AS 2017 687
AS 2017 687
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare lʼintroduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 2 marzo 2017
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 21 ottobre 20141 che istituisce provvedi- menti per evitare l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 20172.
2 marzo 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.p. Thomas Jemmi
1 RS 916.443.107 2 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2017-0557 687
Provvedimenti per evitare l’introduzione della peste suina africana RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV
Allegato (art. 2 cpv. 1 e 2, 3, 4, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 7)
Stati membri e zone interessate
Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato d’introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecu- Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del zione 2014/709/UE 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/351, GU L 50 del 28.2.2017, p. 82.
1 Rischio riconducibile a un’eventuale prossimità alla popolazione
di suini selvatici infetta dalla peste suina africana Le zone interessate sono elencate nella parte I dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Estonia Lettonia Lituania Polonia
2 Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina
africana nella popolazione di suini selvatici Le zone interessate sono elencate nella parte II dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Estonia Lettonia Lituania Polonia
Provvedimenti per evitare l’introduzione della peste suina africana RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV
3 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus
della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone con situazione epidemiologica instabile Le zone interessate sono elencate nella parte III dell’allegato della suddetta decisio- ne di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Estonia Lettonia Lituania Polonia
4 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus
della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone dove la malattia è endemica Le zone interessate di questa categoria sono elencate nella parte IV dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono il seguente Stato membro dell’Unione europea: Italia
Provvedimenti per evitare l’introduzione della peste suina africana RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV