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AS 2017 691

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 15 febbraio 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 7 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

N. 2.1.1 e 2.1.2

2.1.1 Il contributo di base ammonta a 900 franchi per ettaro e anno.

2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la

promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.

II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2017.

15 febbraio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 910.13

2016-3388 691

O sui pagamenti diretti RU 2017

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