria
Gli importi dovuti in caso di superamento dell’obiettivo individuale per l’anno di riferimento 2017 sono i seguenti: a. per il primo grammo di CO2/km in eccesso (da 0,1 a 1 grammo): 5.50 franchi; b. per il secondo grammo di CO2/km in eccesso (da 1,1 a 2 grammi):
16.50 franchi;
c. per il terzo grammo di CO2/km in eccesso (da 2,1 a 3 grammi): 27.50 franchi; d. per ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso (da 3,1 grammi):
104.50 franchi.
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Allegato 7 (art. 42 cpv. 1 lett. a, 66 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 3 lett. a e b)
Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all’esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione
N. 18 18. Gestione di piscine, piste di ghiaccio artificiale, alberghi utilizzati a scopi turistici nonché locomotive e navi con trazione a vapore;
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Allegato 11 (art. 94 cpv. 2)
Tariffa della tassa sul CO2 sui combustibili:
96 franchi per tonnellata di CO2
Voce della tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale33 tassa in fr.
ogni 1000 kg
2701. Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili
ottenuti da carboni fossili: – carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:
1100 – – antracite 226.60
1200 – – carbone fossile bituminoso 226.60
1900 – – altri carboni fossili 226.60
2000 – mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni 226.60
fossili
2702. Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:
1000 – ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate 217.90
2000 – ligniti agglomerate 217.90
2704. 0000 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche 272.60 agglomerati; carbone di storta ogni 1000 l a 15°C
2710. Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi;
preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base; residui di oli: – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, diversi dai residui: – – oli leggeri e preparazioni: – – – destinati ad altri usi:
1291 – – – – benzina e sue frazioni 222.70
1292 – – – – white spirit 222.70
1299 – – – – altri 222.70
– – altri: – – – destinati ad altri usi:
1991 – – – – petrolio 241.00
1992 – – – – oli per il riscaldamento:
– extraleggero 254.40 ogni 1000 kg – medio e pesante 304.30
33 RS 632.10, All.
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Voce della tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale tassa in fr.
1999 – – – – altri distillati e prodotti
ogni 1000 l a 15 °C – – – – – gasolio 254.40 ogni 1000 kg – – – – – altri 304.30 ogni 1000 l a 15 °C – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:
2090 – – destinati ad altri usi (solo quota fossile) 254.40
2711. Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
– liquefatti: – – gas naturale:
1190 – – – altri 115.20
– – propano:
1290 – – – altri 145.90
– – butani:
1390 – – – altri 169.00
– – etilene, propilene, butilene e butadiene:
1490 – – – altri 187.20
– – altri:
1990 – – – altri 187.20
ogni 1000 kg – allo stato gassoso: – – gas naturale:
2190 – – – altri 255.40
– – altri:
2990 – – – altri 268.80
2713. Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di
petrolio o di minerali bituminosi: – coke di petrolio:
1100 – – non calcinato 279.40
1200 – – calcinato 279.40
ogni 1000 l a 15 °C
3826. Biodiesel e sue miscele, contenenti, in peso, meno del 70 %
di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
0090 – altri (solo quota fossile) 254.40
… Combustibili derivanti da altre materie prime fossili 222.70
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Allegato 12 (art. 112–113b)
Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore
1 Prospezione e sfruttamento
1.1 La prospezione comprende analisi volte da un lato alla caratterizzazione
indiretta del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e dall’altro alla determinazione dell’ubicazione in superficie nonché del punto di arrivo sot- terraneo di una perforazione di sondaggio.
1.2 Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante una perforazione nonché
l’estrazione e il trasporto in superficie dell’acqua calda nonché un’eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell’acqua prelevata (secondo foro di perforazione).
2 Costi d’investimento computabili
2.1 Nell’ambito della prospezione sono computabili solamente i costi d’investi-
mento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione eco- nomica e adeguata delle seguenti attività: a. l’acquisizione di nuovi geodati nell’area di prospezione; b. le attività per l’acquisizione di nuovi geodati; c. l’analisi e l’interpretazione.
2.2 Nell’ambito dello sfruttamento sono computabili solamente i costi d’investi-
mento effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione eco- nomica e adeguata delle seguenti attività: a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di per- forazione; b. le perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento per la prevista perforazione di sondaggio, la perforazione di riconduzione e le perforazioni di monitoraggio; c. le stimolazioni del foro di trivellazione; d. le prove di pozzo; e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa; f. l’analisi delle sostanze rinvenute; g. l’assistenza geologica, l’analisi dei dati e l’interpretazione. 2.3 Non sono computabili i costi generati nell’ambito di procedure ufficiali cor- relate alla prospezione e allo sfruttamento.
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3 Procedura per l’ottenimento di un contributo per la prospezione
3.1 Domanda
La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, eco- nomici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a: a. stato delle attuali conoscenze nell’area oggetto dell’esplorazione me- diante l’elaborazione dell’insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili; b. prospezioni geologiche previste per la determinazione delle ubicazioni e dei punti di arrivo della perforazione e che servono all’individuazione e alla caratterizzazione di un serbatoio geotermico, nonché il plusvalore atteso in quanto ad aumento delle probabilità di uno sfruttamento effi- cace; c. piani di utilizzazione in caso di esito positivo della prospezione nonché calcoli della redditività provvisori; d. piani dettagliati delle scadenze e stime dei costi con uno scarto mas- simo del 20 per cento; e. misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile.
3.2 Esame della domanda
3.2.1 L’UFE nomina all’interno del gruppo di esperti indipendente un rappresen- tante dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo), in particolare per la va- lutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l’esplorazione in Svizzera. 3.2.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informa- zioni fornite al numero 3.1 in particolare in merito a: a. attività di prospezione previste e gestione del progetto; b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e tenore innovativo; c. in che misura le attività di prospezione accrescono le probabilità di in- dividuazione e sfruttamento di un serbatoio geotermico; d. plusvalore per l’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo sviz- zero; e. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio, nonché per l’ambiente. 3.2.3 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su a. l’aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geoter- mico; b. le scadenze delle tappe del progetto; c. l’ammontare del contributo alla prospezione da concedere;
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d. l’impiego di un rappresentante di swisstopo con funzione di accompa- gnamento al progetto.
3.3 Contratto
Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo alla prospezione, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti: a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare; b. l’obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell’UFE, se- gnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto; c. l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo alla prospezione; d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’im- pianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nem- meno utilizzato per altri scopi; e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l’articolo 113b; f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto; g. ulteriori condizioni.
3.4 Svolgimento e conclusione del progetto
3.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di prospezione programmati.
3.4.2 L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di pro-
spezione. Egli valuta i risultati e redige rapporti periodici per il gruppo di esperti. 3.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lette- ra a, l’UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato. 3.4.4 Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell’UFE i risultati dei lavori di prospezione e giudica i risultati in merito all’aumento atteso delle probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.
4 Procedura per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento
4.1 Una domanda di contributo allo sfruttamento può essere presentata solamen-
te se nell’area interessata è stata precedentemente svolta una prospezione e redatto il relativo rapporto circa la probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.
4.2 Domanda
La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, eco- nomici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a:
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a. il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste; b. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto mas- simo del 20 per cento; c. le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto; d. l’utilizzazione prevista delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative; e. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile; f. le innovazioni previste al fine di rendere promettente e affidabile lo sfruttamento di serbatoi geotermici in Svizzera; g. il valore delle attività di sfruttamento in riferimento all’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; h. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione; i. il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, co- struzione, ampliamento, esercizio e smantellamento; j. lo sfruttamento dell’acqua calda estratta sulla base di un piano di utiliz- zazione, descrizione dei previsti acquirenti di calore nonché il loro coinvolgimento nel progetto, inclusa la prevista riduzione delle emis- sioni di CO2.
4.3 Esame della domanda
4.3.1 L’UFE nomina all’interno del gruppo di esperti indipendente un rappresen- tante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geolo- giche del progetto e del plusvalore per l’esplorazione in Svizzera. 4.3.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informa- zioni fornite al numero 4.2 in particolare in merito a: a. caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le carat- teristiche relative al trasporto; b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innova- tivo; c. plusvalore per l’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo sviz- zero; d. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente.
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4.3.3 In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su: a. la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto; b. le scadenze delle tappe del progetto; c. l’ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere; d. l’impiego di un esperto indipendente in qualità di accompagnatore del progetto.
4.4 Contratto
Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti: a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare; b. l’obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell’UFE, se- gnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto; c. l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento; d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’im- pianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nem- meno utilizzato per altri scopi; e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l’articolo 113d; f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto; g. ulteriori condizioni.
4.5 Svolgimento e conclusione del progetto
4.5.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati. 4.5.2 L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sfrutta- mento. Egli valuta i risultati, in particolare per quanto riguarda la temperatu- ra e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto, e redige rapporti pe- riodici per il gruppo di esperti. 4.5.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 4.4 let- tera a, l’UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato. 4.5.4 Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il grup- po di esperti valuta i risultati dell’attività di sfruttamento.
4.5.5 L’UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell’esame, in
particolare quello relativo al serbatoio geotermico.
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5 Geodati
5.1 Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazio- ne, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le di- sposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati. 5.2 Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 200734 sulla geoinforma- zione e dell’ordinanza del 21 maggio 200835 sulla geologia nazionale swiss- topo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.
5.3 Esso mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari
processati al più tardi entro 24 mesi dalla fine della prospezione ed entro 12 mesi dalla fine dello sfruttamento.
34 RS 510.62 35 RS 510.624
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