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AS 2017 7183

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche (OSMisE)

Modifica del 31 ottobre 2017

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del DFGP del 26 agosto 20151 sugli strumenti di misurazione dell’ener- gia e della potenza elettriche è modificata come segue:

Art. 4 lett. b I contatori devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato 1 OStrM. Inol- tre, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: b. per i contatori d’elettricità diversi dai puri contatori di energia attiva, i requi- siti di cui all'allegato 2 della presente ordinanza.

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

31 ottobre 2017 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

1 RS 941.251

2017-2033 7183

Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche. RU 2017 O del DFGP

Allegato 2 (art. 4)

Titolo

Requisiti specifici dei contatori d’elettricità diversi dai puri contatori di energia attiva

Lett. E n. 3.1

3.1 La risoluzione dei valori del profilo di carico deve essere sufficientemente

grande da permettere di constatare, nel caso in cui I ≥ In o I ≥ Ib e U = Un, il rispetto degli errori massimi tollerati per la misurazione dell’energia e della potenza durante un periodo di misurazione. Anche a pieno carico, l’indicazione non deve poter ritornare al valore iniziale; non deve essere possibile azzerare l’indicazione durante il funzionamento.

Lett. F F Requisiti specifici dei contatori di un sistema di misurazione intelligente

1 In generale

I contatori utilizzati come elemento di un sistema di misurazione intelligente secondo l’articolo 8a dell’ordinanza del 14 marzo 20082 sull’approvvigiona- mento elettrico devono soddisfare i requisiti della presente lettera.

2 Misurazione dell’energia

2.1 I contatori devono disporre della funzione di misurazione dell’energia attiva secondo l’allegato 1. 2.2 I contatori devono disporre della funzione di misurazione dell’energia reatti- va secondo la lettera C del presente allegato.

3 Creazione del profilo di carico

3.1 I contatori devono disporre della funzione di creazione del profilo di carico secondo la lettera E del presente allegato per la misurazione dell’energia at- tiva e dell’energia reattiva.

2 RS 734.71

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Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche. RU 2017 O del DFGP

3.2 Il periodo di misurazione per la creazione di profili di carico secondo il

numero 3.1 deve durare almeno 15 minuti. È inoltre ammessa la creazione di profili di carico con periodi di misurazione divergenti.

3.3 I profili di carico devono essere salvati nel contatore per almeno sessanta

giorni. Ciò vale anche dopo un’interruzione di corrente.

4 Interfacce

Il contatore deve disporre di almeno due interfacce, di cui una riservata alla comunicazione bidirezionale con il sistema di trattamento di dati e l’altra per consentire al consumatore di selezionare almeno i valori misurati al momen- to del loro rilevamento e i profili di carico secondo il numero 3.

5 Registrazione di interruzioni dell’alimentazione elettrica

5.1 Il contatore deve rilevare e registrare le interruzioni dell’alimentazione

elettrica. 5.2 Si ha un’interruzione quando il valore efficace di almeno una tensione tra le fasi, stabilito su un periodo della tensione d’alimentazione, è inferiore a una soglia massima di 10 V per almeno un secondo di seguito.

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Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche. RU 2017 O del DFGP

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