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AS 2017 705

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 10 marzo 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

a. all’acquisto di petrolio e prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 24 settembre 2011; b. all’acquisto e al trasporto di prodotti petroliferi finalizzati a:

1. fornire aiuto umanitario e sostegno alla popolazione civile in Siria per il

tramite di servizi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine contributi federali,

2. svolgere le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e conso-

lari della Svizzera e adempiere missioni ufficiali della Confederazione.

Art. 10 cpv. 2 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiret- tamente, tali averi e risorse economiche. Il divieto non si applica all’acquisto e al trasporto di prodotti petroliferi per gli scopi di cui all’articolo 3 capoverso 3 let- tera b.

1 RS 946.231.172.7

2017-0477 705

Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2017

II La presente ordinanza entra in vigore il 10 marzo 2017 alle ore 18.00 2.

10 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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