AS 2017 7101
AS 2017 7101
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)
Modifica del 1° novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 28 della legge federale del 1° ottobre 20102 sugli impianti di accumulazione (LImA); visto l’articolo 52a della legge del 22 dicembre 19163 sulle forze idriche; visto l’articolo 61 della legge federale del 30 settembre 20164 sull’energia (LEne); visto l’articolo 83 della legge federale del 21 marzo 20035 sull’energia nucleare; visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20076 sull’approvvigionamento elettrico; visto l’articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19637 sugli impianti di trasporto in condotta; visto l’articolo 55 della legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque; visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 19919 sulla radioprotezione; visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
2016-2943 7101
Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell’energia. O RU 2017
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio» è sostituito con «UFE».
Art. 1 cpv. 1 e 4 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza: a. dell’Ufficio federale dell’energia (UFE); b. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate dell’esecuzione nel settore dell’energia (altri organi d’esecuzione); e c. dell’organo d’esecuzione.
4 Abrogato
Art. 2 Rinuncia agli emolumenti
1 Non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di
sussidi federali. 2 Il capoverso 1 non si applica alle procedure relative alla concessione di contributi per l’esplorazione geotermica e di garanzie per la geotermia.
Art. 3a Esborsi Fanno parte degli esborsi anche i costi di vitto e alloggio a carico dell’UFE nel quadro dell’espletamento dei suoi compiti.
Art. 9 cpv. 1 lett. c
1 L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
c. le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idri- che e sulla legge sulla protezione delle acque;
Art. 10 Emolumenti nel settore dell’energia in generale
1 L’UFE riscuote emolumenti in particolare per:
a. le autorizzazioni; b. il riconoscimento degli organismi di prova; c. le decisioni di misure relative al controllo a posteriori di impianti e apparec- chi.
2 L’UFE e l’organo d’esecuzione possono riscuotere emolumenti per informazioni
secondo l’articolo 99 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 201711 sulla pro- mozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili che richiedono accertamenti onerosi.
11 RS 730.03
Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell’energia. O RU 2017
Art. 13c Emolumenti nell’ambito delle convenzioni sugli obiettivi I terzi incaricati dall’UFE secondo gli articoli 49 capoverso 1 lettere a e c e 51 capoverso 4 dell’ordinanza del 1° novembre 201712 sull’energia riscuotono emolu- menti per: a. l’elaborazione della proposta per una convenzione sugli obiettivi con le im- prese; b. il sostegno alle imprese nell’elaborazione del rapporto annuale relativo all’attuazione della convenzione sugli obiettivi.
Art. 14a Emolumenti nel settore della geotermia 1 L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 25 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di: a. un contributo per l’esplorazione geotermica per la prospezione (art. 33 cpv.
1 LEne);
b. un contributo per l’esplorazione geotermica per l’attività di perforazione (art. 33 cpv. 1 LEne); c. un contributo per l’impiego diretto della geotermia (art. 34 cpv. 2 della legge del 23 dicembre 201113 sul CO2. 2 L’UFE può riscuotere un emolumento massimo di 50 000 franchi per il trattamento di una domanda di prestazione di una garanzia per la geotermia (art. 33 cpv. 2 LE- ne).
Art. 14b Riscossione di emolumenti da parte dell’organo d’esecuzione Per le spese di esecuzione nell’ambito delle garanzie di origine, l’organo d’esecu- zione riscuote emolumenti in base al dispendio.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.
12 RS 730.01 13 RS 641.71
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
1° novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 3
Emolumenti riscossi nell’ambito delle garanzie di origine Emolumento in franchi Unità
1. Registrazione e rilevamento
Emolumento di base per un impianto di produ- max. 200 all’anno zione di energia elettrica (a seconda del tipo di impianto) Emolumento di base per un conto utente max. 200 all’anno (a seconda del tipo di conto) Rilevamento della quantità di energia elettrica max. 0.03 per MWh prodotta (a seconda del tipo di impianto)
2. Transazioni
Rilascio di garanzie di origine max. 0.03 per MWh (a seconda del tipo di impianto) Trasmissione di garanzie di origine a livello max. 0.03 per MWh nazionale Importazione ed esportazione di garanzie di max. 0.03 per MWh origine Registrazione di un ordine permanente max. 200 per operazione
3. Annullamento
Annullamento di garanzie di origine max. 0.03 per MWh Elaborazione di una conferma di annullamento max. 100 per operazione
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