AS 2017 6939
Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità
Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE)
del 1° novembre 2017
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia (OEn), ordina:
Sezione 1: Garanzia di origine
Art. 1 Garanzia di origine 1 Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell’elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile, un trimestre civile o un anno civile per gli altri impianti.
2 La garanzia di origine comprende, in particolare:
a. la quantità di elettricità prodotta in kWh; b. il periodo di produzione in mesi; c. la denominazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione dell’elet- tricità, conformemente al numero 1.1 dell’allegato; d. i dati per l’identificazione dell’impianto di produzione, in particolare la de- nominazione, l’ubicazione, la data di entrata in servizio, la data di rilascio dell’ultima concessione nel caso di un impianto idroelettrico, il nome e indi- rizzo del gestore; e. i dati tecnici dell’impianto di produzione, in particolare il tipo di impianto, la potenza elettrica e, nel caso di un impianto idroelettrico, l’indicazione se si tratta di una centrale ad acqua fluente o ad accumulazione, con o senza pompaggio; f. i dati per l’identificazione del luogo in cui l’elettricità immessa in rete dal produttore viene misurata (punto di misurazione), in particolare il nome e
RS 730.010.1 1 RS 730.01
2016-2949 6939
Garanzia di origine e etichettatura dell’elettricità. O del DATEC RU 2017
l’indirizzo del gestore del punto di misurazione e i dati relativi al suo con- trollo ufficiale, il numero d’identificazione, l’ubicazione, il nome e l’indi- rizzo del gestore della rete alimentata attraverso tale punto di misurazione; g. l’indicazione se una parte dell’elettricità è consumata sul posto (consumo proprio); h. l’indicazione dell’eventuale ammontare della rimunerazione unica, del con- tributo d’investimento, del premio di mercato o del finanziamento dei costi supplementari ricevuto dal produttore; i. i dati relativi alle emissioni di CO2 generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte.
3 Nel caso degli impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a
300 kVA, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e con un consumo proprio,
inclusa l’alimentazione ausiliaria non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, in deroga all’articolo 1 capoverso 2 lettera a nella garanzia di origine può essere registrata l’energia immessa (produzione eccedentaria). 4 Una garanzia di origine che non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del rispet- tivo periodo di produzione perde la sua validità e non può più essere utilizzata. Una garanzia di origine il cui periodo di produzione coincide con i mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile oppure con tutto il primo trimestre perde la sua validità solo a fine maggio dell’anno seguente. 5 L’organo di esecuzione di cui all’articolo 64 della legge federale del 30 settembre
20162 sull’energia (LEne) emana direttive sulla forma delle garanzie di origine,
dopo aver dato alle cerchie interessate la possibilità di esprimersi.
Art. 2 Registrazione dell’impianto di produzione 1 La base per la registrazione dell’impianto è costituita dai dati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–g. 2 I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza di allaccia- mento pari al massimo a 30 kVA e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell’articolo 73 capoverso 4 LEne3 è sufficiente una certificazione da parte del gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore. 3 L’organo di esecuzione verifica regolarmente i dati dell’impianto registrato e i dati di produzione rilevati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione di cui al capoverso 2.
4 Ilproduttore deve comunicare immediatamente all’organo di esecuzione ogni
variazione relativa ai dati dell’impianto di produzione in questione.
2 RS 730.0 3 RS 730.0
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Art. 3 Eccezioni alla registrazione Non possono essere registrati gli impianti con: a. una potenza di picco in corrente continua inferiore a 2 kW per gli impianti fotovoltaici; b. una potenza di allacciamento inferiore a 2 kVA per le altre tecnologie.
Art. 4 Rilevamento dei dati di produzione 1 I dati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b (dati di produzione) devono essere rilevati al punto di misurazione oppure a un punto di misurazione virtuale. 2 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria).
3 Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo
basato su valori di misurazione. 4 Nel caso di impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kVA, è possibile rilevare, invece della produzione netta, solamente l’elettricità immessa fisicamente in rete (produzione eccedentaria).
Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione 1 I dati di produzione devono essere trasmessi all’organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misu- razione. 2 Se la trasmissione automatica non è possibile, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore, oppure dall’auditor attraverso il portale dedicato alle garanzie di origine dell’organo di esecuzione. 3 Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere trasmesse anche le quote dei diversi vettori energetici. 4 I dati di produzione devono essere comunicati all’organo di esecuzione al più tardi:
a. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile; b. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento trimestrale; c. entro la fine di febbraio dell’anno successivo, in caso di rilevamento annu- ale.
Art. 6 Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell’impiego di pompe 1 Se un impianto idroelettrico impiega pompe per disporre dell’acqua necessaria alla futura produzione di elettricità, ai fini del calcolo della quantità di elettricità prodotta è necessario moltiplicare la quantità di elettricità impiegata per azionare le pompe
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per un rendimento dell’83 per cento, e dedurre il risultato dalla quantità di elettricità immessa in rete. Devono inoltre essere dedotti eventuali saldi negativi risalenti al periodo precedente. 2 Se, nella media annuale, il rendimento è inferiore all’83 per cento, il produttore può chiedere all’organo di esecuzione l’applicazione di un rendimento meno elevato. Egli deve dimostrare tale valore in uno studio condotto da un organismo indipen- dente. Il valore dev’essere tale che, al momento della registrazione delle garanzie d’origine, sia presa in considerazione in ogni caso soltanto la quantità di elettricità riconducibile agli affluenti naturali.
Art. 7 Compiti dell’organo di esecuzione 1 L’organo di esecuzione rileva i dati necessari per la registrazione degli impianti e per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l’annullamento delle garanzie di origine e amministra una corrispondente banca dati. 2 Su richiesta, emette in forma scritta o elettronica una conferma verificabile dell’an- nullamento di una garanzia di origine. 3 Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine da esso registrate nonché l’esportazione e l’importazione delle garanzie di origine. 4 Assicura che per ciascuna quantità di elettricità certificata con una determinata garanzia di origine non siano rilasciate altre garanzie di origine. 5 Riscuote emolumenti, in particolare per la registrazione degli impianti, per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l’annullamento delle garanzie di origine e per altre prestazioni in relazione all’esecuzione della presente ordinanza e li fattura ai singoli utilizzatori. 6 Svolge tutte queste attività a costi ragionevoli e in modo trasparente. L’UFE sorve- glia e controlla queste attività. L’organo di esecuzione mette a disposizione del- l’UFE tutta la documentazione e le informazioni necessarie a tale scopo. 7 L’organo di esecuzione rappresenta la Svizzera in seno alla Association of Issuing Bodies e in altri organismi internazionali in relazione alle garanzie di origine.
Sezione 2: Etichettatura dell’elettricità
Art. 8 1 L’etichettatura dell’elettricità secondo l’articolo 9 capoverso 3 LEne4 è indicata almeno una volta ogni anno civile sul conteggio dell’elettricità o è allegata ad esso e contiene le seguenti indicazioni: a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per produrre l’elettricità fornita; b. la quota percentuale dell’elettricità prodotta in Svizzera o all’estero;
4 RS 730.0
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c. l’anno di riferimento; d. il nome e l’ufficio di contatto dell’azienda soggetta all’obbligo di etichetta- tura. 2 L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura è tenuta a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell’elettricità è presentato da un’altra azienda. 3 Per il resto, l’etichettatura dell’elettricità deve essere effettuata conformemente all’allegato 1.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
1° novembre 2017 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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Allegato 1 (art. 1 e 8)
Esigenze in materia di etichettatura dell’elettricità
1 Vettori energetici e attribuzione
1.1 I vettori energetici devono essere designati come segue:
Categorie principali obbligatorie Sottocategorie
Energie rinnovabili – Forza idrica – Altre energie rinnovabili Energia solare Energia eolica Biomassaa Geotermia – Elettricità che beneficia di misure di promozioneb Energie non rinnovabili – Energia nucleare – Vettori energetici fossili Petrolio Gas naturale Carbone Rifiutic a biomassa solida e liquida e biogas b secondo l’articolo 19 della legge (rimunerazione per l’immissione di elettricità) c rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche
1.2 Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie prin- cipali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono esse- re indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero. 1.3 La base per l’attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origi- ne di cui all’articolo 1 o da una garanzia di origine europea secondo l’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE5. Se in un Paese europeo non vengo- no emesse garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fon-
5 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abro- gazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
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ti non rinnovabili, l’organo di esecuzione può registrare corrispondenti ga- ranzie sostitutive. A tale scopo è necessario presentare all’organo di esecu- zione una dichiarazione del produttore che attesti che l’origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro. 1.4 La quantità di elettricità contabilizzata in base all’articolo 19 LEne6 viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivi- sione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota.
1.5 Ogni categoria contiene l’indicazione delle quote di elettricità prodotta in
Svizzera e all’estero. 1.6 L’elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 OEn. Questa fattispecie si applica in par- ticolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.
2 Etichettatura
2.1 Per la fornitura in un determinato anno civile sono ammesse solamente
garanzie di origine relative a un periodo di produzione in tale anno civile.
2.2 L’etichettatura deve riferirsi ai dati dell’anno civile precedente.
2.3 L’etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive di cui al numero 1.3, emesse per l’elettricità prodotta nell’anno civile prece- dente. 2.4 L’etichettatura si effettua mediante tabella come nell’esempio riportato nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di alme- no 10 7 cm. 2.5 Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l’articolo 4 capo- verso 2 OEn (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pub- blicazione comune ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3.
6 RS 730.0
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Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità secondo le esigenze mi- nime per l’indicazione del mix del fornitore: Figura 1
Etichettatura dell’elettricità
Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC (es.) Contatto: www.aae-abc.ch, (es.), tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2018
L’elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: in % Totale dalla Svizzera
Energie rinnovabili 54,0 % 44.0 % Forza idrica 50,0 % 40,0 % Altre energie rinnovabili 0,0 % 0,0 % Elettricità che beneficia di misure di 4,0 % 4,0 % promozione1 Energie non rinnovabili 44,0 % 29,0 % Energia nucleare 44,0 % 29,0 % Vettori energetici fossili 0,0 % 0,0 % Rifiuti 2,0 % 2,0 %
Totale 100,0 % 75,0 %
1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica,
20 % energia solare, 7 % energia eolica, 30 % biomassa e scorie da bio-
massa, 3 % geotermia
Garanzia di origine e etichettatura dell’elettricità. O del DATEC RU 2017
Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità secondo le esigenze minime per l’indicazione del mix del prodotto: Figura 2
Etichettatura dell’elettricità
Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC (es.) Contatto: www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2018
L’elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con: in % Totale dalla Svizzera
Energie rinnovabili 98,0 % 96,0 % Forza idrica 91,0 % 91,0 % Altre energie rinnovabili 3,0 % 1,0 % Energia solare 0,5 % 0,5 % Energia eolica 2,0 % 0,0 % Biomassa 0,5 % 0,5 % Elettricità che beneficia di misure 4,0 % 4,0 % di promozione1 Energie non rinnovabili 0,0 % 0,0 % Energia nucleare 0,0 % 0,0 % Vettori energetici fossili 0,0 % 0,0 % Rifiuti 2,0 % 2,0 %
Totale 100,0 % 98,0 %
1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40% forza idrica,
20% energia solare, 7% energia eolica, 30% biomassa e scorie da biomassa, 3% geotermia
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Allegato 2 (art. 9)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi I
1 L’ordinanza del 24 novembre 20067 sulla garanzia di origine è abrogata.
2 L’ordinanza del DATEC del 15 aprile 20038 sulla procedura di omologazione
energetica per scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore è abrogata.
II I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del DATEC del 2 agosto 20179 concernente le indicazioni
dell’etichettaEnergia per le automobili nuove
Ingresso visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 1° novembre 201710 sull’efficienza energetica
Art. 4 Valore medio delle emissioni di CO2 Per il 2018, il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le automobili immatrico- late per la prima volta è di 133 g/km.
7 RU 2006 5361, 2008 1221, 2011 4103, 2012 5825, 2013 3657 8 RU 1999 207 9 RS 730.011.1 10 RS 730.02
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2. Ordinanza del DATEC dell’11 marzo 201611 sul calcolo dei costi
computabili delle misure d’esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche
Ingresso visto l’articolo 34 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 212 sull’energia (OEn)
Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 6 capoverso 2 primo periodo e capoverso 3 «decisione di cui all’arti- colo 17dter capoverso 2 OEn» è sostituto con «decisione secondo l’articolo 30 capo- verso 2 OEn». 2 Nell’articolo 6 capoversi 2 e 3 lettere a, c e d «la società nazionale di rete» è sostituito con «l’UFAM».
Art. 2 cpv. 1 1 Se le misure di risanamento hanno effetti sull’esercizio di una centrale idroelettrica e comportano una minor produzione energetica o uno spostamento nel tempo della produzione energetica, i mancati ricavi che ne derivano sono considerati costi impu- tabili ai sensi dell’appendice 3 numero 3.1 lettere c ed e OEn.
Art. 3 cpv. 2 2 Per le centrali idroelettriche il cui detentore beneficia di rimunerazioni secondo gli articoli 15, 72 capoverso 1 o 73 capoverso 4 della legge del 30 settembre 201613 sull’energia (LEne), invece dei prezzi Swissix sono determinanti le rimunerazioni versate nel momento corrispondente.
Art. 4 cpv. 2 e 3 2 Per i detentori delle centrali idroelettriche che beneficiano di una rimunerazione secondo l’articolo 15 LEne14, per calcolare i mancati ricavi di cui al capoverso 1 invece dei prezzi Swissix sono determinanti le rimunerazioni versate nel corrispon- dente momento. 3 I detentori delle centrali idroelettriche che beneficiano di rimunerazioni secondo gli articoli 72 capoverso 1 o 73 capoverso 4 LEne non possono far valere mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica.
11 RS 730.014.1 12 RS 730.01 13 RS 730.0 14 RS 730.0
Garanzia di origine e etichettatura dell’elettricità. O del DATEC RU 2017
Art. 5 cpv.1, frase introduttiva e lett. d, nonché 3 e 4 primo periodo 1 La procedura di assegnazione dell’indennizzo è disciplinata dagli articoli 30–33 OEn. Il detentore della centrale idroelettrica presenta con la domanda di indennizzo: d. tutte le altre informazioni di cui all’allegato 3 numero 1 OEn. 3 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) definisce nella decisione di cui all’arti- colo 30 capoverso 2 OEn i parametri per il calcolo delle produzioni della centrale idroelettrica con e senza le misure di risanamento e vi stabilisce i presumibili costi computabili annui minimi, medi e massimi. 4 Esso può ridefinire i parametri se la situazione reale è cambiata in misura sostan- ziale. …
Art. 6 cpv. 1 1 La procedura di versamento dell’indennizzo è disciplinata dagli articoli 32 e 33 OEn.