Lexipedia

AS 2017 711

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici

del 1° marzo 2017

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 6 luglio 19831 sulla costituzione di scorte, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli antibiotici seguenti:

Codice-ATC2 Principio attivo Osservazioni

J01 Antibiotici per uso sistemico Forme parenterali

Art. 2 Quantità massima La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbi- sogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte 1 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio suffi- cienti e si trova nell’impossibilità di reperire la quantità mancante può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore Agenti terapeutici. La domanda deve essere motivata. 2 Il settore Agenti terapeutici determina la quantità liberata e la durata della libera- zione. Esso emana una decisione.

RS 531.211.31 1 RS 531.211 2 Il codice ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito del Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) all’indirizzo seguente: www.whocc.no > ATC/DDD Index.

2017-0414 711

Liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici. O del DEFR RU 2017

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie La merce è prelevata dalla scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvi- gionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura 1 Un proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri. 2 Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti solo le quantità necessa- rie per coprire il loro fabbisogno effettivo. 3 Il settore Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autorizzata o respin- gerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1 e 2. 4 Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.

Art. 6 Obbligo di trasformare la merce I proprietari autorizzati a liberare scorte obbligatorie sono tenuti nei limiti delle loro capacità aziendali a trasformare la merce in questione per poterla fornire ai clienti il più rapidamente possibile.

Art. 7 Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto I proprietari contabilizzano tutte le loro scorte nonché le variazioni di queste ultime e presentano un rapporto settimanale al settore Agenti terapeutici.

Art. 8 Ricorsi contro decisioni L’UFAE è l’autorità di ricorso contro le decisioni prese dal settore Agenti terapeu- tici.

Art. 9 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 47 della legge dell’8 ottobre 19823 sull’approvvigionamento del Paese.

Art. 10 Esecuzione L’UFAE e il settore Agenti terapeutici sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.

3 RS 531

712

Liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici. O del DEFR RU 2017

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2017.

1° marzo 2017 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

713

Liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici. O del DEFR RU 2017

714