AS 2017 691
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 15 febbraio 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 7 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
N. 2.1.1 e 2.1.2
2.1.1 Il contributo di base ammonta a 900 franchi per ettaro e anno.
2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la
promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2017.
15 febbraio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 910.13
2016-3388 691
O sui pagamenti diretti RU 2017
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