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AS 2017 7109

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

Modifica del 1° novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 marzo 20081 è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «programma previsionale» è sostituito con «piano previsionale».

Art. 3 cpv. 2bis 2bis Se un gestore di rete deve cambiare l’allacciamento per ragioni inerenti al con- sumo proprio o a un raggruppamento ai fini del consumo proprio, i rimanenti costi del capitale degli impianti di allacciamento che non vengono più utilizzati o che lo sono solo parzialmente gli sono indennizzati proporzionalmente dai consumatori in regime di consumo proprio o dai proprietari dei fondi del raggruppamento.

Art. 7 cpv. 3 lett. fbis, h e m 3 Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare: fbis. costi per sistemi di misurazione intelligenti; h. costi per i potenziamenti della rete necessari all’immissione di energia elet- trica proveniente dagli impianti secondo gli articoli 15 e 19 della legge del 30 settembre 20162 sull’energia (LEne); m. costi per sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, rimunerazioni in- cluse.

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Art. 8 cpv. 3, 3bis e 5 3 I gestori di rete mettono tempestivamente a disposizione dei partecipanti, in modo uniforme e non discriminatorio, i dati di misurazione e le informazioni necessari: a. all’esercizio della rete; b. alla gestione del bilancio; c. alla fornitura di energia; d. all’imputazione dei costi; e. al calcolo dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete; f. alle procedure di conteggio nell’ambito della LEne3 e dell’ordinanza del 1° novembre 20174 sull’energia (OEn); g. la commercializzazione diretta; e h. l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti. 3bis Le prestazioni di cui al capoverso 3 non possono essere fatturate ai beneficiari in aggiunta al corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Se le prestazioni di cui al capoverso 3 sono fornite da terzi, i gestori di rete sono tenuti ad indennizzarle ade- guatamente.

5 Abrogato

Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti 1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misu- razione intelligenti presso i consumatori finali e i produttori. Tali sistemi sono costi- tuiti dai seguenti elementi: a. un contatore di elettricità elettronico presso il consumatore finale o il produt- tore che:

1. rileva energia attiva ed energia reattiva,

2. determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li

memorizza per almeno 60 giorni,

3. dispone di interfacce, di cui una riservata alla comunicazione bidirezio-

nale con un sistema di trattamento dei dati e un’altra che consenta al consumatore finale o al produttore perlomeno di consultare i valori mi- surati al momento del rilevamento e i profili di carico secondo il nume- ro 2, e

4. rileva e registra le interruzioni dell’approvvigionamento elettrico;

b. un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automa- tizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e c. un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati.

3 RS 730.0 4 RS 730.01

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2 L’interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di:

a. identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell’inter- operabilità; b. aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capo- verso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metro- logiche; c. fornire ai consumatori finali e ai produttori una rappresentazione comprensi- bile dei propri dati di misurazione, segnatamente dei profili di carico; d. integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di con- trollo e di regolazione intelligenti; e e. individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità. 3 Nelle costruzioni e negli impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giu- gno 19505 concernente la protezione delle opere militari non è obbligatorio impie- gare sistemi di misurazione intelligenti. La ElCom può inoltre concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all’obbligo di impiego di un sistema di misura- zione intelligente o di un elemento dello stesso, se tale impiego sarebbe sproporzio- nato rispetto all’onere. 4 I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all’or- dinanza del 15 febbraio 20066 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposi- zioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione.

Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati 1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. 2 Sulla base di un’analisi del bisogno di protezione effettuata dall’UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. 3 La verifica è effettuata dall’Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi.

Art. 8c Sistemi di controllo e regolazione intelligenti per l’esercizio della rete

1 Quando dà il consenso affinché presso di esso venga impiegato un sistema di

controllo e di regolazione intelligente ai fini di un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, un consumatore finale o un produttore concorda con il gestore di rete in particolare:

5 RS 510.518 6 RS 941.210

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a. l’installazione del sistema; b. l’impiego del sistema; c. la rimunerazione per l’impiego del sistema. 2 La rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera c deve basarsi su criteri oggettivi e non può essere discriminatoria. 3 Il gestore di rete rende accessibili al pubblico le informazioni rilevanti per la con- clusione di un contratto sul controllo e la regolazione, in particolare i tassi di rimu- nerazione. 4 Consente a terzi un accesso non discriminatorio ai sistemi di controllo e di regola- zione intelligenti i cui costi del capitale e i costi d’esercizio sono computati come costi di rete, purché tale accesso non metta in pericolo l’esercizio sicuro della rete. 5 Per evitare un grave e imminente pericolo per l’esercizio sicuro della rete, il gesto- re di rete può installare presso il consumatore finale o il produttore un sistema di controllo e di regolazione intelligente anche senza il consenso di quest’ultimo. 6 In presenza di un tale pericolo, può impiegare tale sistema senza il consenso del consumatore finale o del produttore. Tale impiego ha la priorità sui controlli da parte di terzi. Il gestore di rete informa i consumatori finali e i produttori interessati, almeno una volta all’anno e su richiesta in merito agli impieghi ai sensi del presente paragrafo.

Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti 1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi: a. profili della personalità e dati personali in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l’impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione; b. profili della personalità e dati personali in forma non pseudonimizzata, com- presi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete e della rimunerazione per l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione. 2 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone: a. profili della personalità e dati personali in forma pseudonimizzata o adegua- tamente aggregata: ai partecipanti di cui all’articolo 8 capoverso 3; b. informazioni per la decodificazione degli pseudonimi: ai fornitori di energia dei consumatori finali interessati.

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3 I dati personali e i profili della personalità vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. 4 Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l’esercizio della rete non richieda una lettura più frequente. 5 Garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 8–10 dell’ordi- nanza del 14 giugno 19937 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizza- zioni specializzate riconosciute.

Art. 13a Costi computabili dei sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione Per costi computabili si intendono: a. i costi del capitale e i costi d’esercizio dei sistemi di misurazione secondo la presente ordinanza; b. i costi del capitale e i costi d’esercizio dei sistemi di controllo e regolazione impiegati ai sensi dell’articolo 8c, compresa la rimunerazione che viene ver- sata al consumatore finale o al produttore.

Art. 15 cpv. 2 lett. b e c 2 Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi: b. i costi per i potenziamenti della rete necessari all’immissione di energia elet- trica proveniente dagli impianti secondo gli articoli 15 e 19 LEne8; c. Abrogata

Art. 18 Tariffe per l’utilizzazione della rete 1 I gestori di rete sono responsabili della determinazione delle tariffe per l’utilizza- zione della rete. 2 All’interno di un livello di tensione, i consumatori finali con profili di acquisto comparabili costituiscono un gruppo di clienti. Per i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l’anno con un impianto di potenza allacciata inferiore o uguale a 30 kVA è consentito un solo gruppo di clienti. 3 A livelli di tensione inferiori a 1 kV per immobili abitati tutto l’anno con un con- sumo annuale inferiore a 50 MWh, la tariffa per l’utilizzazione della rete per i con- sumatori finali deve consistere per almeno il 70 per cento in una tariffa di lavoro non decrescente (centesimi per kWh).

7 RS 235.11 8 RS 730.0

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4 Il gestore di rete può proporre anche altre tariffe ai consumatori finali di cui al capoverso 2. Se viene impiegato un dispositivo di misurazione della potenza, può offrire ai consumatori finali di cui ai capoversi 2 e 3 altre tariffe per l’utilizzazione della rete con una quota di tariffa di lavoro inferiore.

Art. 22 cpv. 3 3 I potenziamenti della rete che si rendono necessari per l’immissione dell’energia elettrica proveniente da impianti conformemente agli articoli 15 e 19 LEne9 fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.

Art. 24 Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili 1 L’UFE designa il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili dopo aver consultato la società nazionale di rete. 2 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili fissa in direttive regole trasparenti e non discriminatorie per l’immissione di elettricità al prezzo di mercato di riferimento ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 o 105 capoverso 1 del- l’ordinanza del 1° novembre 201710 sulla promozione dell’energia (OPEn). Tali direttive necessitano dell’approvazione dell’UFE. 3 Il responsabile del gruppo di bilancio elabora i piani previsionali e li consegna alla società nazionale di rete. 4 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili esige dall’UFE il pagamento, mediante il Fondo per il supplemento rete, dei costi per l’energia di compensazione inevitabile del suo gruppo di bilancio e dei costi di esecuzione.

Art. 24a e 24b Abrogati

Art. 25 Attribuzione dei punti d’immissione

1 I punti di immissione con una potenza di allacciamento di non oltre 30 kVA,

mediante i quali viene ritirata l’elettricità al prezzo di mercato di riferimento ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 o 105 capoverso 1 OPEn11 e che non sono dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati o di un sistema di misurazione intelligente, nonché i punti di immissione me- diante i quali viene ritirata elettricità ai sensi dell’articolo 73 capoverso 4 LEne12, sono attribuiti al gruppo di bilancio che rifornisce i consumatori finali fissi in tale comprensorio sulla base della quantità di elettricità ritirata. 2 I punti di immissione mediante i quali viene ritirata l’elettricità al prezzo di mer- cato di riferimento ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 o 105 capoverso 1 OPEnV e

9 RS 730.0 10 RS 730.03 11 RS 730.03 12 RS 730.0

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che sono dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmis- sione automatica dei dati o di un sistema di misurazione intelligente sono attribuiti al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili sulla base della quantità di elettricità ritirata.

Art. 26 cpv. 3 3 I produttori i cui impianti immettono in rete l’elettricità secondo l’articolo 15 LEne13 o al prezzo di mercato di riferimento secondo l’articolo 14 capoverso 1 o

105 capoverso 1 OPEn14 e che vendono alla società nazionale di rete la fornitura

fisica di elettricità o parte di essa come energia di regolazione non ricevono per questa elettricità né una rimunerazione supplementare secondo l’articolo 15 LEne né il prezzo di mercato di riferimento secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera b OPEnV.

Art. 27 cpv. 4 e 5 4 Prima di emanare le direttive di cui agli articoli 3 capoversi 1 e 2, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 8b, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 17 e 23 capoverso 2, i gestori di rete consultano in particolare i rappresentanti dei consumatori finali e dei produttori. Pubblicano le direttive su un unico sito Internet liberamente accessibile. Se non riescono ad accordarsi su queste direttive in tempo utile o se queste non sono ade- guate, l’UFE può emanare disposizioni di esecuzione in questi settori. 5 Per il ricorso a organizzazioni private si applica per analogia l’articolo 67 LEne15.

Art. 29 Abrogato

Titolo prima dell’art. 31e Sezione 4a: Disposizione transitoria della modifica del 1° novembre 2017

Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti 1 Entro dieci anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l’80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misura- zione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità.

13 RS 730.0 14 RS 730.03 15 RS 730.0

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2 Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelli- gente di cui agli articoli 8a e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente: a. i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete; b. i produttori che allacciano alla rete un nuovo impianto di produzione. 3 Fino alla fine della loro funzionalità, il gestore di rete può far rientrare nell’80 per cento dei sistemi di misurazione di cui al capoverso 1 i sistemi di misurazione costi- tuiti da strumenti di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell’energia attiva, da un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e da un sistema di trattamento dei dati che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b, se sono installati: a. prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017; o b. dopo l’entrata in vigore di tale modifica, ma prima del 1° gennaio 2019: per i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete o per i produttori che allacciano alla rete un nuovo impianto di produzione. 4 I costi dei dispositivi di misurazione che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b ma che possono essere impiegati secondo i capoversi 1 e 3 rimango- no computabili. L’assunzione dei costi dei dispositivi per la misurazione del profilo di carico che sono stati impiegati prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017 è disciplinata dall’articolo 8 capoverso 5 del diritto previgente16. 5 Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misu- razione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch’essi costi computabili.

Art. 31f Impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti per l’esercizio della rete Se ha installato e utilizzato sistemi di controllo e di regolazione intelligenti presso i consumatori finali prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, il gestore di rete può continuare a utilizzarli fintanto che il consumatore finale non lo vieti espressamente. Il consumatore finale non ne può vietare l’impiego secondo l’articolo 8c capoverso 6.

Art. 31g Tariffe per l’utilizzazione della rete Le tariffe per l’utilizzazione della rete dell’anno tariffario 2018 sono disciplinate dal diritto previgente.

16 RU 2008 1223 6467, 2010 883, 2011 839 4067, 2012 925, 2013 559, 2014 611 1323, 2015 4789 5658

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Art. 31h Ritiro e rimunerazione dell’elettricità proveniente da impianti che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimento Fino al 31 dicembre 2018, il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili, gli altri gruppi di bilancio e il gestore di rete devono ritirare e rimunerare secondo il diritto previgente l’elettricità proveniente da impianti che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimento secondo gli articoli 14 capoverso 1 o 105 capover- so 1 OPEn17.

Art. 32 cpv. 4 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1° novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

17 RS 730.03

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