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AS 2017 697

Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja

Regolamento d’esecuzione comune del 30 settembre 2003 all’Atto del 1999 e all’Atto del 1960 relativi all’Accordo dell’Aja

RS 0.232.121.42; RU 2006 1375

Modifica del Regolamento d’esecuzione comune Adottata dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja l’11 ottobre 2016 Entrata in vigore il 1° gennaio 2017 Traduzione1 […]

Regola 5 Giustificazione dei ritardi nell’osservanza dei termini […] 3) [Comunicazioni inviate per via elettronica] L’inosservanza, ad opera di una parte interessata, del termine per una comunicazione indirizzata all’Ufficio internazionale e inviata per via elettronica è scusata se la parte interessata fornisce la prova, in modo soddisfacente per l’Ufficio internazionale, che il termine non è stato osservato a causa di problemi, dovuti a circostanze straordinarie indipendenti dalla sua volon- tà, che hanno interessato la località nella quale essa è stabilita o le comunicazioni elettroniche con l’Ufficio internazionale e che la comunicazione è stata inviata al più tardi cinque giorni dopo la ripresa del servizio di comunicazione elettronica. 4) [Limiti alla giustificazione] L’inosservanza di un termine è scusata in virtù della presente regola unicamente se la prova di cui ai capoversi 1), 2) o 3) e la comunica- zione o, se del caso, una copia di essa pervengono all’Ufficio internazionale al più tardi sei mesi dopo la scadenza del termine. 5) [Eccezione] La presente regola non si applica al pagamento della seconda rata dell’emolumento di designazione individuale per il tramite dell’Ufficio internazio- nale di cui alla regola 12.3)c). […]

1 Dal testo originale francese (RO 2017 697).

2017-0346 697

Atto del 1999 e Atto del 1960 relativi all’Acc. dell’Aja. RE comune RU 2017

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