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AS 2017 7137

Ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)

Modifica del 21 novembre 2017

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ordina:

I L’ordinanza dell’UFCOM del 26 maggio 20161 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC); visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19 capoverso 6,

26 capoverso 5, 27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell’ordinanza

del 25 novembre 20153 sugli impianti di telecomunicazione (OIT),

Art. 2a Informazione relativa alle restrizioni d’esercizio 1 L’informazione relativa alle restrizioni d’esercizio che deve figurare sull’imbal- laggio conformemente all’articolo 19 capoverso 3 OIT deve essere riportata in modo visibile e leggibile. 2 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l’allegato 1 numero 1 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti: a. pittogramma di cui all’allegato 6; b. dicitura «restrizioni d’esercizio in CH».

3 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero

secondo l’allegato 1 numero 2 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:

Allegato 1 (art. 1)

Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono Impianti di radiocomunicazione ai quali Requisiti essenziali Riferimento/fonte essi si riferiscono supplementari applicabili

Impianti di radiocomunicazione art. 7 cpv. 3 Decisione 2000/637/CE della Com- sottoposti all’accordo regionale lett. g OIT missione, del 22 settembre 2000, concernente il servizio di relativa all’applicazione dell’arti- radiotelefono nelle vie di colo 3, paragrafo 3, lettera e, della navigazione interna direttiva 1999/5/CE alle apparecchia- ture radio contemplate dall’accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna Versione GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50 Impianti di radiocomunicazione art. 7 cpv. 3 Decisione 2013/638/UE della Com- marittimi che devono essere lett. g OIT missione, del 12 agosto 2013, sui installati su navi marittime non requisiti essenziali dell’attrezzatura di sottoposte alla Convenzione radiocomunicazione marittima che internazionale del 1° novembre deve essere installata su navi marit-

19744 per la salvaguardia della vita time non SOLAS e partecipare al

umana in mare (convenzione Sistema mondiale di soccorso e SOLAS) per partecipare al sicurezza in mare (SMSSM) sistema mondiale di soccorso e Versione GU L 296 del 7.11.2013, sicurezza in mare (SMSSM) pag. 22 Impianti di ricerca in valanga art. 7 cpv. 3 Decisione 2001/148/CE della Com- che operano sulla frequenza lett. g OIT missione, del 21 febbraio 2001,

457 kHz relativa all’applicazione dell’articolo

3, paragrafo 3, lettera e, della diretti- va 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga Versione GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65 Impianti di radiocomunicazione art. 7 cpv. 3 Decisione 2005/53/CE della Com- del sistema d’identificazione lett. g OIT missione, del 25 gennaio 2005, automatico (AIS) installati riguardante l’applicazione su imbarcazioni che non sotto- dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e, stanno alla convenzione SOLAS della direttiva 1999/5/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d’identificazione automatica (AIS) Versione GU L22 del 26.1.2005, pag. 14

4 RS 0.747.363.33

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Impianti di radiocomunicazione ai quali Requisiti essenziali Riferimento/fonte essi si riferiscono supplementari applicabili

Luci di localizzazione Cospas- art. 7 cpv. 3 lett. g Decisione 2005/631/CE della Com- Sarsat (406 MHz) OIT missione, del 29 agosto 2005, riguar- dante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicura- re ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas- Sarsat Versione GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28

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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2017

Allegato 2 (art. 2 cpv. 1)

Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT Numero Titolo del documento Edizione

… RIR0105 Telemetria/telecomando aeronautica 1 … RIR0203 Impianti ausiliari di radiodiffusione (SAP/SAB e ENG/OB) 17 … RIR1003 Ricerca, seguito ed acquisizione di dati 13 … RIR1005 Applicazioni induttive 11 RIR1006 Applicazioni senza filo nel settore sanitario 14 … RIR1008 Applicazioni non specifiche a corta portata 16 RIR1009 Microfoni senza filo 21 … RIR1012 Telematica dei trasporti e del traffico (TTT) 11 … RIR1108 Radiolocalizzazione (civile) 7

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Allegato 6 (art. 2a)

Pittogramma

1 Il pittogramma si presenta sotto forma di tabella.

2 Include il seguente simbolo:

3 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità svizzero secondo l’allegato 1 numero 1 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, l’abbreviazione della Svizzera (CH).

4 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero

secondo l’allegato 1 numero 2 OIT riporta, sotto o accanto al simbolo di cui al capoverso 2, le abbreviazioni dei Paesi in cui esistono restrizioni d’esercizio. 5 Le abbreviazioni di cui al capoverso 4 sono definite nell’allegato II del regolamen- to di esecuzione (UE) 2017/13545; sono completate dai Paesi seguenti: a. Svizzera: CH; b. Liechtenstein: LI; c. Norvegia: NO; d. Islanda: IS. 6 Variazioni nella presentazione del pittogramma e del suo contenuto (per esempio colore, forma vuota o piena, spessore del tratto) sono autorizzate, a condizione che il pittogramma resti visibile e leggibile.

5 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all’articolo 10, para- grafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione GU L 190 del 21.7.2017, pag. 7.

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7 Esempio a carattere informativo:

CH FR ES IT DK DE

CH IT DE

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