AS 2017 715
Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)
Modifica del 3 marzo 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli allegati 2, 3 e 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.
3 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 814.318.142.1
2016-2994 715
Inquinamento atmosferico. O RU 2017
Allegato 2 (art. 3 cpv. 2 lett. a)
Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali
Cifra 711 cpv. 2 lett. i
2 Sono considerati rifiuti urbani quelli provenienti dalle economie domestiche e
quelli loro assimilabili per composizione. Si tratta segnatamente di: i. rifiuti ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera b.
Cifra 721 cpv. 1 lett. a 1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bru- ciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti composti dalle seguenti sostanze, frammisti o meno a legna da ardere ai sensi dell’allegato 5: a. legname di scarto ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a;
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Inquinamento atmosferico. O RU 2017
Allegato 3 (art. 3 cpv. 2 lett. b)
Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione
Cifra 22 lett. f I seguenti impianti a combustione non sottostanno alla misurazione periodica ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3: f. gli impianti a combustione alimentati con legna, con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, se viene impiegata unicamente legna da ardere allo stato naturale ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a, b o d numero 1.
Cifra 521 1 Negli impianti alimentati con legna può essere bruciata solo legna da ardere secon- do l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali impianti. 2 Negli impianti che si caricano a mano con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW e nei caminetti si può bruciare solo legna allo stato naturale, in pezzi, ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a o d numero 1. 3 Negli impianti a combustione automatici con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW si può bruciare solo legna allo stato naturale ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1.
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Cifra 522 cpv. 1 1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 non devono superare i valori seguenti:
Potenza termica
fino a da da da oltre
70 kW 70 kW 500 kW 1 MW 10 MW
a a a
500 kW 1 MW 10 MW
Legna da ardere – Grandezze di riferimento: i valori limite si riferiscono ad un tenore in ossigeno nei gas di scarico di %vol 13 13 13 11 11 – Particelle solide in totale mg/m3 – 50a 20 20 10 – Monossido di carbonio (CO): – per la legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3 cpv. 1 lett. a, b o d n. 1 mg/m3 4000b 500 500 250 150 – per la legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 3 cpv. 1 lett. c o d n. 2 mg/m3 1000 500 500 250 150 – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2) mg/m3 c c c c 150 – Sostanze organiche sotto forma di gas, indicate come carbonio totale (C) mg/m3 – – – – 50 – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniacad mg/m3 – – – 30 30 Osservazioni: – Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell’all. 3 né nell’all. 1. a Valore limite per le particelle solide in caldaie alimentate con legna in pezzi secondo l’all. 5 cifra 31 cpv. 1 lett. a e d n. 1 con una potenza termica pari o inferiore a 120 kW:
100 mg/m3.
b Non è applicabile alle termocucine collegate all’impianto di riscaldamento centrale. c Si veda l’all. 1 cifra 6, valore limite degli ossidi di azoto. d La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.
Cifra 524 cpv. 1 1 Per gli impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, di regola il valore limite d’emissione del monossido di carbonio è considerato rispet- tato se è accertato che l’impianto viene fatto funzionare conformemente alle regole e viene alimentato esclusivamente con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1. Se è assodato o bisogna attendersi che vi saranno emissioni di fumo o immissioni di odore, l’autorità può far procedere a misurazioni delle emissioni o ordinare altre indagini.
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Allegato 5 (art. 21 e 24)
Esigenze in materia di combustibili e carburanti
Cifra 31 cpv. 1 lett. a, c, d nonché cpv. 2 lett. a e b n. 1
1 Sono considerati legna da ardere:
a. la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne come pure parti in legno massiccio non utilizzate e ricavate esclusivamente con procedimenti mecca- nici; c. gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché il legno sia dipinto, rivestito, incollato o trattato secondo processi simili; è escluso il legno che è stato impregnato con un procedimento a getto oppure ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati; d. legname di scarto non trattato da:
1. pali di steccati, sostegni e altri oggetti di legno massiccio utilizzati in
giardino o nell’agricoltura,
2. palette a perdere in legno massiccio.
2 Non sono considerati legna da ardere:
a. il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici, gli scarti di legno provenienti da cantieri, da mobili di legno usati e il legname di scarto proveniente da imballaggi, inclu- se le palette come pure quello frammisto a legna da ardere di cui al capo- verso 1; fanno eccezione le palette a perdere di cui al capoverso 1 lettera d numero 2; b. tutti gli altri materiali in legno, come:
1. Concerne soltanto il testo francese
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