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AS 2017 693

Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Modifica del 21 febbraio 2017

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Supe- riore di Costanza è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2–4, 5 lett. a, c e d 2 Ha diritto di esercitare la pesca professionale in alto lago chi, oltre alla patente di pesca sul declivio, possiede anche quella d’alto lago, rilasciata dall’autorità compe- tente. La patente è rilasciata al massimo fino al termine dell’anno civile in cui il titolare compie 70 anni. 2bis Una patente con limite di età per i pescatori di professione autorizza sia alla pesca in alto lago con una rete flottante, con la rispettiva magliatura minima ammes- sa, sia alla pesca nella zona del declivio svizzero secondo le condizioni fissate nella patente di pesca sul declivio. 3 Ha diritto di esercitare la pesca professionale in compagnia del titolare di una patente ai sensi dei capoversi 1 e 2 chi possiede una patente di allievo pescatore, rilasciata dall’autorità competente. Quest’ultimo può esercitare la pesca soltanto se il titolare è presente. 4 D’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia stabiliscono il numero massimo di patenti che possono rilasciare ai sensi dei capoversi 1–2bis. 5 Per le patenti da essi rilasciate, i Cantoni di San Gallo e di Turgovia definiscono in particolare: a. le condizioni che i richiedenti devono soddisfare per ottenere una patente ai sensi dei capoversi 1–3;

1 RS 923.31

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Pesca nel Lago Superiore di Costanza. O del DATEC RU 2017

c. gli attrezzi e i generi di pesca autorizzati sul declivio da ciascun tipo di pa- tente e ammessi secondo la presente ordinanza; d. le tariffe e gli emolumenti per il rilascio delle patenti;

Art. 8 cpv. 4 4 Tutti gli attrezzi di cattura impiegati devono essere controllati e se del caso vuotati almeno ogni due giorni; sono fatti salvi gli articoli 16 capoverso 2 e 17 capoverso 2, nonché le disposizioni più severe emanate dai Cantoni competenti.

Art. 10 cpv. 1 lett. a e 8

1 Per la rete flottante libera valgono le seguenti misure massime e minime:

a. magliatura di almeno 40 mm; 8 In deroga all’articolo 10 capoverso 1 lettera a si possono impiegare le seguenti reti:

a. dal 31 marzo alle ore 12.00 al 1° giugno alle ore 12.00: quattro reti con una magliatura di almeno 38 mm; b. dal 1° giugno alle ore 12.00 al 1° luglio alle ore 12.00: tre reti con una ma- gliatura di almeno 38 mm e una rete con una magliatura di almeno 40 mm; c. dal 1° luglio alle ore 12.00 al 1°agosto alle ore 12.00: due reti con una ma- gliatura di almeno 38 mm e due reti con una magliatura di almeno 40 mm; d. dal 1° agosto alle ore 12.00 al 1° settembre alle ore 12.00: una rete con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una magliatura di almeno 40 mm.

Art. 11 cpv. 1 lett. a e 7

1 Per la rete flottante ancorata valgono le seguenti misure massime e minime:

a. magliatura di almeno 40 mm; 7 In deroga all’articolo 11 capoverso 1 lettera a in un complesso di reti si possono impiegare una rete con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una maglia- tura di almeno 40 mm.

Art. 13 cpv. 2

2 Non sono ammesse ralinghe superiori natanti.

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Pesca nel Lago Superiore di Costanza. O del DATEC RU 2017

Art. 14 cpv. 2 lett. a–c, 4bis, 7 lett. b e 7bis

2 Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:

a. reti per il pesce dal 10 febbraio alle ore 12.00 al 20 aprile alle persico: ore 12.00 e dal 10 maggio alle ore 12.00 al 14 novembre alle ore 12.00; dal 10 maggio alle ore 12.00 al 31 agosto alle ore 12.00 le reti per il pesce persico possono essere posate fino a una profondità di al massimo 20 m; b. reti per i coregoni: dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00 e dal 10 maggio alle ore 12.00 al 15 ottobre alle ore 12.00; c. reti per i lucci e dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 14 novembre alle i luccioperca: ore 12.00. 4bis In deroga al capoverso 2 lettera c, dal 1° aprile alle ore 12.00 al 31 maggio alle ore 12.00 le quattro reti per i lucci e i luccioperca possono essere posate solo senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioperca noti. 7 In aggiunta ai capoversi 1, 2 e 4, per la cattura mirata di abramidi durante tutto l’anno si possono utilizzare al massimo quattro reti di fondo con le seguenti misure massime e minime: b. spessore del filo di almeno 0,12 mm; 7bis In deroga al capoverso 7, dal 1° aprile alle ore 12.00 al 31 maggio alle ore 12.00 le reti possono essere posate solo senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione dei luccioperca noti, e dal 15 novembre alle ore 12.00 al 10 gennaio alle ore 12.00 solo in alto lago.

Art. 26 cpv. 1 1 Per catture accessorie s’intendono le catture di pesci sottomisura, le catture di pesci effettuate durante i periodi di divieto nonché i coregoni catturati in reti per il pesce persico. Se il loro numero supera quello dei pesci per i quali la rete è destinata in primo luogo, le catture accessorie sono designate come rilevanti.

Art. 27 cpv. 1 lett. a e b, 4, 5, 8 e 9 1 Per le specie di pesci elencate qui appresso valgono i seguenti periodi di divieto e le seguenti lunghezze minime:

Specie Periodo di divieto Lunghezza minima

a. coregone 15 ottobre–10 gennaio – b. temolo 1° febbraio–30 aprile 35 cm

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4 I pesci sottomisura catturati con lenze, bertovelli e grandi bertovelli con ali o quelli catturati durante il periodo di divieto devono essere rimessi immediatamente in acqua con la dovuta cura. 5 Le acerine (Gymnocephali cernui) catturate devono essere tirate fuori dall’acqua.

8 Dal 10 maggio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00, un pescatore che si serve di lenze può catturare al massimo 30 pesci persici al giorno. Tutti i pesci persici catturati devono essere tirati fuori dall’acqua. 9 Dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 15 ottobre alle ore 12.00, un pescatore che si serve di lenze può catturare al massimo 12 coregoni al giorno. Tutti i coregoni catturati devono essere tirati fuori dall’acqua.

Art. 33a Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2017.

21 febbraio 2017 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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